AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 luglio 2019, n. 300
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Polizze assicurative compagnie non residenti – imposta sostitutiva Articolo 26-ter, comma 1, DPR 29 settembre 1973, n. 600
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante ha stipulato nel 1976 un contratto di assicurazione sulla vita con una compagnia non residente che, in considerazione della scadenza prevista al 1° gennaio 2019, in data 31 dicembre 2018, gli ha accreditato sul un conto corrente estero svizzero l’importo alfa.
La compagnia assicuratrice non ha applicato alcuna imposta sostitutiva e ha certificato che i premi pagati dall’assicurato “non sono legati ad investimenti in azioni o fondi d’investimento, obbligazioni o altro, visto che gli incassi del premio facevano direttamente parte della consueta liquidità della compagnia messa a bilancio nelle apposite poste”.
Ai fini della corretta tassazione del provento percepito e dell’applicazione dell’IVAFE, l’istante chiede in particolare di conoscere:
– il periodo d’imposta in cui sorge il debito tributario;
– la base imponibile da indicare nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche e l’aliquota da utilizzare per la determinazione e liquidazione dell’imposta sostitutiva;
– il valore finale e il numero dei giorni da inserire nel quadro RW.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che i proventi corrisposti dalla compagnia assicuratrice, in data 31 dicembre 2018, debbano essere tassati nel periodo d’imposta 2018 dal momento che tale data rappresenta il momento di incasso e di chiusura del contratto assicurativo, nonostante la scadenza dello stesso sia fissata alla data del 1° gennaio 2019. Ne consegue che tali redditi dovranno essere inclusi nei quadri RM e RW del Modello Redditi 2019.
Per quanto concerne la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva, l’istante è dell’avviso che questa debba essere ripartita in base ai periodi di maturazione della somma percepita ed assoggettata a tassazione con aliquota determinata in modo ponderato dovendosi far riferimento al criterio della tassazione “maturata”, essendo variata, negli anni, la misura della medesima imposta.
Con riferimento all’IVAFE, infine, l’istante ritiene corretto indicare come valore finale l’importo che rappresenta la somma assicurata in caso di vita, come da contratto assicurativo, coincidente con il valore di riscatto al 1° gennaio 2019 e, come periodo di detenzione all’estero dell’attività finanziaria, il numero di 364 giorni considerato che in data 31 dicembre 2018 la polizza assicurativa è stata estinta mediante accredito dell’importo alfa che verrà incluso nel campo “8” del rigo RW1 relativo al conto corrente estero.
Tale soluzione viene ritenuta corretta dall’istante al fine di evitare una “duplicazione dell’imposta patrimoniale per il giorno 31 dicembre 2018”.
Parere dell’agenzia delle entrate
Come noto, rientrano nella definizione di contratti di assicurazione sulla vita, sia quelli aventi ad oggetto il rischio morte qualora la compagnia sia obbligata a corrispondere al beneficiario una somma o una rendita alla morte dell’assicurato, sia quelli che assicurano in caso di sopravvivenza dell’assicurato il diritto a quest’ultimo o al terzo beneficiario di ricevere una somma o una rendita ad una data prestabilita.
Con riferimento alle somme percepite in dipendenza di polizze di assicurazione sulla vita, si evidenzia che, ai fini fiscali, la tassazione varia in base alla tipologia contrattuale ed alle prestazioni garantite, anche qualora i contratti di assicurazione siano di tipo misto ovvero che ricomprendono entrambe tali forme.
E’ utile richiamare, a tale proposito, le disposizioni contenute nei commi 658 e 659 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, che hanno apportato sostanziali modifiche al quinto comma dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Tali disposizioni hanno, in sostanza, limitato l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio “demografico”, dai beneficiari di assicurazioni sulla vita.
Le modifiche normative apportate sono state oggetto di alcuni interventi chiarificatori da parte dell’Agenzia delle entrate che con la circolare 1° aprile 2016, n. 8/E e, successivamente, con la risoluzione 16 settembre 2016, n. 76/E, ha illustrato i criteri da adottare per la determinazione della quota imponibile e di quella esente con riferimento alle cosiddette polizze vita “miste”. Nello specifico, è stato chiarito che è esente dall’IRPEF il capitale erogato a copertura del rischio “demografico” mentre la parte restante della prestazione, riferita alla componente “finanziaria”, è imponibile in capo ai beneficiari.
Tale reddito, infatti, rientra fra i redditi di capitale di cui alla lettera g quater) dell’articolo 44, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e viene determinato ai sensi del successivo articolo 45, comma 4 in base al quale “i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”.
I redditi così determinati, qualora corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato, sono assoggettati all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’articolo 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, analogamente a quanto avviene nei casi in cui la loro corresponsione venga effettuata da imprese di assicurazione residenti in Italia.
Con riferimento alla tassazione di tali redditi, devono essere ricordate le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che hanno previsto, a decorrere dalla data del 1° luglio 2014, l’aumento dal 20 al 26 per cento dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria.
Tale nuovo regime trova applicazione, pertanto, anche con riferimento ai redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi, sempreché derivanti da contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data indipendentemente dalla data di stipula dei contratti.
Con il comma 11 dell’articolo 3 dello stesso decreto è stato altresì introdotto un regime transitorio attraverso il quale è stato espressamente previsto che sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e sui redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale di cui all’articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del TUIR, derivanti da contratti sottoscritti entro il 30 giugno 2014, l’aliquota nella misura del 26 per cento si applica solo sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.
Ne consegue, come specificato con la circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, che ha fornito chiarimenti circa la “Modifica dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria”, che per i contratti stipulati entro la data del 30 giugno 2014, dovrà essere applicata l’aliquota vigente nel periodo di maturazione di tali redditi e pertanto nella misura:
– del 12,50 per cento per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;
– del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
– del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.
L’imposta sostitutiva così determinata può essere versata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o da un rappresentante fiscale ovvero applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, in particolare banche e società fiduciarie che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da tali contratti quali intermediari ai quali è stato affidato il relativo mandato dal contribuente o dall’impresa estera ovvero qualora gli stessi soggetti abbiano in gestione o in amministrazione la polizza assicurativa e ne curino il trattamento fiscale dei relativi flussi.
Qualora tuttavia i redditi di fonte estera siano percepiti direttamente e senza l’intervento di intermediari residenti e, quindi, in mancanza di un sostituto d’imposta, il contribuente è tenuto ad applicare in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva ovvero optare per il regime di tassazione ordinaria al fine di fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 165 del TUIR per le imposte pagate all’estero.
Nel caso di specie, le somme sono state accreditate in data 31 dicembre 2018 su un conto corrente estero e non sono state assoggettate ad alcuna imposta sostitutiva da parte dell’impresa di assicurazione estera. In particolare, l’accredito avvenuto nel 2018 (e la relativa attestazione da parte dell’impresa estera della corresponsione in tale data), consente di includere il guadagno in conto capitale realizzato nel periodo d’imposta 2018.
Prescindendo dal calcolo dell’imposta sostitutiva per il quale non si entra nel merito in sede d’interpello, si ritiene, pertanto, che il contribuente deve assoggettare ad imposizione detti redditi in dichiarazione, indicando nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche 2019, l’ammontare del reddito al lordo delle eventuali ritenute subite con applicazione dell’aliquota vigente nei periodi di maturazione, sulla base di quanto certificato dalla compagnia assicuratrice erogante.
L’incasso della polizza da parte dell’assicurato, inoltre, determina anche la contestuale chiusura del rapporto e, conseguentemente, con riguardo alla polizza assicurativa, nulla dovrà essere indicato nei quadri RM e/o RW del modello 2020.
Con riferimento all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE) si evidenzia che la stessa è stata introdotta dai commi da 18 a 22 dell’articolo 19 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In presenza di attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera imponibili in Italia, ai fini dell’applicazione dell’IVAFE, deve essere utilizzato, il quadro RW del modello di dichiarazione.
La compilazione di tale quadro è richiesta anche ai fini del monitoraggio delle attività detenute all’estero.
Tale obbligo sussiste anche in presenza di polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e che non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi.
In relazione alla polizza, pertanto, si ritiene che nel predetto modello RW debba essere riportato quale valore finale l’intero importo accreditato in data 31 dicembre 2018 da parte della compagnia assicuratrice dal momento che lo stesso è individuato sulla base delle condizioni contrattuali che, nel caso di specie, prevedono che sia da corrispondere a scadenza la somma assicurata in caso di vita e quella qualificata quale “eccedenze accumulate” negli anni fino alla data di scadenza del contratto.
L’accredito della suddetta somma in data 31 dicembre 2018 rende altresì necessario includere tale giorno tra quelli in cui l’attività deve essere considerata detenuta all’estero. Si ritiene pertanto corretto indicare quali 365 i giorni di possesso della polizza assicurativa estinta nella predetta data.
Si ricorda, infine, che l’IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero è stabilita in misura fissa, attualmente di euro 34,20, pari a quella prevista dell’articolo 13, commi 2-bis, lett. a) della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Tale imposta, tuttavia, non è dovuta per i conti correnti e libretti di risparmio la cui giacenza media nel periodo d’imposta non supera 5.000 euro.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO dell' AGRICOLTURA - Decreto ministeriale n. 124922 del 27 febbraio 2023 - Modalità attuative e invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2021-2022 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di…
- Svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio - Determinazione della base di conteggio per la svalutazione fiscalmente deducibile in caso di crediti garantiti da polizze assicurative - Articolo 106, comma 1 e comma 2 del d.P.R. 22/12/1986, n. 917…
- Aiuto alla crescita economica (ACE) - articolo 1, comma 6-bis del DL n. 201/2011 -polizze assicurative - Risposta n. 232 del 28 aprile 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- Trattamento fiscale delle somme corrisposte agli assicurati - imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sui redditi di capitale di fonte assicurativa - dell'esenzione di cui all'articolo 34, comma 5, del d.P.R…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 646 depositata il 12 gennaio 2023 - Le polizze con “cedola” recanti la corresponsione di un capitale a scadenza, sono assimilabili alle “polizze vita” di cui alla nota dell’Agenza n. 954-148814 del 3 novembre 2006
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…