ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 10 novembre 2020, n. 2301

Plafond Beni Strumentali – Nuova Sabatini – Chiarimenti sulla cumulabilità degli aiuti con la garanzia rilasciata dal Fondo per le PMI ai sensi del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato

Si riferimento alla misura Plafond Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito dalla Legge n. 98 del 2013.

Al riguardo, si segnala che – con la lettera riportata in allegato – il Ministero dello Sviluppo Economico (d’ora in poi “Ministero”) ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità di cumulare gli aiuti concessi dalla “Nuova Sabatini” con le garanzie pubbliche del Fondo di garanzia per le PMI, di cui alla legge n. 662 del 1996, concesse nell’ambito del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (c.d. “Temporary Framework”), che insistono sullo stesso progetto e sugli stessi costi ammissibili.

In particolare, il Ministero conferma la possibilità che sui finanziamenti in discorso si possa acquisire la copertura del Fondo al 90%, secondo quanto previsto dalla lettera c), comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “DL Liquidità”), come convertito dalla legge n. 40 del 2020, purché vengano rispettati i vincoli previsti dalla normativa in termini di importo massimo del finanziamento garantito.

L’ammontare del finanziamento, sommato agli altri finanziamenti garantiti ai sensi della Sezione 3.2 del Temporary Framework, non può dunque superare alternativamente:

  1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’ammontare del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  2. il 25 per cento del fatturato totale del soggetto finanziato nel 2019;
  3. il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.

L’aiuto rappresentato dalla garanzia del Fondo può essere cumulato con quello relativo alla “Nuova Sabatini” concesso a valere sugli stessi costi, entro il limite delle intensità massime stabilite, per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca, dall’art. 17 “Aiuti per gli investimenti delle PMI” del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014.

Ai fini della determinazione dell’ammontare del cumulo, per quanto riguarda la garanzia del Fondo, occorre considerare esclusivamente l’aiuto registrato nella Sezione 3.1 del Temporary Framework rappresentato dallo sconto del premio di garanzia; si ricorda infatti che secondo quanto previsto al comma 1, lettera a) del richiamato articolo 13 del DL Liquidità, l’accesso alle richiamate garanzie è gratuito.

L’aiuto – in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) – è indicato dal Gestore del Fondo nelle lettere di ammissione alla garanzia pubblica e può essere inserito dalla banca convenzionata nella piattaforma informatica del Ministero, dedicata alla “Nuova Sabatini”.

Al riguardo, si fa presente che l’ammontare dell’aiuto riportato in alcune delle lettere di ammissione alla garanzia del Fondo, emesse precedentemente alla lettera del Ministero allegata, non è corretto in quanto si è verificata un’anomalia nel calcolo dello stesso.

Le banche possono comunque inserire tale ammontare nel portale del Ministero, in attesa di modificarlo una volta ricevuta dal Gestore del Fondo la comunicazione di rettifica dell’aiuto.

Il Ministero precisa, infine, che sui finanziamenti ex “Nuova Sabatini” non è invece possibile acquisire la copertura del Fondo al 100%, secondo quanto previsto dalla lettera m), comma 1 dell’articolo 13 del DL Liquidità, in quanto, per tali finanziamenti, sulla base di quanto stabilito dal Temporary framework, l’aiuto associato è rappresentato dall’importo della garanzia concessa e, dunque, per effetto della integrale copertura, dall’importo totale del medesimo finanziamento; circostanza, questa, che preclude ogni possibilità di cumulo con altri aiuti.

Allegato

Chiarimenti in merito alla cumulabilità, sugli stessi costi ammissibili, tra gli aiuti del “Fondo di garanzia” sotto vigenza del Quadro temporaneo e le agevolazioni “Nuova Sabatini”.

Come noto, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità), convertito con la legge 5 giugno 2020, n. 40, all’articolo 13, ha potenziato, nell’ambito del nuovo contesto normativo fissato con la comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni (cosiddetto Quadro temporaneo), il “Fondo di garanzia” per far fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese, stabilendo nuove regole, valevoli fino al 30 giugno 2021, che prevedono, tra l’altro, una semplificazione delle procedure di accesso al Fondo, l’ampliamento della platea dei beneficiari e l’incremento della copertura delle garanzie.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la norma de qua ha disposto che:

  1. a) la garanzia del Fondo può coprire i finanziamenti al 90% fino a un importo massimo garantito per singolo beneficiario di 5 milioni di euro (il precedente limite era pari a 2,5 milioni);
  2. b) sui piccoli prestiti fino a 30 mila euro per soggetto beneficiario, la garanzia è concessa in misura pari al 100% dell’importo del finanziamento con durata fino a 10 anni.

Alla luce delle suddette novità, sono pervenute a questa Direzione alcune richieste di chiarimento da parte di Associazioni di categoria e banche in merito agli effetti della nuova operatività del “Fondo di garanzia” in materia di cumulo tra la garanzia pubblica e le agevolazioni “Nuova Sabatini” che insistono sullo stesso progetto e sugli stessi costi ammissibili.

Al fine di chiarire il rapporto tra i due menzionati aiuti alla luce della nuova e peculiare disciplina introdotta dalla richiamata comunicazione della Commissione europea, si ritiene opportuno fornire, con la presente nota, indicazioni operative per tutti i soggetti richiedenti, anche al fine di fornire alle imprese informazioni idonee ad operare una scelta consapevole e ponderata tra i due benefici laddove non vi fossero sufficienti spazi per il loro cumulo.

A tale scopo, occorre tenere presente le specifiche regole di cumulo previste dalla normativa di riferimento della “Nuova Sabatini”. Al riguardo, l’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 25 gennaio 2016 stabilisce che, per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca, le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili, sulle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche concesse, incluse quelle concesse a titolo “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 e compresa la garanzia del Fondo, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime, espresse in termini di ESL, previste dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, pari al 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese e al 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Ciò premesso, i profili di cumulabilità tra i due citati aiuti di Stato sui medesimi costi ammissibili devono essere distintamente analizzati in relazione alle due ipotesi di: a) garanzia del Fondo concessa a copertura del 90% del finanziamento; b) garanzia del Fondo rilasciata a copertura del 100% del finanziamento di importo massimo di 30.000 euro.

Ipotesi a): garanzia del Fondo al 90%

In tal caso, l’aiuto sotto forma di garanzia concesso al beneficiario insiste su due distinte sezioni del Quadro temporaneo:

  1. a) la garanzia in sé è imputata alla Sezione 3.2 del Quadro temporaneo. In questo caso, la garanzia così concessa non sviluppa alcun “equivalente sovvenzione lordo”. Ai fini del Quadro temporaneo, per tali garanzie, rileva esclusivamente l’importo del finanziamento garantito, il cui ammontare non può eccedere, per singolo soggetto beneficiario, quanto stabilito al punto 25, lettera d), dalla richiamata comunicazione della Commissione europea;
  2. b) considerato che la garanzia del Fondo è rilasciata al beneficiario a titolo gratuito, in deroga, dunque, ai premi annui di garanzia di riferimento previsti nella stessa Sezione 3.2 (fissati in misura diversa per PMI e grandi imprese), l’abbuono di premio che si produce è imputato alla Sezione 3.1 (configurando, nei fatti, una sovvenzione concessa al beneficiario). Come noto, tutti gli aiuti concessi al beneficiario sotto la Sezione 3.1 non possono eccedere l’importo di euro 800.000,00 (più bassi limiti sono previsti per le imprese dei settori agricolo e della pesca).

Ai fini del cumulo con le agevolazioni “Nuova Sabatini”, occorre tenere conto esclusivamente dell’aiuto di cui alla precedente lettera b). Tale aiuto può essere cumulato con quello generato dal contributo “Nuova Sabatini” concesso a valere sugli stessi costi entro il limite delle intensità massime stabilite dal regolamento di esenzione, applicabile in relazione alla tipologia di attività svolta dal beneficiario, per la categoria “Aiuti per gli investimenti delle PMI”.

Pertanto, si invitano codesti Istituti a verificare preliminarmente, per ciascuna operazione “Nuova Sabatini” da richiedere, anche mediante l’utilizzo dei tool messi a disposizione dal Gestore del Fondo, l’effettiva sussistenza di spazi per il cumulo con la garanzia pubblica.

Ipotesi b): garanzia del Fondo al 100%

In tal caso, ai sensi di quanto previsto dal Quadro temporaneo, l’aiuto prodotto dalla garanzia è pari all’importo della stessa garanzia e del sottostante finanziamento (considerata la misura di copertura al 100%).

Il predetto aiuto è imputato integralmente alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo.

Ne consegue che, per i finanziamenti fino a 30.000,00 euro garantiti dal Fondo, non vi è alcun margine di cumulo con il contributo “Nuova Sabatini” e viceversa, poiché la sola garanzia del Fondo, in tali casi, sviluppa una intensità di aiuto pari al 100% dell’importo finanziamento.

In tali casi, dunque, il soggetto richiedente e, in primis, il beneficiario devono necessariamente operare una preventiva scelta su quale tra i due incentivi scegliere.