PRESIDENZA DEL CONISGLIO DEI MINISTRI – Decreto 18 novembre 2021, n. 239
Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
b) «RUO», il responsabile dell’unità organizzativa che agisce come stazione appaltante, o un suo delegato, di livello dirigenziale;
c) «RUP», il responsabile unico del procedimento;
d) «Presidenza», la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai dipendenti pubblici, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso la Presidenza per l’effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice, relative a procedure di gara indette dalla Presidenza ovvero relative a procedure di gara effettuate in seguito all’adesione ad accordi quadro indetti da centrali di committenza, aventi a oggetto l’acquisizione di lavori, servizi e forniture e i contratti misti di lavori, servizi e forniture. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione, semprechè tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorità competenti.
3. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è destinato dalla Presidenza alle finalità di cui all’articolo 113, comma 4, del Codice.
4. I compensi incentivanti stabiliti in base all’articolo 3, connessi alle prestazioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, svolte a favore della Presidenza da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalità stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici perché provvedano alla loro corresponsione, nel limite di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice.
5. Salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 6, sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice, rese nell’ambito di lavori, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera nn), del Codice, nonché di servizi e forniture. Sono, altresì, incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all’articolo 106 del Codice che determinino un incremento dell’importo a base di gara, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali di cui all’articolo 106, comma 2, del medesimo Codice.
6. Le funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano le attività svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione ai sensi del comma 2, per l’acquisizione di servizi e forniture a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono esclusi gli incentivi nei casi di affidamento diretto o per somma urgenza, mera adesione a una convenzione CONSIP e informale consultazione del mercato.
Art. 3
Misura degli incentivi
1. Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara nella procedura di scelta del contraente, al netto dell’IVA, secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote:
a) 2 per cento per importi fino a cinque milioni di euro;
b) 1,8 per cento per la parte di importo eccedente cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro;
c) 1,5 per cento per la parte di importo eccedente dieci milioni di euro e fino a venti milioni di euro;
d) 1 per cento per la parte di importo eccedente venti milioni di euro.
2. Ai sensi all’articolo 113, comma 1, del Codice, le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono previste nell’ambito del quadro economico del progetto o del capitolato posto a base della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola, nell’impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
3. Nel rispetto dell’articolo 113, comma 3, primo periodo, del Codice, l’80 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all’articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, secondo periodo, del Codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Presidenza.
4. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Codice, svolte nell’ambito di procedure di gara aventi a oggetto opere o lavori, sono identificate, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100:
a) dal 25 per cento al 35 per cento, da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e il personale tecnico e amministrativo di supporto;
b) dal 5 per cento al 10 per cento, da ripartire tra gli incaricati della verifica dei progetti, della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione e del controllo delle procedure di bando;
c) dal 25 per cento al 35 per cento, da ripartire tra il direttore dei lavori e il personale tecnico assistente;
d) dal 20 per cento al 30 per cento, da ripartire tra l’incaricato del collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore statico.
5. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Codice, svolte nell’ambito di procedure di gara aventi a oggetto servizi e forniture, sono identificate, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100:
a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e il personale tecnico e amministrativo di supporto;
b) dal 10 per cento al 20 per cento, da ripartire tra gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e gli incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando;
c) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire tra il direttore dell’esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonché l’incaricato della verifica di conformità.
6. Per i compiti svolti dal personale di cui all’articolo 113, comma 5, del Codice, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore a un quarto, dell’incentivo di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Per i servizi con carattere di ripetitività si applica una riduzione dell’incentivo secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale di cui ai commi 4 e 5.
Art. 4
Individuazione del personale
1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione della Presidenza, il RUO nomina il RUP, nell’ambito del personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del Codice.
2. Il RUO individua gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, nonché i collaboratori tecnici e amministrativi, sia del RUP, sia degli incaricati, nell’ambito del personale in servizio, di norma, nella stessa unità organizzativa, salvo la necessità di avvalersi di specifiche competenze non presenti nell’ambito della medesima unità organizzativa.
3. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che, in relazione allo svolgimento di funzioni tecniche, sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, né ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative.
4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati qualora, successivamente all’adozione dei provvedimenti di nomina, il personale risulti destinatario di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero qualora risulti destinatario di provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, o qualora sia interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio.
5. Nel provvedimento di individuazione del personale, di cui ai commi 1 e 2, è dato atto del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento dell’amministrazione. Costituiscono criteri per il provvedimento di individuazione l’esperienza acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del personale, valutate in relazione alla complessità tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.
Art. 5
Termini per le prestazioni
1. Nel provvedimento di conferimento dell’incarico, o con atto successivo, sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme attuative.
3. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle procedure e dei soggetti interessati all’esecuzione delle prestazioni.
Art. 6
Definizione delle percentuali effettive
1. I provvedimenti di incarico di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, individuano le percentuali effettive di ripartizione dell’incentivo in ragione della complessità del lavoro, servizio o fornitura da realizzare, del grado di responsabilità e della durata dell’incarico delle figure coinvolte, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei valori minimi e massimi indicati dall’articolo 3, commi 4 e 5.
2. Nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture, laddove sia nominato personale con funzioni di collaboratori tecnico-amministrativi di supporto al RUP e a coloro che svolgono le funzioni tecniche di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, il compenso previsto per questi ultimi è ridotto secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale di cui all’articolo 3, comma 3, del presente regolamento.
3. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in servizio, in quanto affidate a personale esterno alla Presidenza, ovvero prive dell’accertamento di cui all’articolo 7, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 113; le ulteriori quote dell’incentivo non corrisposte al personale costituiscono economie di bilancio.
4. Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o varianti in aumento che rideterminino l’importo contrattuale, le somme aggiuntive da destinare agli incentivi sono commisurate all’importo della modifica o variante rispetto all’importo iniziale posto a base di gara, al netto dell’IVA, in modo che, comunque, non venga superato il limite del 2 per cento.
5. Nel caso di modifiche al progetto derivanti da errori progettuali il compenso spettante al direttore dei lavori è riconosciuto solo se lo stesso non coincide con il progettista autore degli errori progettuali e il compenso spettante al RUP è corrisposto solo nel caso in cui non coincida con il validatore.
Art. 7
Determinazione degli importi
1. La determinazione degli importi spettanti al personale incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo accertamento positivo effettuato dal dirigente del RUP sulla base di apposita attestazione delle attività concretamente svolte rilasciata da parte del RUP.
2. La liquidazione può essere corrisposta anche in corrispondenza dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione può essere corrisposta in concomitanza dell’emissione dei certificati di pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di conformità o di regolare esecuzione.
3. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
a) per la direzione lavori, con l’emissione del certificato di ultimazione lavori;
b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l’emissione del certificato di collaudo finale;
c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l’emanazione del relativo provvedimento;
d) per la verifica dei progetti, con l’invio al responsabile unico del procedimento della relazione finale di verifica;
e) per le procedure di bando, con la pubblicazione dell’aggiudicazione;
f) per l’esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l’espletamento delle verifiche periodiche;
g) per le verifiche di conformità, con l’emissione della certificazione di regolare esecuzione.
4. Nel caso in cui a uno stesso dipendente siano affidati, nell’ambito della medesima opera o lavoro, più incarichi tecnici, la quota dell’incentivo spettante è pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma 6.
5. In caso di cessazione dell’incarico per motivazioni diverse da quelle di cui agli articoli 8 e 9, l’incentivo spettante è liquidato in proporzione alle attività effettivamente svolte.
6. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, quinto periodo, del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche, complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo e sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attività svolte nell’anno di riferimento.
Art. 8
Responsabilità per ritardo nei tempi previsti
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, terzo periodo, del Codice, in caso di incremento, imputabile al soggetto incaricato, dei tempi previsti per l’espletamento delle attività, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 del presente regolamento, l’incentivo da corrispondere è ridotto di una penale pari all’1 per cento dell’importo spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana superiore a tre giorni.
2. L’incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da determinare una decurtazione superiore al 20 per cento dell’importo spettante al dipendente.
Art. 9
Altre ipotesi di responsabilità
1. L’incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo al soggetto incaricato che, nello svolgimento dei compiti assegnati per l’esecuzione di funzioni tecniche, risulti responsabile di:
a) violazioni degli obblighi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento;
b) errori, omissioni o negligenze, non ricompresi nei casi di cui alla lettera a), tali da determinare aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per la Presidenza.
Art. 10
Accertamento della responsabilità
1. L’accertamento della sussistenza delle circostanze di cui agli articoli 8 e 9 è svolto dal RUO, sentiti il RUP e il dipendente.
2. Nei confronti del RUP l’accertamento è svolto dal RUO, sentiti il dirigente del RUP e il RUP medesimo.
3. La Presidenza, a seguito della comunicazione del RUO, procede al recupero dell’incentivo indebitamente percepito a valere sul trattamento economico dovuto al dipendente, anche mediante rateazione in ragione degli importi dovuti.
4. L’accertamento di cui ai commi 1 e 2 non è sostitutivo di altre forme di contestazione e accertamento previste dalle vigenti disposizioni per l’imputazione di eventuali responsabilità, anche disciplinari.
Art. 11
Disposizioni finali
1. La Presidenza comunica annualmente alle Organizzazioni sindacali rappresentative lo stato di ripartizione per tipologia di funzioni tecniche delle somme destinate agli incentivi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO dell' INTERNO - Decreto ministeriale n. 73 del 17 aprile 2023 - Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18…
- MINISTERO degli AFFARI ESTERI - Decreto ministeriale n. 32 del 17 gennaio 2024 - Regolamento recante modifiche al decreto 2 novembre 2017, n. 192 sulle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero e al decreto…
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI - Decreto ministeriale 04 ottobre 2021, n. 204 - Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Decreto n. 179 del 30 ottobre 2023 - Regolamento recante modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto…
- IVASS - Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 - Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del Titolo IV,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…