La Corte Costituzionale con la sentenza n. 94 del 4 maggio 2017 ha ritenuto non fondato Il termine per chiedere il risarcimento del danno contro la pubblica amministrazione non è di cinque anni ma di 120 giorni.
Il chiarimento fornito dalla Corte Costituzionale nella sentenza in commento obbliga a prestare particolare attenzione ai termini entro cui poter agire contro la pubblica amministrazione e chiedere un risarcimento danni ( ad esempio per un pneumatico rotto a causa di una strada dissestata, per la concessione di una licenza edilizia in realtà viziata, per la caduta su un tombino scoperto, per un appalto non rispettato, per il mancato rispetto dell’aggiudicazione di un concorso pubblico o per qualsiasi altra conseguenza derivante da sua responsabilità). Infatti come chiarito dalla Corte Costituzionale il termine non è di cinque anni, come avviene nei confronti dei privati, ma è di solo 120 giorni. Coloro che non agiranno entro il predetto termine si vedranno rigettare, anche dal giudice, la richiesta di risarcimento del danno, per intervenuta prescrizione.
Risarcimento del danno termine di prescrizione nei confronti dei privati
L’articolo 2947 del codice civile statuisce che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Il principio contenuto nel predetto articolo trova applicazione in tutti i rapporti tra privati conseguenti a comportamenti illeciti che non abbiano la loro origine in un contratto.
Pertanto per i danni derivanti da fatti illeciti extracontrattuali la prescrizione per il risarcimento del danno è di cinque anni, con una sola eccezione costituita dal risarcimento del danno da incidente stradale in tale fattispecie la prescrizione per la richiesta del risarcimento all’assicurazione è di due anni, mentre contro le delibere di società la prescrizione è di 90 giorni.
Prescrizione del risarcimento danni contro l’amministrazione
Per la Corte Costituzionale il termine per esercitare la richiesta del risarcimento del danno contro la pubblica amministrazione, sia nelle ipotesi di responsabilità dolosa, colposa che oggettiva è di solo 120 giorni per cui trascorso tale termine si ha la prescrizione del risarcimento danni contro la pubblica amministrazione.
Il termine può essere interrotto con una raccomandata di diffida purché pervenga al destinatario prima dei 120 giorni; in tal caso, la prescrizione inizia a decorrere da capo per altri 120 giorni.
Il Giudice delle leggi ha ritenuto il termine di 120 giorni congruo per non onerare la pubblica amministrazione di troppi rischi economici conseguenti alla decisione dei cittadini di intentare cause anche a distanza di numerosi anni. Al fine di una «tutela piena ed effettiva» è sufficiente una generica possibilità di ottenere il risarcimento, senza necessità di termini pluriennali.