La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13807 depositata il 6 luglio 2020 intervenuta in tema di esercizio dell’autotutela sostitutiva da parte dell’ufficio ribadendo che “In materia tributaria, il potere dell’Amministrazione finanziaria di provvedere in via di autotutela e con effetti retroattivi all’annullamento d’ufficio (o alla revoca) degli atti illegittimi (o infondati) è espressamente riconosciuto dall’art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994, in virtù del quale può essere annullato, in autotutela cd. sostitutiva, anche un precedente provvedimento di annullamento dell’originario atto impositivo, senza che ciò comporti l’automatica reviviscenza di quest’ultimo, ormai definitivamente eliminato dall’ordinamento. Ne consegue che, in tale ipotesi, l’Ufficio ha l’obbligo di adottare un nuovo atto “sostitutivo” secondo le forme ed entro il termine di legge previsto per il suo compimento e, in caso di avvenuta impugnazione dell’atto impositivo, in assenza di giudicato sull’accertamento ad esso sotteso.”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato avviso di rettifica e liquidazione per revoca delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, in quanto l’unità immobiliare dichiarata in successione dal contribuente con richiesta delle predette agevolazioni, non avrebbe presentato il requisito indicato dalla legge per la qualificazione di abitazione “non di lusso”. Tale atto veniva impugnato dal contribuente con ricorso innanzi alla Commissione Tributaria. Durante la controversia l’Agenzia delle Entrate annullava e sostituiva l’atto impugnato illegittimo e lo sostituiva con un altro di contenuto sostanzialmente identico, ma privo dei vizi originari. LA CTR, in sede di rinvio, accoglieva il motivo di appello del contribuente ritenendo illegittimo l’atto impositivo emesso in rinnovazione di quello precedente. L’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su unico motivo.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Agenzia, cassano la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettano l’originario ricorso del contribuente.
I giudici di legittimità riaffermano che “Il potere di autotutela cd. sostitutiva – in forza del quale l’Amministrazione può annullare l’atto illegittimo e sostituirlo con un altro di contenuto sostanzialmente identico, ma privo dei vizi originari – può essere esercitato, ai sensi dell’art. 2 quater, del d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994, anche durante il giudizio di impugnazione proposto contro detto atto, trovando il suo fondamento nel cd. “principio di perennità” della potestà amministrativa, che, tuttavia, incontra i limiti dell’eventuale giudicato sul merito dell’impugnazione dell’atto, del decorso del termine di decadenza per l’attività di accertamento o riscossione e del diritto di difesa del contribuente.”
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