ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 04 settembre 2019, n. 7722

Prescrizione dei crediti iscritti a ruolo

È pervenuta alla scrivente Direzione la richiesta di parere da parte di codesto Ispettorato territoriale avente ad oggetto la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. In particolare, l’Ufficio chiede se sia condivisibile l’orientamento dell’Agenzia delle entrate-riscossione – Direzione Regionale Campania, secondo la quale l’attività dell’Agente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione di cui all’articolo 2946 c.c.

Il ragionamento dell’Agenzia si basa sulla natura di titolo esecutivo del “ruolo” che comporterebbe un effetto novativo del credito, con conseguente applicazione del termine prescrizionale decennale in assenza di espressa previsione per l’azione di riscossione.

Questo Ufficio, in adesione con le valutazioni effettuate dall’Ispettorato di Avellino, ritiene di dover fare riferimento all’orientamento espresso in materia dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali, con sentenza n. 23397/2016, si sono pronunciate sulla possibilità di applicare la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, prevista dall’articolo 2953 c.c., alle “fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali … nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative (…)”.

Con la citata sentenza la Suprema Corte, nel ribadire che la cartella di pagamento ha “natura di atto amministrativo” e come tale “è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, ha ritenuto non applicabile a tali atti la disposizione contenuta nel suddetto art. 2953 c.c., in quanto la stessa trova applicazione alle ipotesi di riscossione coattiva dei crediti solo quando il titolo è costituito da un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo.

Nella sentenza la Corte di Cassazione ha altresì chiarito che, non trovando applicazione l’art. 2953 c.c., la decorrenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella stessa, pur determinando la sostanziale “irretrattabilità del credito … non determina anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario”.

La presente nota viene pertanto inoltrata in conoscenza alla competente direzione centrale dell’Agenzia delle entrate – Riscossioni per ogni utile elemento di valutazione alla luce del citato orientamento delle sezioni Unite che appare non conforme all’analisi giuridica della Direzione regionale Campania.