Poste italiane raggiunto accordo sulle ferie
Il giorno 28 marzo 2018
tra.
POSTE ITALIANES.p.A.
SLC/CGIL, SLP/CISL, UILposte, FAILP/CISAL, CONFSAL Com.ni, FNC UGL Com.nl
Premesso che:
– le Parti riconoscono la valenza dell’istituto delle ferie quale strumento finalizzato al reintegro delle energie psicofisiche dei lavoratori, come indicato dall’art. 2109 c.c. e dall’art. 36 del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane del 30 novembre 2017;
– in coerenza con quanto previsto dall’allegato 4 al citato CCNL, le Parti si sono incontrate in data odierna al fine di approfondire le modalità di gestione dell’istituto delle ferie;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
Le Parti convengono sul principio della fruizione dell’intero periodo di ferie entro il relativo anno di maturazione.
A tal fine, ciascun lavoratore dovrà procedere ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la pianificazione dell’intera spettanza annuale, in coerenza con le previsioni di cui al comma VIII del suindicato art. 36 del CCNL.
In particolare, la pianificazione dovrà prevedere la fruizione di almeno cinque giorni lavorativi di ferie entro il 5 maggio di ciascun anno, di almeno due settimane lavorative. di ferie dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno e della spettanza residua entro la fine dell’anno di riferimento.
Tale periodo sarà riproporzionato per i lavoratori con contratto part time ex verticale e misto.
Ferma restando la necessità della pianificazione per l’intera spettanza annuale entro il mese di gennaio, in caso di comprovate esigenze personali, il lavoratore potrà richiedere una programmazione dei periodi di ferie in deroga ai criteri previsti dal terzo capoverso della presente intesa.
La congruenza della pianificazione annuale sarà soggetta ad una approvazione di massima da parte dell’Azienda entro il mese di febbraio.
L’Azienda, tenuto conto della pianificazione annuale approvata e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzative, rilascerà, almeno quindici giorni prima dell’inizio del trimestre di competenza, l’autorizzazione alla fruizione delle ferie per il periodo interessato.
In casi eccezionali, qualora non fosse possibile consentire al lavoratore la fruizione delle ferie nel trimestre autorizzato; lo stesso potrà riprogrammare le ferie nel trimestre successivo.
Resta confermato quanto previsto dall’art. 36, comma VII, del vigente CCNL.
Il procedimento autorizzativo in parola dovrà prevedere. il necessario coinvolgimento dei responsabili diretti dei lavoratori (a titolo esemplificativo, DUP, Responsabile CD, Responsabile CMP).
Nel caso in cui il lavoratore non effettui la programmazione nel rispetto delle indicazioni di cui sopra, la pianificazione sarà effettuata dall’Azienda.
Qualora, in via eccezionale e per motivate esigenze, il lavoratore non possa fruire delle giornate di ferie programmate ed autorizzate, lo stesso sarà tenuto a comunicare la nuova pianificazione del periodo non fruito entro una settimana dal medesimo, assicurandone la fruizione nel trimestre di riferimento; in mancanza, troverà applicazione quanto previsto al capoverso precedente.
La coerenza tra pianificazione ed effettiva fruizione sarà verificata con cadenza trimestrale, ai fini di un eventuale aggiornamento della programmazione:
Le Parti convengono altresì che la fruizione di eventuali residui di ferie non fruiti nell’anno di: maturazione dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 36, comma XIII, del vigente CCNL.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 37, comma VI, del vigente CCNL, l’imputazione dei permessi retribuiti per festività soppresse, da fruirsi anch’essi entro l’anno di maturazione, non potrà essere effettuata dall’Azienda.
Nel rispetto dei principi individuati nel presente verbale, la programmazione e le modalità di fruizione dei periodi di ferie costituiranno oggetto di consultazione a livello territoriale entro il primo trimestre dell’anno, ai sensi del comma VI dell’art. 36 del vigente CCNL.
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