INPS – Messaggio n. 3595 del 13 ottobre 2023
Prepensionamento dei giornalisti ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della Legge 5 agosto 1981, n. 416 – Articolo 9 del Decreto interministeriale 23 novembre 2017, n. 100495 – Chiarimenti circa il requisito di permanenza in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
A seguito della circolare n. 10 del 31 gennaio 2023, sono pervenute alcune richieste di chiarimento in merito alla permanenza minima dei lavoratori giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) finalizzata al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Una delle condizioni richieste per accedere al predetto prepensionamento è l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di cui all’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (“riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”). Restano, invece, escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo (ossia, rispettivamente, “crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” e “contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c)”).
L’articolo 9 del decreto interministeriale 23 novembre 2017, n. 100495 (adottato in forza del comma 10 dell’articolo 25-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015) ha, inoltre, previsto la durata minima di fruizione della CIGS per l’esercizio dell’opzione dell’anticipata liquidazione della pensione, disponendo che: “Possono esercitare l’opzione per l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 8 i giornalisti che, in possesso dei previsti requisiti, siano stati sospesi ovvero abbiano fruito di una riduzione oraria integrata dalla cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui all’articolo 6, per almeno tre mesi, anche non continuativi, nell’arco dell’intero periodo autorizzato”.
Ai fini dell’accesso al prepensionamento è necessario pertanto che:
– i 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, siano fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento oppure nel periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015;
– i requisiti anagrafico e contributivo siano maturati entro il medesimo periodo di CIGS autorizzato dal predetto decreto ministeriale;
– l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.
Con riferimento alla condizione del periodo di permanenza in CIGS si chiarisce che, sulla base dell’articolo 9 del decreto interministeriale n. 100495 del 2017, la medesima si ritiene soddisfatta laddove la permanenza in CIGS sia di almeno 90 giorni.
Tuttavia, in ragione del trasferimento della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, Gestione sostitutiva dell’AGO, all’INPS, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a opera dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si rende necessario tutelare il legittimo affidamento dei lavoratori che, avendo maturato il requisito amministrativo secondo la precedente prassi operante in INPGI (almeno un giorno di CIGS al mese per almeno 3 mesi), sono cessati dal rapporto di lavoro in assenza del requisito di permanenza in CIGS di 90 giorni o, ancorché non cessati, non abbiano la possibilità di perfezionarlo in ragione dei limiti di durata del decreto di autorizzazione della CIGS.
Pertanto, in deroga al requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni, il prepensionamento può essere riconosciuto in favore di quei giornalisti che, alla data di pubblicazione del presente messaggio, siano stati almeno posti in CIGS per un giorno al mese per almeno tre mesi e rientrino in una delle seguenti casistiche:
– abbiano cessato il rapporto di lavoro senza il requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni;
– ancorché non cessati, si trovino nell’impossibilità di completare i 90 giorni di permanenza in CIGS, in quanto il tempo residuo per la fruizione completa dell’ammortizzatore sociale autorizzato dal relativo decreto ministeriale non lo consenta.
In presenza delle condizioni sopraindicate, l’Istituto riesaminerà le domande di prepensionamento respinte per carenza del requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni.
In tutti gli altri casi, per accedere al trattamento pensionistico in esame, dovrà essere verificata la sussistenza del requisito della permanenza in CIGS per almeno 90 giorni.
Al fine di accertare la sussistenza del predetto requisito, o dei presupposti della deroga, il Polo nazionale INPGI 1 di cui alla circolare n. 128 del 23 novembre 2022 si avvale del supporto della Struttura territorialmente competente.
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