Prepensionamento: procedura, decadenza e sanabilità per mancanza dei requisitiIl Ministero ha confermato che è possibile sanare sia ex post che ex ante la mancanza dei requisiti soggettivi di uno o più lavoratori che intendono accedere alla pensione anticipata

Il Ministero del Lavoro torna sul tema del prepensionamento chiarendo un aspetto estremamente importante. Infatti nell’eventualità in cui l’INPS riscontri la mancanza dei requisiti soggettivi in capo ad uno o più lavoratori coinvolti è stato specificato che è possibile convalidare sia ex post l’accordo di cui agli art. 4 e 24 della L. n. 223/1991 sia una previsione ex ante di validità del medesimo. A renderlo noto è il MLPS con la circolare n. 33/2013.
Pertanto per il Ministero del lavoro, nel precisare che in caso di mancanza dei requisiti soggettivi in capo ad uno o più dei lavoratori coinvolti vi è l’invalidazione dell’accordo, chiarisce, inanzitutto,  che l’accordo collettivo ha una valenza differente nelle tre fattispecie individuate dalla norma di cui all’art. 4, c. da 1 a 7-ter, della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero).
Infatti, mentre l’accordo che si perfeziona nell’ambito della procedura di cui agli art. 4 e 24 della L. n. 223/1991 non necessita di ulteriori adesioni da parte dei lavoratori interessati, negli altri casi l’accordo aziendale costituisce esclusivamente la cornice per la successiva adesione dei singoli lavoratori.
Per cui  solo nel primo caso (art. 4 e 24 della L. n. 223/1991) sussiste il problema relativo alla tutela della volontà dei contraenti, i quali si presume abbiano stipulato l’accordo sul presupposto che tutti i lavoratori interessati fossero in possesso dei requisiti prescritti. Quindi, solo in tal caso l’accertata assenza dei requisiti soggettivi in capo ad uno o più lavoratori coinvolti comporta l’invalidazione dell’accordo.
Il Ministero del Lavoro consente, al fine di evitare l’invalidazione, consente alle parti stipulanti di poter convalidare ex post l’accordo medesimo oppure di prevedere ex ante che esso resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia riscontrata la presenza dei requisiti soggettivi o indipendentemente da tale numero.