Con l’approvazione, avvenuta il 22 gennaio 2013, ed emanazione del decreto in materia detassazione sul salario di produttività DPCM del 22 gennaio 2013 n. 66 le aziende possono programmare le attività per ottenere la tassazione separata su una parte delle retribuzioni erogate ai lavoratori. Al fine di poter utilizzare tali benefici fiscali si dovrà stipulare un apposito accordo sindacale che rispetti quanto contenuto all’interno del decreto. La detassazione delle retribuzioni riguarderà tutti i lavoratori che percepiscono meno di 40 mila euro e potrà essere applicata a massimo 2.500 euro percepiti all’anno.
Il contratto siglato avrà validità a livello territoriale e pertanto riguarderà una singola regione o un singola provincia oppure potrà anche essere stipulato a livello aziendale. Non saranno comunque detassabili le somme ancorate alla produttività aziendale ma che hanno come fonte un contratto collettivo di livello nazionale o un accordo individuale.
L’accordo collettivo di secondo livello invece possono prevedere l’assoggettamento alla detassazione in due possibili situazioni. La prima possibilità è quella inerente alle somme erogate a titolo di produttività sulla base di indicatori specifici (aumento della produttività individuale, riduzione dei tempi di lavoro in alcuni reparti, ecc.). Una seconda possibilità per fruire della detassazione riguarda invece appositi accordi che mirano a disciplinare alcune situazioni (orari flessibili, smaltimento ferie, mansioni intercambiali, utilizzo di nuove procedure tecniche o informatiche, ecc.).
La scelta della seconda possibilità però introduce pratiche amministrative particolarmente complesse, in quanto per questo tipo di accordo, è previsto che si effettui l’attivazione di almeno una delle tre aree di intervento individuate nel decreto. Questa locuzione, secondo gli addetti ai lavori, dovrebbe voler dire che le voci retributive potranno essere detassate esclusivamente qualora abbiano come base di riferimento accordi collettivi che disciplinano una pacchetto di misure e specificatamente tre di quelle previste dal decreto. In sostanza il contratto dovrebbe prevedere misure in gradi di garantire flessibilità di orario, utilizzo di nuove tecnologie o altro.
Quanto alla seconda “voce retributiva”, alternativa alla prima, il decreto fa riferimento alle somme:
“erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:
a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una
programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie
eccedenti le due settimane;
c) adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.”
Dopo aver firmato l’accordo questo va depositato presso una direzione territoriale del lavoro, allegando una apposita dichiarazione nella quale è scritto che l’intesa prevede delle misure di detassazione della produttività. La data di erogazione della retribuzione detassata seguirà la data in cui è avvenuto l’accordo.
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