INPS – Messaggio 22 giugno 2022, n. 2537
Precisazioni sulle modalità di invio del Modello “Rdc/Pdc – Com/AU”
A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AU), che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
L’articolo 7, comma 2, dello stesso decreto legislativo prevede la corresponsione d’ufficio di tale assegno in favore dei nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
La circolare n. 53 del 28 aprile 2022, con la quale sono state illustrate le modalità di percezione dell’AU per i nuclei beneficiari di Rdc, ha chiarito che il riconoscimento della quota integrativa (di seguito, integrazione Rdc/AU) avviene mediante la presentazione del modello “Rdc – Com/AU” nei casi in cui, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall’ISEE, le informazioni indispensabili al riconoscimento della predetta integrazione Rdc/AU o delle relative maggiorazioni non sono in possesso dell’Istituto, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione.
Con il messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022, è stato comunicato il rilascio in procedura del predetto modello “Rdc – Com/AU” e sono state fornite le indicazioni per la compilazione del medesimo.
In particolare, al paragrafo 5 del citato messaggio è stato precisato che, in analogia con quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.lgs n. 230/2021, il modello “Rdc – Com/AU” produce i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.
A tale riguardo, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, considerato che la funzione del modello “Rdc – Com/AU” è esclusivamente l’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU e non quello di domanda di accesso al trattamento, essendo il diritto all’integrazione Rdc/AU già costituito in ragione del presupposto normativo della percezione del Rdc da parte del nucleo familiare che soddisfi i requisiti d’accesso all’AU, ai fini della sola integrazione Rdc/AU, non trova applicazione il termine previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.lgs n. 230/2021.
Per tali ragioni, a parziale rettifica di quanto indicato al citato paragrafo 5 del messaggio n. 2261/2022, l’INPS procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU”, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo.
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