AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 luglio 2019, n. 261
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Pratiche catastali regime di esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo- Articolo 16 Tabella allegato B del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Con l’interpello specificato in oggetto, é stato esposto il seguente
Quesito
La ALFA (di seguito anche “Provincia”) fa presente che relativamente ai propri immobili effettua pratiche catastali quali aggiornamento catasto terreni, aggiornamento catasto fabbricati con tipo di mappale, tipo di frazionamento, pratica docfa, volture, etc..
Al riguardo, l’ente istante chiede di conoscere se per le predette pratiche catastali, possa usufruire del regime di esenzione dal pagamento:
a) dei tributi speciali catastali, come prevista dall’articolo unico della legge 15 maggio 1954, n. 228;
b) dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 della tabella, allegato B, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) che dispone l’esenzione dall’imposta degli “Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Provincia interpellante, ritiene di poter beneficiare del regime di esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali ai sensi della legge n. 228 del 1954, e dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 16 della tabella, allegato B, del DPR n. 642 del 1972, in merito alle pratiche catastali aventi ad oggetto le proprie unità immobiliari.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con riferimento al quesito di cui al punto sub a), occorre far riferimento all’articolo unico della legge 15 maggio 1954, n. 228, il quale testualmente recita “Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga”.
Al riguardo, l’Agenzia del Territorio, con la Circolare 14 luglio 2009 n. 2/T, ha chiarito che le disposizioni agevolative di cui alla legge n. 228 del 1954, sono applicabili “anche ai servizi catastali introdotti in epoca successiva a condizione che sia l’ente territoriale – Regione, Provincia o Comune – il soggetto obbligato all’adempimento previsto (a titolo esemplificativo: dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, presentazione di tipo mappale) e che non si tratti di tributi la cui applicabilità sia espressamente prevista dalla legge a carico dei medesimi enti”.
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, dunque, che tutte le pratiche catastali, presentate dalla Provincia interpellante ed aventi ad oggetto le proprie unità immobiliari, possono beneficiare del regime agevolativo di cui al richiamato articolo unico della legge n. 228 del 1954.
In merito al quesito concernente l’esenzione dall’imposta di bollo di cui al punto sub b) appare utile ricordare, in via preliminare, che l’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”.
Il successivo articolo 2, al comma 1, stabilisce che “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato”.
La tabella, allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972, elenca, invece, gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto.
A tal proposito, l’articolo 16 della stessa tabella prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per gli “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.
Ciò posto, si fa presente che, il legislatore con detta disposizione ha previsto un regime di esenzione dall’imposta di bollo, per gli atti e documenti scambiati tra i soggetti tassativamente indicati nel citato articolo 16.
Pertanto, nella fattispecie in esame, la Provincia istante rientra nell’elencazione tassativa contenuta nel citato art. 16, per cui gli atti posti in essere dalla stessa e scambiati con Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane non sono soggetti all’imposta di bollo.
Tale agevolazione trova applicazione anche nell’ipotesi in esame in cui la Provincia pone in essere atti con l’Agenzia delle Entrate in quanto l’Agenzia delle Entrate è qualificata Amministrazione dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 295, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ” (legge finanziaria 2007)” secondo cui “Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131”.
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