Protezione internazionale – Sicurezza delle città – Servizio civile universale – Riorganizzazione, formazione e funzionamento delle forze armate – Tutela salute consumatori – Stati di emergenza
Interventi urgenti in materia d’immigrazione e di sicurezza urbana
Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché misure per il contrasto dell’immigrazione illegale (decreto legge).
Il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’interno Marco Minniti e della giustizia Andrea Orlando, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per l’accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali in materia di protezione internazionale, per l’introduzione di misure volte ad accelerare le operazioni di identificazione dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e per il contrasto dell’immigrazione illegale.
Nello specifico, con il decreto:
1. sono istituite, presso i tribunali di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia, 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Tali sezioni avranno competenza relativamente a: mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini Ue; impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini Ue per motivi di pubblica sicurezza; riconoscimento della protezione internazionale; mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari; diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari; accertamento dello stato di apolidia. In tali controversie il tribunale giudica in composizione monocratica;
2. si introducono misure per la semplificazione e l’efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei richiedenti, nonché per la semplificazione e l’efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione. A tale ultimo riguardo, si delinea un nuovo modello processuale basato sul rito camerale che delimita i casi nei quali si prevede l’udienza orale e riduce da sei a quattro mesi il termine entro il quale è definito il procedimento con un decreto non reclamabile ma ricorribile esclusivamente in Cassazione;
3. si prevede che i prefetti, d’intesa con i Comuni, promuovano ogni iniziativa utile a favorire l’impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria e gratuita, nello svolgimento di attività con finalità di carattere sociale in favore delle collettività locali, al fine di favorirne l’integrazione nel tessuto sociale della località in cui sono ospitati. I Comuni potranno predisporre a questo scopo progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell’immigrazione e dell’asilo;
4. si introducono misure per accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi terzi non appartenenti all’Unione europea, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di migranti. A tal fine, saranno individuati i centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, ove allocare i flussi di migranti per le esigenze di soccorso e prima accoglienza, nei quali viene effettuato un primo screening sanitario e sono avviate le procedure di identificazione, assicurando l’informazione sulla procedura internazionale, sul programma di ricollocazione all’interno di altri Stati membri dell’Unione europea, nonché sulla possibilità del ricorso al rimpatrio volontario assistito. Nei medesimi centri sono effettuate le operazioni di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione obbligatorie per gli Stati membri dell’Unione europea;
5. si introducono disposizioni finalizzate a garantire l’effettività dei provvedimenti di espulsione e il potenziamento della rete dei centri di identificazione ed espulsione, ridenominati centri di permanenza per il rimpatrio, in modo da garantirne una distribuzione omogenea sul territorio nazionale. La dislocazione delle nuove strutture avverrà, sentiti i Presidenti delle Regioni iteressate, privilegiando siti e aree che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture pubbliche che possano essere riconvertite allo scopo.
Disposizioni urgenti per la tutela della sicurezza delle città (decreto legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’interno Marco Minniti e della giustizia Andrea Orlando, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti a tutela della sicurezza delle città.
Il decreto, che definisce la sicurezza urbana quale bene pubblico, è diretto a realizzare un modello trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo mediante la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni e l’introduzione di patti con gli enti locali
Si prevedono, in particolare, forme di cooperazione rafforzata tra i prefetti e i Comuni dirette a incrementare i servizi di controllo del territorio e a promuovere la sua valorizzazione e sono definite, anche mediante il rafforzamento del ruolo dei sindaci, nuove modalità di prevenzione e di contrasto all’insorgere di fenomeni di illegalità quali, ad esempio, lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, il commercio abusivo e l’illecita occupazione di aree pubbliche.
Il provvedimento interviene altresì rafforzando l’apparato sanzionatorio ammnistrativo, al fine di prevenire fenomeni di criticità sociale suscettibili di determinare un’influenza negativa sulla sicurezza urbana, anche in relazione all’esigenza di garantire la libera accessibilità e fruizione degli spazi e delle infrastrutture delle città, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di determinati pubblici esercizi e aree urbane ai soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale.
Istituzione del servizio civile universale
Attuazione della delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che disciplina il servizio civile universale in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106 relativo alla riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
L’obiettivo del Governo è di rafforzare il servizio civile quale strumento di difesa non armata della Patria ai sensi degli artt. 11 e 52 della Costituzione, di educazione alla pace tra i popoli e di promozione dei valori fondativi della Repubblica.
Il provvedimento, tra l’altro, prevede ex lege la partecipazione al sistema dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e tende a razionalizzare gli interventi di servizio civile universale attraverso la programmazione curata dallo Stato, che deve soddisfare i peculiari fabbisogni del Paese in linea con gli obiettivi del Governo, prevedendo interventi a favore dei giovani con minori opportunità e meccanismi di premialità a favore degli enti che realizzeranno interventi con l’impiego di questi giovani.
Con il decreto si definiscono le finalità del servizio civile universale, perseguite mediante programmi di intervento anche in specifiche aree territoriali, quali le città metropolitane, e in vari settori tra cui: assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale e dello sport, agricoltura in zona di montagna e sociale, biodiversità, promozione della pace tra i popoli, nonviolenza e difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.
Il decreto, inoltre, definisce i ruoli e le competenze dei soggetti che partecipano alla realizzazione del servizio. Allo Stato sono attribuite le funzioni di programmazione, organizzazione e attuazione del servizio civile universale nonché l’accreditamento degli enti, le attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale. Le funzioni di programmazione sono svolte mediante la predisposizione del piano triennale, attuato con piani annuali che tengono conto del contesto nazionale ed internazionale, delle risorse economiche disponibili derivanti dal bilancio dello Stato, delle risorse comunitarie e di quelle rese disponibili da soggetti pubblici o privati. Le funzioni di controllo, verifica e valutazione sono effettuate mediante un controllo sulla gestione delle attività degli enti, una valutazione dei risultati dei programmi di intervento e verifiche ispettive sulle attività svolte dagli enti. Le Regioni e le Province autonome sono coinvolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione del piano triennale e dei piani annuali e nella valutazione degli interventi di servizio civile universale negli ambiti di competenza e, inoltre, attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie, previa verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale. I giovani volontari possono essere impegnati in interventi in Italia e all’estero.
Sono individuati gli Enti di servizio civile universale quali soggetti pubblici e privati che, iscritti presso un apposito Albo, articolato in distinte sezioni regionali, presentano i programmi di intervento e ne curano la realizzazione. Per i giovani operatori volontari viene introdotto un modello flessibile di servizio civile con una durata da modulare in base alle loro esigenze di vita e di lavoro (otto-dodici mesi).
È prevista la possibilità di definire criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante il periodo di servizio. In particolare, le Pubbliche Amministrazioni possono prevedere nei bandi di concorso quale titolo preferenziale anche lo svolgimento del servizio civile universale.
Agli operatori volontari impegnati in interventi da realizzarsi in Italia è offerta la possibilità di effettuare il servizio, per un periodo fino a tre mesi, in uno dei Paesi dell’Unione europea, al fine di rafforzare il senso di appartenenza all’Unione e di facilitare lo sviluppo di un sistema europeo di servizio civile, ovvero di usufruire di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro.
Sono istituite la Consulta nazionale per il servizio civile universale e la Rappresentanza degli operatori volontari, a livello nazionale e regionale, quali organismi di confronto in ordine alle questioni concernenti l’attuazione del servizio civile universale.
Revisione e riorganizzazione della formazione e del funzionamento delle forze armate
Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze Armate, la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze Armate e la riorganizzazione del sistema della formazione (disegno di legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra della difesa Roberta Pinotti, ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture, la revisione del modello operativo delle Forze Armate, la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze Armate e la riorganizzazione del sistema della formazione.
Il progetto di riforma, che dà concreta attuazione al Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, delinea, con una prospettiva di medio termine, lo strumento militare che possa meglio assolvere i compiti di sicurezza internazionale e di difesa, individuando al contempo il modello di governance e di conseguente organizzazione che possa garantire la rispondenza a moderni criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
A tal fine, sono individuati quattro ambiti di intervento:
1. la revisione della governance, con l’obiettivo di ridurre il livello di risorse umane e finanziarie necessarie per le funzioni di direzione e supporto, a parità di capacità operative esprimibili, consentendo una più efficace direzione politica e un’azione armonica e sinergica delle diverse componenti dello strumento militare;
2. l’adeguamento del modello operativo, mediante: il passaggio da una visione interforze delle Forze armate ad una maggiore integrazione fra le varie componenti, nel rispetto degli specifici domini di azione; l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; la riduzione dei livelli gerarchici e la semplificazione delle procedure; il rafforzamento delle capacità operative dello strumento militare con quelle delle organizzazioni internazionali di riferimento;
3. la conseguente rimodulazione del modello professionale, da realizzare mediante un incremento della aliquota di personale a tempo determinato e un proporzionale decremento di quella del personale in servizio permanente, in modo da assicurare la graduale diminuzione dell’età media dei militari in servizio;
4. la politica scientifica, industriale e di innovazione tecnologica della Difesa nell’ambito delle relative attribuzioni, con l’introduzione di modelli organizzativi che assicurino una collaborazione ad ampio spettro tra la Difesa, l’industria e il mondo universitario e della ricerca.
Attraverso il progetto di riforma, inoltre, lo strumento militare risulterà più allineato con quelli degli altri principali Paesi europei e questo favorirà una maggiore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa europea.
Sanzioni per violazione di norme europee a tutela della salute dei consumatori e dell’ambiente
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato in esame definitivo due decreti legislativi che disciplinano le sanzioni applicabili in caso di violazione di regolamenti europei a tutela della salute dei consumatori e dell’ambiente:
1. disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011 in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti
Con il provvedimento si predispone l’apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie fino a 80.000 euro, per le violazioni degli obblighi contenuti nei regolamenti europei menzionati. Gli obblighi cui sono tenuti produttori e distributori riguardano sia l’attività di produzione, che deve avvenire secondo buone pratiche di fabbricazione affinché i materiali e gli imballaggi utilizzati non comportino alcuna alterazione degli alimenti, sia l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei materiali che non devono fuorviare i consumatori. È istituita inoltre un’anagrafica del settore produttivo al fine di uniformare la disciplina a quella degli altri operatori del settore alimentare e sono imposti obblighi di rintracciabilità dei materiali prodotti;
2. disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose Con il provvedimento si prevedono sanzioni pecuniarie, di natura amministrativa, per la violazione delle prescrizioni del regolamento che pone, appunto, principi e regole dell’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. I compiti di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni fanno capo al Ministero della salute, al Ministero dell’ambiente e al Ministero dello sviluppo economico. Nell’ambito delle rispettive competenze, tali compiti spettano anche all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Corpo della Guardia di finanza e alle Regioni e alla province autonome di Trento e di Bolzano.
Il regolamento attua all’interno dell’Unione europea la Convenzione di Rotterdam, concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi. Le norme dettate in materia di importazione ed esportazione, con obblighi di notificazione e di autorizzazione delle autorità di controllo, sono funzionali alla protezione della salute e dell’ambiente contro i danni potenziali connessi al commercio internazionale di tali prodotti. È previsto per i trasgressori che le sostanze trattate in violazione degli obblighi comunitari siano distrutte a propria cura e spese in caso di sequestro amministrativo.
Stati d’emergenza
Prorogato lo stato d’emergenza nelle aree colpite dal sisma e dalle eccezionali nevicate del 2016 e del 2017
Il Consiglio dei ministri ha prorogato lo stato di emergenza già dichiarato il 25 agosto scorso e successivamente esteso con delibere del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
Dichiarato lo stato d’emergenza nelle province di Agrigento e Messina
Il Consiglio dei ministri ha inoltre deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nei territori delle province di Agrigento e Messina. Per far fronte alle esigenze più immediate è stata quindi autorizzata la spesa di 22 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha esaminato ventuno leggi delle Regioni e delle Province Autonome.
Il Consiglio dei ministri ha quindi deliberato di impugnare le seguenti leggi:
1) legge Regione Veneto n. 28 del 13/12/2016, “Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali”, in quanto la legge in parola, che qualifica la popolazione veneta come “minoranza nazionale”, e prevede che ad essa spettino i diritti di cui alla “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali” del Consiglio d’Europa, eccede dalle competenze regionali e viola vari principi costituzionali: quelli che riservano alla legislazione statale l’attuazione dei trattati e delle convenzioni internazionali e i rapporti internazionali dello Stato, stabiliti dagli artt. 80 e 117 secondo comma, lett. a), Costituzione; il principio, che la giurisprudenza costituzionale riconduce all’art. 6 della Costituzione, che pone in capo al legislatore statale l’individuazione delle minoranze da tutelare, le modalità di determinazione dei loro elementi identificativi e gli istituti che caratterizzano tale tutela;
2) legge Provincia Bolzano n. 25 del 12/12/2016, “Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano”, in quanto due disposizioni violano i principi armonizzazione dei bilanci pubblici stabiliti dalla legislazione statale, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
e di non impugnare le seguenti leggi:
1) legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 19 del 09/12/2016 “Disposizioni per l’adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio”
2) legge Regione Marche n. 32 del 15/12/2016 “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2015”;
3) legge Regione Trentino Alto Adige n. 16 del 15/12/2016 “Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017”;
4) legge Regione Trentino Alto Adige n. 17 del 15/12/2016 “Legge regionale di stabilità 2017”;
5) legge Regione Trentino Alto Adige n. 18 del 15/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Sudtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019”;
6) legge Regione Molise n. 18 del 14/12/2016 “Modifica dei confini circoscrizionali dei comuni di Baranello e di Colle d’Anchise”;
7) legge Regione Molise n. 19 del 14/12/2016 “Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018”;
8) legge Regione Emilia Romagna n. 24 del 19/12/2016 “Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito”;
9) legge Regione Emilia Romagna n. 22 del 19/12/2016 “Disciplina dei beni regionali – Modifiche alla Legge Regionale 25 febbraio 2000, n. 10”;
10) legge Regione Emilia Romagna n. 23 del 19/12/2016 “Istituzione del comune di terre del Reno mediante fusione dei comuni di Mirabello e sant’agostino nella provincia di Ferrara”;
11) legge Regione Molise n. 20 del 17/12/2016 “Disposizioni per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico”;
12) legge Provincia Bolzano n. 26 del 12/12/2016 “Disposizioni in materia di personale dei gruppi consiliari del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano”;
13) legge Regione Toscana n. 84 del 16/12/2016 “Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). -Modifiche alla l.r. 3/1994”;
14) legge Regione Toscana n. 85 del 16/12/2016 “Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015”;
15) legge Regione Marche n. 31 del 15/12/2016 “Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”;
16) legge Regione Abruzzo n. 40 del 21/12/2016 “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 118/2011 (N. 1/2016 DPF) e ulteriori disposizioni finanziarie”;
17) legge Regione Sardegna n. 34 del 22/12/2016 “Modifica della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione RAS-ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell’aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna”;
18) legge Regione Sardegna n. 35 del 22/12/2016 “Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2015 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2015”;
19) legge Regione Sardegna n. 38 del 22/12/2016 “Vigilanza, monitoraggio e controllo sulle attività di servizio pubblico di cabotaggio marittimo con le isole minori”.