PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Circolare n. 1 del 20 febbraio 2024
Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Chiarimenti per le modalità di fruizione del contributo per il sostegno alle edicole per le spese sostenute nell’anno 2022 – Articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023
1. Premessa
L’articolo 1, comma 375, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria” di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione pari, per l’anno 2023, a 140 milioni di euro.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del made in Italy ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state ripartite le suddette risorse per l’anno 2023 e con successivo decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 28 novembre 2023 sono state disciplinate le misure immediatamente operative, in quanto non subordinate all’autorizzazione della Commissione europea, tra le quali le misure per il sostegno alle edicole di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del sopra richiamato D.P.C.M. 10 agosto 2023.
In particolare l’articolo 2, comma 2 ha previsto, a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusiva di giornali e riviste, un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022 per IMU, TASI, COSAP, TOSAP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista.
Premesso quanto sopra, con la presente circolare si forniscono i seguenti chiarimenti e indicazioni ai fini dell’accesso all’agevolazione prevista dal citato articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023.
2. Spese per tributi
La legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019, ha previsto, all’articolo 1, comma 816, che comuni, province e città metropolitane istituissero in sostituzione di TOSAP e COSAP, nonché di altri tributi locali che avevano come presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone unico patrimoniale (CUP) a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Pertanto, stante la suddetta riforma tributaria, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 e all’articolo 2 del decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria 28 novembre 2023, nella parte cui fanno riferimento a TOSAP e COSAP, sono da intendersi riferite al nuovo tributo istituito dall’articolo 1, comma 816, della sopracitata legge di bilancio.
Peraltro, considerato che la componente del nuovo tributo correlata alla diffusione dei messaggi pubblicitari assume, di fatto, per le edicole carattere marginale, ai fini della presentazione della domanda di accesso al contributo – da inoltrare esclusivamente per via telematica attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it – le imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste, potranno inserire l’importo totale delle spese sostenute nell’anno 2022 per il CUP, in sostituzione delle voci TOSAP e COSAP.
Qualora il nuovo tributo non fosse stato ancora istituito ed applicato nell’anno 2022 dal comune o altro ente nel cui territorio è sito il punto vendita, le imprese potranno inserire le eventuali spese sostenute per TOSAP o COSAP.
3. Spese per interventi di trasformazione digitale e di ammodernamento tecnologico
L’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, ha previsto, tra l’altro, il rimborso del 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2022 per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS e per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico.
Anche l’articolo 2 del D.P.C.M. 28 settembre 2022 aveva previsto, a favore delle persone fisiche, non titolari di redditi da lavoro dipendente, esercenti, in forma di impresa individuale ovvero di società di persone, attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, un contributo forfettario “una tantum”, fino ad euro 2.000 volto a sostenere gli interventi effettuati nell’anno 2022, tra l’altro, per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, sebbene con una finalità di sostegno diversa rispetto a quella del D.P.C.M. 10 agosto 2023.
Con successive FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento, è stato poi precisato che nelle domande di accesso al contributo era possibile inserire, con riferimento agli “interventi di trasformazione digitale” e agli “interventi di ammodernamento tecnologico”, anche le spese sostenute per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa, registratori telematici o di dispositivi POS.
Quanto sopra premesso, si precisa che le imprese che hanno già usufruito del “Bonus edicole 2022” con riferimento alle suddette spese per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS” e ad altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, non possono inserire le medesime spese nella domanda per l’accesso al contributo di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023.
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