La Cassazione sez. penale con la sentenza n. 9079 del 25 febbraio 2013 interviene nella delicata materia  della valutazione della responsabilità dell´ente e della conseguente determinazione della sanzione pecuniaria.

Gli Ermellini con la suindicata sentenza hanno fissato un importante principio in materia di applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive, prescritte dal D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell’ente condannato per responsabilità amministrativa

Pertanto i giudici di legittimità affermano che la responsabilità degli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e la circostanza che la condotta illecita posta in essere nell’ interesse dell’ ente non abbia prodotto un effetto positivo non comporta l’ inapplicabilità della sanzione.

Pertanto, qualora il reato – che nella specie è quello di  corruzione – sia stato commesso nell’ interesse della società senza produrre un effettivo vantaggio alla stessa ciò è ininfluente ai fini della configurazione della responsabilità ex decreto legislativo n. 231/2001.

La Vicenda ha origine da un tentativo di corruzione nei confronti di funzionari dell´Agenzia delle Entrate ad opera di alcuni esponenti dell´ente. In pendenza di un accertamento fiscale, essi miravano a ottenere una conciliazione giudiziale conveniente per la società. L’intervento dell´A.G. interrompeva la condotta criminosa per cui la conciliazione giudiziale non aveva luogo. In seguito l’accertamento tributario veniva totalmente annullato in quanto, a seguito di ulteriori e autonome valutazioni dell´Ufficio, l´atto era da considerarsi totalmente infondato. La paradossale situazione, quindi, era data dalla circostanza che l´Erario avrebbe ottenuto una maggiore convenienza dal perfezionamento dell´atto viziato dall´episodio corruttivo.

Gli Ermellini hanno affermato che la prescrizione del reato presupposto non fa venir meno automaticamente la responsabilità amministrativa dell’impresa prevista dal decreto legislativo 231/2001. Nemmeno l’assoluzione di un vertice dell’azienda comporta automaticamente l’assoluzione della società. I giudici hanno ulteriormente precisato che è responsabile in via amministrativa anche la società che corrompe i funzionari accertatori per pagare meno imposte.

La Cassazione ha accolto il ricorso del Pm escludendo, in primo luogo, che la prescrizione del reato-fonte possa incidere sul procedimento contro l’ente. Infatti, l’articolo 60 del decreto 231/2001 prevede che non si può procedere alla contestazione quando il reato da cui dipende l’illecito dell’ente è estinto per prescrizione. Ma, nel caso esaminato, la contestazione era già avvenuta e quindi si devono applicare le ordinarie regole sulla prescrizione: la sanzione si prescrive in cinque anni, ma il termine si interrompe con l’inizio del giudizio e non decorre fino a quando la sentenza non è passata in giudicato. Inoltre, la Cassazione ha evidenziato che non si può escludere automaticamente la responsabilità dell’ente in conseguenza dell’assoluzione del proprio dirigente. Ciò in quanto la responsabilità della società è autonoma rispetto a quella del vertice dell’azienda.

Ritornando all’esame della sentenza 9079 del 25 febbraio 2013, la Cassazione ha precisato che incorre in responsabilità amministrativa la società che, per concludere una transazione che limiti la restituzione all’Erario delle imposte evase, corrompe i funzionari dell’agenzia delle Entrate. In particolare, respingendo il primo motivo del ricorso della società accusata di corruzione, la Cassazione ha precisato che, affinchè si configuri la responsabilità amministrativa dell’ente, non occorre accertare che dalla corruzione sia scaturito un vero e proprio profitto per l’impresa.
Tuttavia, secondo gli Ermellini, non può essere disposta l’interdizione dalla contrattazione con la Pubblica amministrazione dell’ente corruttore solo sulla base della differenza tra la transazione ottenuta con l’ufficio delle Entrate con la corruzione e la somma totale delle imposte evase e, dunque, dovute. Per disporre l’interdizione, infatti, i giudici devono necessariamente accertare che la società corruttrice ha conseguito un profitto rilevante.