AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 9652 del 12 gennaio 2023
Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021
Dispone:
1. Il periodo sperimentale di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 è esteso anche alle operazioni effettuate nel 2023.
2. A partire dai registri IVA e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relativi all’ultimo trimestre 2022 e dalla dichiarazione IVA annuale relativa al periodo d’imposta 2022, la platea dei soggetti IVA destinatari dei documenti precompilati nel periodo sperimentale include, oltre ai soggetti indicati al punto 3 del citato provvedimento dell’8 luglio 2021:
a) i soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto IVA;
b) i soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
c) i soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell’IVA ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto IVA, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura, di cui alla legge del 30 dicembre 1991, n. 413 o le aziende di enoturismo, di cui all’articolo 1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o le aziende oleoturistiche, di cui all’articolo 1, commi 513 e 514 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la bozza della dichiarazione IVA annuale e il servizio di pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione inviata sono messi a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA inclusi nella platea dei destinatari dei documenti IVA precompilati, anche nel caso in cui i registri IVA non siano convalidati o integrati con le modalità di cui al punto 5.1 del provvedimento dell’8 luglio 2021.
4. A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, la bozza della comunicazione delle liquidazioni periodiche e il servizio di pagamento delle somme risultanti dalla comunicazione inviata sono messi a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA inclusi nella platea dei destinatari dei documenti IVA precompilati, anche nel caso in cui i registri IVA non siano convalidati o integrati con le modalità di cui al punto 5.1 del provvedimento dell’8 luglio 2021.
Motivazioni
L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.
Con il presente provvedimento viene esteso al 2023 il periodo di sperimentazione e viene ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall’Agenzia.
A partire dalle operazioni effettuate nell’ultimo trimestre 2022, le bozze dei documenti IVA (ossia i registri IVA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche), sono messe a disposizione, oltre che ai soggetti già individuati al punto 3 del citato provvedimento dell’8 luglio 2021, anche ai soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA, ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto IVA, nonché ai soggetti che applicano uno specifico metodo per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione (ad esempio, i produttori agricoli o coloro che svolgono attività agricole connesse o gli agriturismo) e a coloro che sono stati sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa.
Al fine di consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di consultare le bozze dei documenti IVA elaborati, importarle nei propri sistemi e confrontarle con i dati presenti nei propri sistemi gestionali, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione dei registri dell’intero anno d’imposta, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia provvede all’elaborazione della bozza della dichiarazione annuale IVA e alla messa a disposizione di una funzionalità per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale inviata tramite applicativo web, per tutti i soggetti appartenenti alla platea nell’anno di riferimento.
Per le stesse finalità, a partire dal 2023, le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e il servizio per il pagamento delle relative somme dovute, saranno messe a disposizione di tutti i soggetti inclusi nella platea dei destinatari delle bozze dei documenti IVA, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione di tutti i registri IVA relativi al trimestre di riferimento.
Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché le ipotesi in cui il soggetto rimane obbligato alla tenuta dei registri IVA disciplinate con il provvedimento dell’8 luglio 2021.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1)
Normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Legge 27 luglio 2000, n. 212;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127;
Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 luglio 2021, n. 183994.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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