Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce le modalità con cui diverrà operativo l’obbligo del POS per commercianti e professionisti di accettare pagamenti anche con il bancomat. Pertanto nessuna retromarcia sul decreto «Pos».
La precisazione del ministero si era resa necessaria a causa della circolazione di alcune bozze predisposte dai tecnici del ministero per l’invio alla Banca d’Italia a cui compete il parere, indispensabile per poi procedere al concerto con il ministero dell’Economia e alla pubblicazione.
Il contenuto del testo contiene sostanzialmente i seguenti criteri:
- obbligo di accettare le carte di debito per i pagamenti si applica a tutte le transazioni di importo superiore ai 30 euro;
- fino al 30 giugno 2014 vale solo per le attività commerciali o professionali che abbiano avuto un fatturato per l’anno precedente superiore a 200 mila euro.
La sua entrata in vigore è prevista dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, mentre entro i successivi 90 giorni potranno essere definite – con un ulteriore decreto – le modalità di adeguamento per i soggetti con fatturato inferiore a 200 mila euro.
L’obbligo, con le soglie prima esposte, «si applica a tutti i pagamenti a favore degli esercenti, per la vendita di prodotti o la prestazione di servizi».
Contrariamente ad una differente bozza del decreto non ci sarà la dilazione dei tempi per l’entrata in vigore né la limitazione del perimetro di attività ai «pagamenti effettuati all’interno dei locali sede di vendita o di prestazione di servizio», cosa che alla fine avrebbe esentato molti professionisti.
Va ricordato che la norma primaria, ovvero il decreto crescita 2.0 dell’ottobre 2012, prevedeva la partenza dell’obbligo dal 1° gennaio 2014. La preparazione del decreto attuativo, tuttavia, ha richiesto più tempo del previsto e, in assenza del regolamento, l’obbligo di fatto resta puramente teorico.
Durante l’iter parlamentare della legge di stabilità, alla Camera era stato presentato un emendamento per posticipare l’obbligo di un anno. La proposta è stata però bocciata e a questo punto tutto resta legato all’iter del decreto attuativo: parere di Banca d’Italia, concerto del ministero dell’Economia, registrazione della Corte dei conti e successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Deducibili le spese per prestazioni sanitari pagate con bancomat del figlio e rimborsate in contanti - Articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Risposta 19 ottobre 2020, n. 484 dell'Agenzia delle Entrate
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 30167 depositata il 12 luglio 2023 - In tema di infortuni sul lavoro, il compito di controllo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'idoneità del piano operativo di sicurezza…
- Revoca determinazione n. 487172 del 25/10/2022 che prevedeva esenzione dall’obbligo di accettare pagamenti a mezzo pos in materia di tabacchi e valori bollati - Determinazione n. 355282/RU del 26 giugno 2023 dell'Agenzia delle Dogane
- AGENZIA delle DOGANE - Comunicato del 26 giugno 2023 - Avviso - “Revoca della Determinazione prot. n. 487172/RU del 25 ottobre 2022 che prevedeva l’esenzione dall’obbligo di accettare i pagamenti a mezzo pos in materia di tabacchi e valori bollati”
- Commissioni pos addebitate da società britannica - esterometro - Risposta 11 marzo 2020, n. 91 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 luglio 2020, n. 15586 - I pagamenti tramite POS e carte di credito in numero superiore agli scontrini emessi è inquadrato e valutato come fatto noto determinante per il sorgere della presunzione di maggiori ricavi, e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…