INPS – Messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026

Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2026

La legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, all’articolo 1, commi da 142 a 155, ha reso strutturale dal 1° gennaio 2024 la disciplina dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO, rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Al riguardo, con la circolare n. 84 del 23 luglio 2024 sono state fornite le relative istruzioni amministrative. Come precisato al paragrafo 5 della citata circolare n. 84/2024, per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento, con le modalità di seguito illustrate.

Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che a decorrere dal 15 giugno 2026 è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026. Pertanto, a partire dalla predetta data, è nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande in argomento e lo stesso rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2026, termine ultimo per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026.

Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile nel sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti identità digitali:

– SPID di livello 2 o superiore;

– Carta di identità elettronica di livello 3 (CIE);

– Carta nazionale dei servizi (CNS);

– eIDAS.

In alternativa al portale web, l’indennità ISCRO per l’anno 2026 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

L’indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge n. 213/2023 non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.

Pertanto, non possono accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2026 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per gli anni 2024 o 2025; in tale ipotesi, eventuali domande che verranno comunque presentate saranno rigettate dall’Istituto con la motivazione di cui sopra.

Inoltre, come già chiarito al paragrafo 6 della citata circolare n. 84/2024, nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta.

La domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026 può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per gli anni 2024 e/o 2025, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

Si fa presente, infine, che ai fini della verifica dei requisiti reddituali di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 della citata circolare n. 84/2024, in sede di presentazione della domanda per l’anno 2026 l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse (cfr. l’art. 1, comma 144, lett. c) e lett. d), della legge n. 213/2023).

In ordine alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti legislativamente previsti sia per la fase di accesso che in corso di fruizione dell’indennità ISCRO, resta ferma la disciplina di cui alla richiamata circolare n. 84/2024.

Con specifico riferimento al requisito dell’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335/1995, come chiarito con il messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, si evidenzia che, ai fini dell’accesso alla prestazione in argomento, la mancata formalizzazione di tale adempimento non pregiudica la liquidazione della stessa nel caso in cui sia stato assolto l’obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima, ferma restando la necessaria formalizzazione dell’adempimento dell’iscrizione alla Gestione separata da parte del lavoratore.