La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 11676 depositata il 30 aprile 2024, è intervenuta in tema di prescrizione dei tributi, ribadendo i principi di diritto secondo cui “… «La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve – eventualmente previsto – in quello ordinario decennale, di cui all’art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato» (Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397; Cass., 3 maggio 2019, n. 11760; 18 maggio 2018, n. 12200). …”
I giudici di legittimità, a conferma del sopra esposto principio, evidenziano come sulla base di una consolidata interpretazione “… «Il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (cfr. Cass. 15 aprile 2019, n. 10549; 14 maggio 2018, n. 11624; 9 agosto 2016, n. 16713). …”
Per cui, confermando il proprio orientamento, la Suprema Corte ha ribadito che i crediti dell’erario sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ.,salvo che la legge disponga diversamente.
Diversamente, per gli interessi e le sanzioni correlati ai crediti erariali viene ribadito, dagli Ermellini, la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda gli interessi, e di cui all’art. 20 D. Lgs. n. 472/1997 per quanto riguarda le sanzioni.
Si riportano i precedenti giurisprudenziali in materia:
a) le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25790/2009, hanno statuito che “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente e in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D. Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20”;
b) recentemente la Suprema Corte, con la sentenza n. 27055/2022, ha confermato il principio secondo cui “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dal D. Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, e, per gli interessi, dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4”;
c) la sentenza n. 5220, depositata il 27/02/2024, della Suprema Corte ha ribadito che gli interessi sono regolati “da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione”; quanto alle sanzioni, ha confermato che “l’espressa previsione del termine quinquennale è stata oggetto di applicazione (Cass. 24/01/2023, n. 2095).