PMI Confapi: accordo territoriale regionale Veneto in materia di detassazione
TESTO DELL’ACCORDO
Addì 17 maggio 2013 in VENEZIA – MESTRE via TORINO 63
Tra
CONFAPI INDUSTRIA VENETO – Associazione delle Piccole e Medie Industrie del Veneto in persona del direttore
e
CGIL VENETO in persona del segretario
CISL VENETO in persona del segretario
UIL VENETO in persona del segretario
Premesso che
il comma 481 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) dispone la proroga nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione fiscale;
il DPCM 22 gennaio 2013, emanato in attuazione di tale norma, ha definito le modalità per applicare correttamente l’agevolazione fiscale;
è stata successivamente emanata la circolare n. 15 del 3 aprile 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: “art. 1, comma 481, L. n. 228/2012 – misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro – DPCM 22 gennaio 2013”;
le parti firmatarie del presente accordo intendono garantire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;
si conviene quanto segue
1. Per l’attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza CONFAPI nella regione VENETO, prive di rappresentanza sindacali operanti in azienda, possono – con l’assistenza delle associazioni aderenti al Sistema rappresentanza di CONFAPI, aventi competenza sindacale – stipulare accordi aziendali – che si applicano a tutti i dipendenti dell’impresa – con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.
Parimenti, sempre per l’attuazione delle Normative di cui in premessa nonché per quanto previsto nell’Accordo interconfederale 20 aprile 2012 in materia di livelli contrattuali, per le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza CONFAPI nella regione VENETO è possibile a livello territoriale, per i CCNL che esplicitamente lo prevedono, sottoscrivere accordi tra le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo con le rispettive rappresentanze territoriali CONFAPI.
2. Fermo il contenuto dell’Accordo Interconfederale del 20 aprile 2012, anche con riferimento alle procedure previste al punto 7 per l’efficacia delle intese modificative, per l’anno 2013, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFAPI nella regione VENETO, che non si avvalgono della procedura di cui al precedente punto, potranno applicare l’agevolazione fiscale prevista dal DPCM 22 gennaio 2013, in relazione alle voci retributive – così come previste nella circolare n. 15/2013 – erogate a fronte di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda.
3. Salva diversa previsione degli accordi aziendali/territoriali, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa territoriale a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della regione VENETO, che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell’articolo 3 del DPCM 22 gennaio 2013.
4. L’agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell’orario attuata in azienda, modifica che costituisce l’indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa.
5. La stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di somministrazione.
6. Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
7. Quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.
CONFAPI
ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL VENETO
Venezia – Mestre, 27/05/2013
Spettabile Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia |
Oggetto: Autodichiarazione di conformità dell’accordo territoriale regionale CONFAPI INDUSTRIA VENETO – CGIL, CISL, UIL, ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 22/01/2013
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto delle Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, con la presente, la sottoscritta PRESIDENTE di CONFAPI INDUSTRIA VENETO – ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL VENETO, dichiara la conformità dell’accordo territoriale regionale sottoscritto tra CONFAPI INDUSTRIA VENETO – CGIL, CISL, UIL in data 17/05/2013, depositato il 27/05/2013 in DTL di Venezia, alle disposizioni del DPCM citato in oggetto, ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 del DPCM della retribuzione di produttività ed in applicazione del comma 481 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità).
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