MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Parere 02 gennaio 2018, n. 513
PMI e start-up innovative: requisito di privativa industriale. Modelli ornamentali
Con nota mail del 6 novembre 2017, codesto Studio ha posto un quesito in tema di “privative industriali” richiamate dall’art. 4 DL 3/2015 quali requisiti abilitanti.
Nello specifico si chiede se «un brevetto ornamentale possa essere ricompreso tra le “privative industriali” di cui al comma 1, lett. e), n. 3 dell’articolo citato. Il brevetto ornamentale costituisce un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito il diritto esclusivo di sfruttare un disegno o un modello in un territorio e per un periodo ben determinato, nonché di impedire che altri producano, vendano o utilizzino il proprio disegno o modello senza autorizzazione. L’ordinamento attribuisce al titolare del disegno o modello innovativo una tutela esclusiva, ovvero il potere di godere e disporre in via esclusiva dei frutti dell’attività innovativa per un certo periodo di tempo così come accade per i titoli brevettuali ottenuti per le invenzioni vere e proprie e per i modelli di utilità, che secondo quanto disposto con il parere MISE n. 111865 del 21/04/2016 soddisfano i requisiti per le start up innovative richiamati dall’art. 25, lett. h) DL 179/2012 (leggasi, nel caso di specie, requisiti per le pmi innovative richiamati dall’art. 4, comma 1, n. 3, DL 3/2015)». Precisa a tal uopo codesto Studio che nello specifico trattassi di brevetto ornamentale relativo ad una batteria integrata nel telaio di bici elettriche.
Acquisita sul punto il parere della competente Direzione generale per la Lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, si rappresenta quanto segue.
L’art. 4 DL 3/2015 prevede tra i possibili requisiti per essere qualificati come pmi innovative la “titolarità […] di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore […]”.
I titoli di proprietà industriale individuati dalla norma sono pertanto:
1) il brevetto per invenzione (che può comprendere invenzioni biotecnologiche);
2) il brevetto per nuova varietà vegetale;
3) la topografia di prodotto a semiconduttori registrata;
Il titolo di proprietà industriale denominato disegno e modello registrato, di cui all’art. 31 e ss. del codice della proprietà industriale e già denominato “brevetto per modello ornamentale” antecedentemente al recepimento della direttiva 98/71/CE, non appare pertanto ricompreso nel predetto elenco.
Attesa l’identità di definizione il parere è reso anche con riferimento alle start-up innovative.
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