La Cassazione con la sentenza n. 18799 del 29 aprile 2013 ha precisato che il profitto del reato per il quale sia intervenuta prescrizione non può essere oggetto di confisca per equivalente. L’estinzione della fattispecie illecita ha infatti come conseguenza l’inapplicabilità della misura ablativa. I Giudici d’appello aveva dichiarato non doversi procedere per i reati di corruzione e truffa per intervenuta prescrizione limitatamente ai fatti commessi fino ad una certa data, per le altre condotte riducevano la pena ritenendo che le dichiarazioni di un coindagato avessero interrotto i termini di prescrizione e confermavano le confische disposte ed il risarcimento alle parti civili costituite. Il Palazzaccio ha ritenuto inammissibile il ricorso di legittimità. Il successivo ricorso straordinario veniva esaminato dai Giudici di legittimità in cui veniva ipotizzato un errore di fatto del massimo consesso avente ad oggetto la decisione di secondo grado sul punto riguardante la confisca.
Gli Ermellini esaminando gli originari motivi si sono convinto a dichiarare che la decisione impugnata avesse seguito “acriticamente l’orientamento che ammette la confiscabilità di beni anche in presenza di reati estinti per dichiarata prescrizione, senza considerare che nella specie si è trattato di una confisca per equivalente“. E dopo un’ampia disamina in materia i massimi giudici hanno precisato che “proprio la natura sanzionatoria impedisce che la confisca per equivalente possa trovare applicazione anche in relazione al prezzo o ai profitto derivante da un reato estinto per prescrizione: una volta che questo tipo di confisca viene accostata ad una sanzione di natura penale è indispensabile che sia preceduta da una pronuncia di condanna, dovendo escludersi che possa trovare applicazione il regime sulle misure di sicurezza patrimoniale, come gli artt. 200, 210 e 236 c.p. che, come si è visto, derogano ai principi penalistici della irrevocabilità e della inapplicabilità della sanzione penale in caso di estinzione del reato“.
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