La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30177 del 12 luglio 2013 intervenendo in materia di videosorveglianza afferma che il divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, così come previsto dall’art. 4 della L. n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), trova applicazione anche con riferimento ai c.d. controlli difensivi soltanto quando questi siano unicamente diretti a verificare l’esatto adempimento, da parte del lavoratore, delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro; al contrario, il medesimo divieto non trova applicazione in tutte quelle ipotesi in cui i controlli siano posti in essere da parte del datore di lavoro al fine di accertare eventuali condotte del lavoratore lesive di beni e/o diritti esulanti dallo stretto ambito del rapporto di lavoro, quali per esempio il patrimonio e l’immagine aziendale, la cui tutela è svincolata dai limiti e dalle garanzie procedurali di cui al citato art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
La vicenda ha visto protagonisti alcuni dipendenti di Poste Italiane Spa che a seguito della denunzia presentata da un dipendente dell’ufficio di Poste Italiane in ordine ad anomali ritardi di personale di quell’Ufficio nella presentazione quotidiana al lavoro, la polizia giudiziaria disponeva un servizio di controllo sia mediante osservazione diretta che mediante l’installazione di un impianto video che riprendeva l’atrio dell’ufficio di Poste spa, in particolare l’area riservata all’ingresso dei dipendenti, ove si trovava l’orologio marcatempo. Gli accertamenti erano svolti per due settimane lavorative. Dalle indagini si comprendeva come la dipendente M.M.G. effettuasse più registrazioni di presenza, facendo passare più volte la/e scheda/e badge nel lettore. Sulla scorta della valutazione incrociata di quali fossero i dipendenti il cui ingresso risultava, in base ai dati del sistema di registrazione degli accessi, sostanzialmente contemporaneo a quello della M. e della visione nelle registrazioni video di chi fosse effettivamente entrato in ufficio nel medesimo arco temporale, si individuavano C.A., O.A. e R.G.G. per coloro la cui presenza era stata registrata dalla M. ma che invece erano assenti. Inoltre nel corso della medesima attività di indagine, la p.g. accertava che il dipendente D.T., assegnatario di una vettura Fiat Panda dell’ente per garantire la sua mobilità sul territorio essendo tecnico informatico addetto alla gestione guasti di numerosi uffici postali, la utilizzava ampiamente per ragioni private.
La Corte di Appello di Milano confermava in punto di responsabilità e determinazione della pena la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato i dipendenti della società Poste Italiana per vari fatti di truffa aggravata e peculato ai danni di Poste Italiane spa; riformava parzialmente la sentenza applicando a tutti gli imputati la non menzione della condanna.
Avverso la decisione della Corte di Appello i dipendenti, soccombenti, propongono ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza.
Gli Ermellini hanno ritenuto i ricorsi depositati infondati.