
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 94 del 4 maggio 2017 ha ritenuto non fondato Il termine per chiedere il risarcimento del danno contro la pubblica amministrazione non è di cinque anni ma di 120 giorni.
Il chiarimento fornito dalla Corte Costituzionale nella sentenza in commento obbliga a prestare particolare attenzione ai termini entro cui poter agire contro la pubblica amministrazione e chiedere un risarcimento danni ( ad esempio per un pneumatico rotto a causa di una strada dissestata, per la concessione di una licenza edilizia in realtà viziata, per la caduta su un tombino scoperto, per un appalto non rispettato, per il mancato rispetto dell’aggiudicazione di un concorso pubblico o per qualsiasi altra conseguenza derivante da sua responsabilità). Infatti come chiarito dalla Corte Costituzionale il termine non è di cinque anni, come avviene nei confronti dei privati, ma è di solo 120 giorni. Coloro che non agiranno entro il predetto termine si vedranno rigettare, anche dal giudice, la richiesta di risarcimento del danno, per intervenuta prescrizione.
Risarcimento del danno termine di prescrizione nei confronti dei privati
L’articolo 2947 del codice civile statuisce che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Il principio contenuto nel predetto articolo trova applicazione in tutti i rapporti tra privati conseguenti a comportamenti illeciti che non abbiano la loro origine in un contratto.
Pertanto per i danni derivanti da fatti illeciti extracontrattuali la prescrizione per il risarcimento del danno è di cinque anni, con una sola eccezione costituita dal risarcimento del danno da incidente stradale in tale fattispecie la prescrizione per la richiesta del risarcimento all’assicurazione è di due anni, mentre contro le delibere di società la prescrizione è di 90 giorni.
Prescrizione del risarcimento danni contro l’amministrazione
Per la Corte Costituzionale il termine per esercitare la richiesta del risarcimento del danno contro la pubblica amministrazione, sia nelle ipotesi di responsabilità dolosa, colposa che oggettiva è di solo 120 giorni per cui trascorso tale termine si ha la prescrizione del risarcimento danni contro la pubblica amministrazione.
Il termine può essere interrotto con una raccomandata di diffida purché pervenga al destinatario prima dei 120 giorni; in tal caso, la prescrizione inizia a decorrere da capo per altri 120 giorni.
Il Giudice delle leggi ha ritenuto il termine di 120 giorni congruo per non onerare la pubblica amministrazione di troppi rischi economici conseguenti alla decisione dei cittadini di intentare cause anche a distanza di numerosi anni. Al fine di una «tutela piena ed effettiva» è sufficiente una generica possibilità di ottenere il risarcimento, senza necessità di termini pluriennali.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 8615 depositata il 27 marzo 2023 - Le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - presente o futuro - ivi compresa dunque l'inabilità…
- Corte Costituzionale sentenza n. 205 depositata il 15 settembre 2022 - E' costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 ottobre 2022, n. 29832 - Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 settembre 2021, n. 24401 - Il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 25603 del 1° settembre 2023 - Il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 luglio 2019, n. 18557 - Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre il termine di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…
- Processo tributario: ricorso in cassazione e rispe
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c. , come modificato dalla riforma Cartabia (le…