SANZIONI. LA PRESCRIZIONE SEGUE I CONTRIBUTI
CASSAZIONE LAVORO, ORDINANZA PUBBLICATA IL 18 DICEMBRE 2017
I Giudici di legittimità, nel respingere il ricorso presentato da Equitalia, hanno confermato, oramai in via definitiva, la sentenza con cui la Corte d’Appello di Catanzaro ha ritenuto prescritti i crediti previdenziali e le sanzioni aggiuntive di cui all’intimazione di pagamento impugnata, rivolta a un Consorzio di bonifica.
Secondo la Corte territoriale, anche alle sanzioni civili è applicabile il termine di prescrizione quinquennale dettato dalla L. 335 del 1995 per le obbligazioni contributive previdenziali.
Tale affermazione trova conforto nell’insegnamento delle Sezioni Unite.
Con la sentenza n. 5076 del 2015, le Sezioni Unite Civili hanno affermato il seguente principio di diritto:
- “in materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili.”
Rileva l’ordinanza n. 30363/17 che le Sezioni Unite hanno mostrato di aderire all’indirizzo secondo cui l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare nel caso di omesso o pagamento tardivo dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata dell’inadempimento o del ritardo e svolge una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva, alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili, nella sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale, pertanto, resta soggetto allo stesso regime prescrizionale (così, fra le altre, Cass. n. 8814/2008; n. 2620/2012; n. 4050/2014; n. 20585/2015).).
Equitalia, conclusivamente, è stata condannata al pagamento delle spese processuali, con raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del TUSG.