INPS – Circolare 16 marzo 2017, n. 61

Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-12-2016. Integrazione del contenuto della circolare n. 39 del 27 febbraio 2017

Con riferimento alla circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, a seguito di ulteriori approfondimenti e al fine di chiarire la portata applicativa, i paragrafi 1. e 2. sono così riformulati:

1. Requisiti generali

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):

– residenza in Italia;

– cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;

– per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

2. Maturazione del premio alla nascita o all’adozione

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

– compimento del 7° mese di gravidanza;

– parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;

– adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;

– affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.