La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22339 depositata il 26 settembre 2017 intervenendo in tema di copertura assicurativa della responsabilità professionale ha statuito che la polizza assicurativa è operante anche nell’ipotesi in cui il professionista titolare dello Studio non abbia fornito il nome del dipendente o del collaboratore che ha commesso l’errore.
Per cui la compagnia di assicurazione è obbligata a coprire i danni causati a terzi dal commercialista sia nell’ipotesi in cui siano stati causati direttamente dal professionista sia, ovviamente, nella circostanza quando essi siano imputabili al professionista indirettamente, per carenze organizzative o diligenza del suo studio.
La vicenda ha riguardato un commercialista che a seguito della condanna in appello a risarcire il danno ad un proprio cliente per inadempimento degli obblighi di domiciliazione assunti, smarrendo o mancando di ricevere, come era suo compito, e di inoltrare alla società alcune raccomandate pervenute. Il professionista chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale. La compagnia di assicurazione ritiene che la polizza non sia operativa poiché il professionista aveva omesso di comunicare chi fosse il responsabile della mancata presa in consegna delle raccomandate dirette alla società cliente, tesi accolta nei giudizi di merito.
Infatti la domanda di manleva proposta dal professionista verso la propria compagnia di assicurazioni veniva rigettata, sul presupposto che il professionista non aveva comunicato chi fosse il responsabile della mancata presa in consegna delle raccomandate dirette alla società attrice, impedendo in questo modo alla compagnia di assicurazioni di potersi rivalere verso il responsabile ed impedendo l’operatività della polizza.
Il professionista avverso la decisione dei giudici di merito propose ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono il primo motivo di doglianza.
I giudici di legittimità chiariscono che ” L’assicurazione per la responsabilità professionale è una forma di assicurazione per la responsabilità civile volta a tutelare il professionista-assicurato dal rischio connesso ai danni provocati a terzi nell’esercizio della sua attività professionale, trasferendo sull’assicuratore, previo il pagamento del premio assicurativo, il rischio connesso e l’obbligo di indennizzare i terzi danneggiati.
Ciò che rileva, ai fini dell’operatività della polizza assicurativa, è se il comportamento posto in essere rientri nell’ambito dell’attività individuata dalla polizza come risarcibile, o se si collochi al di là.
Essa presuppone che il danno sia stato causato dal professionista, direttamente attraverso l’attività professionale carente, o indirettamente per carenze organizzative o di diligenza del proprio studio del quale egli indirettamente risponde.”
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