Poste italiane S.p.A.: accordo in materia di ferie solidali (art. 36 CCNL)
Costituzione delle parti e premessa
Il giorno 11 settembre 2019
tra
Poste italiane S.p.A.
e
SLC-CGIL, SLP-CISL, VILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni e FNC UGL Comunicazioni
Premesso che
– l’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015 ha introdotto, a fini solidaristici, l’istituto della cessione delle ferie prevedendo che “fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”;
– tale misura è stata recepita dall’art. 36, comma XII, del vigente CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane che, rispetto a quanto disciplinato dalla disposizione di legge, estende la facoltà di avvalersi delle ferie cedute anche ai lavoratori impiegati ovvero residenti/domiciliati presso i comuni colpiti da calamità naturali in relazione alle quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza;
– la suddetta disposizione contrattuale rinvia la definizione delle modalità di fruizione nonché degli adempimenti operativi ad un successivo Regolamento oggetto di confronto tra Azienda e OO.SS.;
– le Parti sono concordi nel ritenere che la solidarietà collettiva tra dipendenti della stessa Azienda sia un valore aggiunto che consente di accrescere il senso di appartenenza e di rafforzare i rapporti di colleganza, migliorando il clima aziendale, anche in coerenza con i principi contenuti nel Codice Etico di Poste Italiane; a tal fine, intendono introdurre tale forma di supporto nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle situazioni di difficoltà di cui sopra, mediante l’avvio di una prima fase sperimentale.
Tutto ciò premesso,
le Parti convengono, in attuazione delle disposizioni legislative e contrattuali citate in premessa, di istituire in via sperimentale un “Fondo delle Ferie solidali” a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, secondo le modalità indicate nella presente intesa.
Le Parti concordano sull’opportunità di istituire, entro il mese di novembre p.v., un’apposita Commissione Nazionale Paritetica composta da n. 6 rappresentanti aziendali e n. 6 rappresentanti sindacali, che opererà nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy nonché di riservatezza che obbligano i suoi componenti.
Aspetti procedurali
1. I lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano già fruito di tutte le giornate di ferie, permessi per festività soppresse e PIR, spettanti nell’anno di riferimento e negli anni precedenti, potranno richiedere la cessione in proprio favore di giorni di “Ferie solidali”;
2. tale richiesta potrà essere presentata da lavoratori che, alternativamente:
a) abbiano necessità di prestare assistenza al/ai figlio/i minorenne/i le cui particolari condizioni di salute siano certificate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia e la necessità di cure continue e costanti;
b) siano impiegati ovvero residenti/domiciliati presso i comuni colpiti da calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza;
3. i lavoratori interessati potranno formulare la richiesta fino ad un massimo di due volte l’anno, rispettivamente nei mesi di febbraio e di giugno; ciascuna richiesta potrà riguardare un massimo di 15 giorni di “Ferie solidali”, fermo restando quanto indicato al successivo par. 13;
4. la richiesta di fruizione di “Ferie solidali” da parte dei lavoratori di cui al precedente punto 1 dovrà essere presentata alla Funzione di Gestione Risorse Umane competente, con indicazione del numero di giorni di ferie solidali richiesti, fermo rimanendo il limite di cui al precedente punto 3.
Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto 2; la documentazione medica dovrà essere stata rilasciata da medici pubblici o strutture sanitarie pubbliche.
5. le Funzioni di Gestione di Risorse Umane di riferimento trasmetteranno le domande per le quali abbiano appurato la sussistenza delle condizioni di cui sub 1, corredate della relativa documentazione, alla Commissione Paritetica;
6. la Commissione Paritetica esaminerà le richieste di fruizione di ferie solidali, relativamente alla sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto 2; a fronte delle richieste di fruizione pervenute, la Commissione individuerà le più idonee modalità di comunicazione al dipendenti finalizzate alla raccolta delle donazioni di “Ferie solidali;
7. i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato potranno destinare al Fondo delle Ferie solidali, in modo volontario e a titolo gratuito, al massimo tre giorni di ferie maturati e non goduti riferiti all’anno in cui si realizza la “donazione”; in caso di residui ferie riconducibili ai casi eccezionali di cui al comma XIII dell’art. 36 CCNL vigente, i lavoratori potranno destinare al Fondo delle Ferie solidali fino ad un massimo di 5 giorni di ferie per ciascun anno cui si riferiscano i residui medesimi;
8. i lavoratori di cui al precedente punto 7, potranno altresì decidere di donare al Fondo, in alternativa o in aggiunta alle ferie, un massimo di 2 giorni di permesso per festività soppresse, maturati nell’anno di riferimento e non godute anche in forma oraria a frazioni di 3h.
9. la volontà di cedere le ferie/festività soppresse potrà essere manifestata alla funzione di Gestione Risorse Umane di riferimento, fino ad un massimo di due volte l’anno, rispettivamente nei mesi di marzo e luglio;
10. le Funzioni di Gestione di Risorse Umane di riferimento trasmetteranno le proposte di cessione, per le quali abbiano appurato la sussistenza delle condizioni di cui sub 7 e 8, alla Commissione Paritetica;
11. la Commissione procederà alla ripartizione delle “Ferie solidali” cedute tra i lavoratori richiedenti in misura pari al quantitativo richiesto, utilizzando prioritariamente le ferie donate e, in subordine, le festività soppresse. Nei casi di insufficienza di donazioni rispetto alle richieste, la Commissione distribuirà in misura proporzionale il “monte ferie” disponibile e segnalerà i casi relativi a situazioni di particolare gravità all’Azienda che si attiverà adottando le leve gestionali più opportune;
12. le ferie e/o le festività soppresse “cedute” resteranno nella disponibilità del lavoratore cedente sino al momento dell’accoglimento della proposta di cessione e permarranno nella disponibilità del lavoratore cessionario fino a quando persistano le condizioni alla base della richiesta di cui al punto 2, ferma restando la fruizione delle stesse entro il 31 dicembre 2020; nel caso in cui venissero meno le condizioni di cui al suindicato punto 2, le ferie cedute e non fruite rientreranno nel Fondo e saranno gestite secondo quanto definito al punto successivo;
13. qualora i giorni di ferie/festività soppresse presenti nel Fondo fossero superiori rispetto a quelli oggetto di richiesta, la Commissione valuterà le eventuali istanze presentate oltre i termini indicati al precedente punto 3.
In caso di ulteriore permanenza di ferie e/o permessi nel Fondo, la Commissione procederà alla distribuzione degli stessi al personale già destinatario di “Ferie solidali”, in misura uguale per ciascun lavoratore e fino ad esaurimento Nel caso in cui le “Ferie Solidali” residue non fossero divisibili in parti uguali nei confronti dei lavoratori interessati, la Commissione procederà alla ripartizione nei confronti dei lavoratori la cui situazione risulti particolarmente critica;
14. saranno altresì sottoposte all’attenzione della Commissione Paritetica, che le esaminerà con la massima tempestività, situazioni individuali di particolare gravità – comunque riconducibili alle fattispecie soggettive di cui alle lett. a) e b) del precedente punto 2 – per le quali sia stata espressamente manifestata da uno o più colleghi la volontà di destinare in modo specifico giornate di “Ferie solidali”.
***
Le operazioni di raccolta e di assegnazione delle giornate di ferie cedute saranno effettuate nel rispetto della normativa sui dati personali prevista dalle norme vigenti.
Nell’evidenziare ulteriormente lo spirito solidaristico che permea l’istituto della cessione gratuita e volontaria delle ferie, le Parti stigmatizzano qualsiasi comportamento difforme che, laddove comprovato, sarà perseguito ad ogni effetto di legge e di contratto.
Le Parti concordano che la presente Intesa ha carattere sperimentale e avrà durata fino al 31 dicembre 2020.
I contenuti del presente verbale saranno recepiti in uno specifico Regolamento predisposto dalla Commissione Paritetica.
Entro il mese di novembre 2020 Azienda e OO.SS. si incontreranno per la verifica dell’andamento della fase sperimentale del Fondo, anche sulla base delle risultanze emerse dai lavori della Commissione.
***
Relativamente a situazioni di particolare gravità emerse nell’ambito della Commissione riferite a lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al punto 2 della presente Intesa, connotate da comprovate esigenze, l’Azienda si attiverà valutando gli strumenti gestionali più idonei a sostegno dei lavoratori interessati, quali, ad esempio, la concessione di permessi retribuiti, la corresponsione del trattamento economico in caso di fruizione dei permessi orari e giornalieri di cui all’art. 34, comma XIII. A tale riguardo l’Azienda darà evidenza alla Commissione in merito alle determinazioni assunte.
***
Al termine della fase di sperimentazione, Azienda e 00.ss, si incontreranno al fine di individuare le modalità con cui rendere strutturale il ricorso all’istituto, eventualmente apportando i necessari correttivi rispetto a quanto contenuto nella presente intesa, anche con riferimento alla possibile estensione delle fattispecie previste al punto 2; nell’ambito di tale incontro le parti potranno altresì valutare l’adozione di strumenti volti a consentire una partecipazione attiva del territorio nella gestione dell’istituto delle “Ferie solidali”.
Le Parti convengono, altresì, che la complessiva tematica formerà oggetto di approfondimento anche nell’ambito dei lavori per il rinnovo del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane.
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