PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 12 febbraio 2021
Rivalutazione, per l’anno 2021, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità
La variazione nella media 2020 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari allo – 0,3 per cento (Comunicato ufficiale dell’ISTAT del 18 gennaio 2021).
L’art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero».
Pertanto, restano fermi per l’anno 2021 la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020.
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