AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 123 del 3 giugno 2024

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Plusvalenze realizzate da soggetto non residente – Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti (legge 3 marzo 2009, n. 20)

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istante (di seguito anche ”Contribuente”) dichiara di possedere doppia cittadinanza, italiana e statunitense, di risiedere negli Stati Uniti d’America e di essere iscritto all’AIRE.

L’Istante riferisce, altresì, di essere attualmente assunto, negli Stati Uniti, dalla società ALFA.

Il Contribuente rileva, inoltre, di aver acquisito per mezzo di diverse operazioni una percentuale della quota di capitale sociale della società di diritto italiano BETA S.r.l.. La restante parte del capitale sociale della medesima società era invece posseduta, in parti uguali, dai fratelli dell’Istante.

A fine gennaio, il Contribuente ha ceduto la partecipazione detenuta nella società italiana in favore degli altri soci, realizzando una plusvalenza.

A fronte di ciò, l’Istante chiede chiarimenti sul trattamento fiscale di detta plusvalenza e in particolare se dovrà essere sottoposta a tassazione in Italia oppure negli Stati Uniti.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Contribuente ritiene che la plusvalenza oggetto dell’istanza di interpello non sia tassabile in Italia poiché non trova applicazione la normativa contenuta nell’articolo 23 del TUIR, bensì quella di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della Convenzione bilaterale tra Italia e Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, l’Istante ha chiesto alla Scrivente, di fornire un parere in merito all’interazione tra la disciplina interna di cui all’articolo 23 del TUIR e quella convenzionale di cui all’articolo 13, paragrafo 4 della Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti D’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata il 25 agosto 1999 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 20 (di seguito anche ”Convenzione” o ”Trattato”).

Nello specifico, il dubbio avanzato dall’Istante riguarda il Paese di tassazione della plusvalenza realizzata nell’ambito della cessione delle partecipazioni detenute nella società italiana BETA S.r.l.

In via preliminare, si osserva che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016). La presente risposta si basa, pertanto, sui fatti e sui dati così come prospettati nell’istanza e, dunque, è resa nel presupposto di una residenza fiscale negli Stati Uniti della Contribuente.

Tanto premesso, si osserva che, in base all’articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR, si considerano prodotti in Italia da non residenti ”i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti” (con alcune eccezioni espressamente indicate nella medesima lettera).

La normativa interna, tuttavia, deve essere coordinata con il diritto internazionale pattizio, la cui prevalenza è pacificamente riconosciuta nell’ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancita dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, oltre ad essere stata affermata dalla giurisprudenza costituzionale.

In particolare, come indicato dall’Istante, viene in rilievo l’articolo 13, paragrafo 4, della Convenzione che, come chiarito nel Commentario al paragrafo 5 dell’articolo 13 del Modello OCSE nella versione approvata nel 2017 (corrispondente al paragrafo 4 dell’articolo 13 del Trattato tra Italia e Stati Uniti) include le plusvalenze da cessione di partecipazioni.

L’applicazione di tale disposizione del Modello OCSE, peraltro, era stata già oggetto di chiarimenti nell’ambito della risposta ad interpello del 21 marzo 2022, n. 135, citata dall’Istante nell’esposizione della propria soluzione interpretativa.

In detta Risposta ad interpello, sebbene con riguardo alla Convenzione con il Belgio, è stato chiarito che l’articolo 13, paragrafo 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni, stabilisce che le plusvalenze da cessione di partecipazioni ”sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente”.

Sulla base di quanto precede, si ritiene che la cessione di quote detenute nella società BETA S.r.l. non risulti imponibile in Italia, in base al citato articolo 13, paragrafo 4, del Trattato.