La Corte di Cassazione. sezione penale, con la sentenza n. 166 depositata il 7 gennaio 2020 intervenendo in tema di sequestro per equivalente finalizzata alla confisca per reati tributari ha statuito che ” nel delitto previsto dall’art. 10 d.lgs. 74/2000, allorquando l’importo dell’evasione sia stato aliunde determinato, è configurabile il profitto del reato, suscettibile di confisca, anche per equivalente, e di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 2 bis, cod. proc. pen., con riguardo al tributo evaso e ad eventuali sanzioni ed interessi maturati sino al momento dell’occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, trattandosi di risparmio di spesa che costituisce vantaggio economico immediato e diretto della condotta illecita tenuta”
La vicenda ha riguardato il titolare di una ditta individuale nei cui confronti, a seguito di una verifica fiscale, il PM aveva emesso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto connesso al reato di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Tale provvedimento non veniva confermato dal GIP. Avverso la decisione del GIP il PM proponeva ricorso al GIP al Tribunale che con ordinanza respingeva il ricorso del PM. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero, lamentando, con il primo motivo, l’inosservanza degli artt. 10 e 12 bis d.lgs. 74/2000 e dell’art. 240 cod. pen. per essere stato illegittimamente ritenuto che il delitto oggetto d’indagine non consentisse di ravvisare un profitto illecito suscettibile di confisca.
Gli Ermellini annullano l’ordinanza impugnata. Precisando che “i delitti in materia di dichiarazione previsti nel capo primo del titolo secondo del d.lgs. 74 del 2000 possano concorrere con il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, non essendo configurabile alcuna relazione di genere a specie in grado di legittimare l’applicazione dell’art. 5 15 cod. pen. ” per cui laddove “si proceda per simili fattispecie di reato in concorso ed il profitto di entrambi i reati coincida con l’illecito vantaggio economico commisurato al medesimo debito tributario, in prima battuta ‘illecitamente celato con la commissione del delitto in materia di dichiarazione e successivamente con la distruzione o l’occultamento di documenti contabili che, in sede di verifica, ne avrebbero consentito l’accertamento, ci si troverà di fronte vantaggi illecitamente conseguiti in momenti distinti e con due autonome condotte penalmente rilevanti, accomunati dal fatto di aver riguardo al medesimo debito tributario”.
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