PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Circolare 09 gennaio 2018, n. 1
Legge di bilancio 2018 – Integrazioni alla circolare dei 23 novembre 2017, n. 3 “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale dei personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”
1. PREMESSA
2. ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE Dì BILANCIO 2018 E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE N. 3
1. Premessa.
Con circolare del 23 novembre 2017, n. 3, indirizzata alle pubbliche amministrazioni, sono stati forniti “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”.
La recente legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ha introdotto misure volte, tra l’altro, a potenziare l’attuazione dell’articolo 20 del citato decreto legislativo n. 75 del 2017.
Per fornire alle amministrazioni pubbliche un sistematico quadro normativo, si ritiene utile richiamare le principali disposizioni dettate in materia dalla legge di bilancio 2018.
2. Legge di bilancio 2018 e integrazioni alla circolare n. 3.
L’art. 1, comma 881, della legge n, 205 dei 2017, integra la lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 del d.Igs. n. 75 del 2017, aggiungendo che le procedure di superamento del precariato possono interessare, con riferimento alle amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche il personale in servizio presso le amministrazioni con servizi associali. Conseguentemente, per la maturazione dei tre anni, si può tenere conto del periodo svolto presso le suddette amministrazioni, come chiarito dalla novella alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 20.
Resta confermato che il rinvio al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni di cui alla lettera a), come richiamato dalla lettera c) dell’articolo 20, comma 1, è da intendere in senso ampio ovvero comprensivo delle diverse tipologie di contratto flessibile poste in essere dall’amministrazione, come chiarito al § 3,2.1 della circolare n. 3 del 201 7 che valorizza la portata sostanziale della formulazione normativa che, di fatti, non circoscrive il servizio prestato alla tipologia del contratto a tempo determinato.
Con riferimento alle risorse aggiuntive utilizzabili per le procedure dell’articolo 20, come da indicazioni contenute al § 3.2.3 della circolare n. 3 del 201 7, le risorse del comma 28 dell’articolo 9, del decreto legge n. 78 del 2010 dovranno coprire il trattamento economico del personale assunto a tempo indeterminato. Con riferimento al trattamento economico accessorio le indicazioni contenute nella circolare si intendono modificale nel senso che il trattamento economico accessorio graverà esclusivamente sul fondo calcolato ai sensi della normativa vigente e nel limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
L’art. 1, comma 686, della legge n. 205 del 2017, aggiunge al comma 4 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 un ultimo periodo. Ne deriva che per gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle regioni a statuto speciale, che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del comma 4 dell’articolo 20 è subordinata all’assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259. in tal senso va integrato il richiamo al comma 4 dell’articolo 20 contenuto nel § 3.2.4 della circolare n. 3 del 2017.
Per il personale degli enti pubblici di ricerca, le indicazioni contenute nel § 3.2.7 della circolare n. 3 del 2017, devono tenere conto degli interventi operati dai seguenti commi dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017:
– comma 668 – che destina, per le finalità dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 201 7, risorse aggiuntive per il personale precario degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n, 218, con esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CRHA) e dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche [INAPP], cui si applicano, rispettivamente, i commi 673 e 811. Ai sensi del successivo comma 670, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati i criteri per l’attribuzione delle predette risorse (13 milioni di euro per l’anno 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019) e gli enti pubblici di ricerca beneficiari. Il comma 671 chiarisce che gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assunzioni di cui al comma 668 risorse proprie aventi carattere dì certezza e stabilità, e comunque nel rispetto dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n, 218, in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti;
– comma 669 – che, nell’integrare l’articolo 20, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2017, con la previsione secondo cui per gli enti pubblici di ricerca il comma 2 dell’articolo 20 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti, conferma i contenuti della circolare n. 3 del 2017;
– comma 673 – che destina, per le finalità dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, n. 75, al personale precario del CREA di cui all’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro per l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020; comma 811 – che per le medesime finalità destinata per il personale a tempo determinato dell’INAPP, impiegato in funzioni connesse con l’analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, 3 milioni di euro per l’anno 2018, 6 milioni di euro per l’anno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020;
– comma 674 – che, per le procedure di cui ai commi 668 e 673, consente agli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibili in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Per il personale degli enti del SSN è confermata l’indicazione contenuta nel § 3.2.8 della circolare n. 3 del 2017, laddove l’articolo 1, comma 813, della legge n. 205 del 2017 sostituisce all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo n. 75 del 2017, le parole: «tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «dirigenziale e no, di cui al comma 10».
Per i lavoratori socialmente utili di cui al § 3.2.10 della circolare n. 3 del 2017 si ricordano le previsioni dei commi da 223 a 225 dell’articolo 1 della legge n, 205 del 2017.
Con riferimento, infine, agli incarichi di collaborazione di cui al § 4 della circolare n. 3 del 2017, si richiama lo spostamento temporale al 1° gennaio 2019 dell’applicazione del divieto di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (articolo 1, comma 1148, lettera h), della legge n. 205 del 201 7, che modifica l’articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n. 75 del 2017).
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