Si è quasi completata la struttura e definizione del quadro normativo e amministrativo riguardante i cosiddetti prepensionamenti “aziendali” previsti dalla legge 92/2012 con l’emanazione della circolare Inps n. 119 del 01 agosto 2013 e del messaggio Inps n. 12997 del 12 agosto 2013 e del relativo allegato
La legge Fornero (legge 92/2012), che ha riformato il mercato del lavoro, con il contenuto dell’articolo 4, commi 1-7 ter, ha introdotto la possibilità di sottoscrivere accordi tra imprese con più di 15 dipendenti e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, per incentivare l’esodo dei dipendenti. L’opzione prevede una sorta di prepensionamento, a carico dell’azienda, per i dipendenti a cui mancano meno di quattro anni per maturare i requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia. In questo caso è l’impresa a farsi carico di tutti gli oneri, in quanto deve continuare a versare i contributi figurativi per i lavoratori fino al raggiungimento dei requisiti e pagare contemporaneamente la pensione anticipata.
Pertanto, come soprascritto, la prestazione viene finanziata dall’azienda che si fa carico anche dei contributi figurativi necessari al dipendente per il raggiungimento effettivo del diritto al pensionamento (momento a partire dal quale inizierà l’erogazione definitiva della pensione da parte dell’Inps e terminerà la prestazione garantita dall’azienda).
Nella circolare vengono illustrate le procedure da seguire. Le aziende dovranno, nella fase inizialmente, presentare alla sede Inps competente l’accordo sindacale stipulato nell’ambito del quale dovrà essere evidenziato il numero dei dipendenti coinvolti. L’Inps rilascerà un codice PIN con il quale sarà possibile effettuare tutte le operazioni online. In particolare si dovrà procedere a comunicare l’elenco dei lavoratori effettivamente interessati nonché la stima dell’impegno complessivo utile per la determinazione dell’importo della fideiussione che, così come richiesto dalla legge, le società dovranno presentare a garanzia degli impegni assunti. L’accordo potrà inoltre stabilire il coinvolgimento di lavoratori che raggiungeranno il requisito per il pensionamento anticipato lungo un periodo pluriennale (e non solo annuale). La prestazione è calcolata alla data di accesso, senza considerare la contribuzione figurativa versata in futuro dal datore di lavoro. Al pensionamento definitivo, l’Inps procederà nuovamente al calcolo della pensione sulla base delle condizioni e della normativa allora in vigore. Qualora applicabile, la prestazione è anche soggetta alla riduzione prevista dalla riforma Monti-Fornero nei casi di pensionamento antecedenti ai 62 anni di età. La pensione non è soggetta a perequazione e non è reversibile.
Con il messaggio 12997 pubblicato il 12 agosto 2013, l’Inps rende disponibile le istruzioni ed il modello che i datori di lavoro devono utilizzare per presentare all’istituto di previdenza l’accordo sottoscritto con i sindacati. Si tratta di un documento molto semplice in cui, oltre alle generalità, il datore di lavoro deve indicare la data di verbale di accordo, la data di inizio e fine della validità dell’accordo, il numero di lavoratori interessati oltre ad allegare l’accordo stesso. In caso di aziende che hanno sedi contributive presso più sedi Inps, l’accordo deve essere presentato alla struttura che gestisce la matricola aziendale principale.
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