PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 26 agosto 2019
Bando Conciliamo
“Conciliamo” è il bando che destinerà 74 milioni di euro per progetti di conciliazione famiglia-lavoro. I fondi sono destinati a interventi che promuovano un welfare su misura per le famiglie e per migliorare la qualità della vita di mamme e papà lavoratori.
Il bando ha come obiettivi specifici il rilancio demografico, incremento dell’occupazione femminile, riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, sostegno alle famiglie con disabilità, tutela della salute, contrasto all’abbandono degli anziani.
Possono partecipare: imprese, società cooperative e soggetti collettivi con almeno 50 lavoratori a tempo indeterminato. Potranno essere finanziate, se meritevoli, anche azioni in corso.
Per accedere al finanziamento occorre presentare domanda entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2019.
Allegato
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
Articolo 1
Finalità
“Conciliamo” è la misura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri volta a sostenere la realizzazione di progetti di welfare aziendale, che consentano ai datori di lavoro di sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori venendo incontro ai loro bisogni e a quelli delle loro famiglie. Con il presente Avviso si intende favorire la realizzazione di interventi posti in essere nel contesto dell’ambiente di lavoro, volti a promuovere un welfare su misura e incentivare lo sviluppo di progetti capaci di risolvere problemi e priorità comuni e ad impattare positivamente sulla qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici e quindi sulla produttività delle imprese.
I termini utilizzati dall’Avviso sono da intendersi con riferimento alle definizioni riportate nell’Allegato 1, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste dalla normativa di riferimento.
Articolo 2
Obiettivi e sfide sociali
Le proposte progettuali devono prevedere azioni, nel contesto dell’ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione, che affrontino una o più delle seguenti sfide sociali riguardanti il rapporto tra la famiglia e l’attività lavorativa:
crescita della natalità;
riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne;
incremento dell’occupazione femminile;
contrasto dell’abbandono degli anziani;
supporto della famiglia in presenza di componenti disabili;
tutela della salute.
Articolo 3
Soggetti proponenti: requisiti di ammissibilità e cause di esclusione
Possono presentare domanda di finanziamento le imprese, ai sensi dell’articolo 2082 c.c., e le società cooperative, ai sensi dell’articolo 2511 c.c., aventi almeno 50 lavoratori e lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato nelle sedi legali presenti sul territorio nazionale.
Al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso il soggetto proponente deve trovarsi nelle seguenti condizioni, a pena di esclusione:
aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie;
non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi;
contribuire ai costi del progetto con un cofinanziamento con risorse finanziarie pari ad almeno il 20% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dai soggetti proponenti quantificabili nella percentuale suddetta;
essere iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente e, ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
avere la sede legale principale o secondaria sul territorio nazionale;
non essere sottoposti a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non avere in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione;
non aver subito condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per i reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
non avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati alla lettera h);
non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una misura che determini una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto legislativo;
non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica amministrazione.
Articolo 4
Soggetti collettivi
Possono presentare domanda di finanziamento i consorzi e i gruppi di impresa purché tutti i partecipanti al soggetto collettivo siano soggetti finanziabili ai sensi dell’articolo 3, comma 2, ed il capofila dei consorzi e dei gruppi di imprese abbia almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1.
I soggetti di cui all’articolo 3 possono partecipare anche in forma associata con altri soggetti aventi gli stessi requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, costituendosi in associazione temporanea di scopo (ATS), purché il capofila abbia almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1.
In caso di ammissione, il finanziamento sarà erogato dal Dipartimento al capofila e da quest’ultimo ripartito tra i soggetti partecipanti, in base a quanto dichiarato nella domanda.
Il capofila è responsabile nei confronti del Dipartimento della corretta attuazione e rendicontazione del progetto, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 17 del presente Avviso.
Articolo 5
Domanda di ammissione al finanziamento
Per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso occorre presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 del 15 ottobre 2019, via PEC all’indirizzo: conciliamo@pec.governo.it la domanda unitamente alla documentazione di cui all’articolo 6, comma 4, protetta da password, la quale dovrà essere successivamente comunicata al Dipartimento, ai sensi dell’articolo 10, comma 3. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente o al capofila per i soggetti di cui all’articolo 4.
Il soggetto proponente nel redigere la domanda e gli allegati seguirà le indicazioni della “Guida alla compilazione”, allegata al presente Avviso (cfr. Allegato n. 2).
Nell’oggetto della PEC deve essere indicato il codice “AC2019” e la denominazione del soggetto proponente e per i soggetti di cui all’articolo 4 la denominazione del solo capofila.
4 I soggetti di cui all’articolo 4 individuano, in base all’importanza del ruolo rivestito per l’attuazione delle azioni proposte, un capofila che presenta una unica domanda di finanziamento, un unico progetto ed un unico piano finanziario; la domanda deve, altresì, specificare le azioni e la quota di finanziamento relative a ciascun soggetto partecipante.
Il Dipartimento non risponde di eventuali disguidi dovuti alla mancata o non corretta indicazione del codice dell’Avviso e della mancata o non corretta indicazione del soggetto proponente e, per i soggetti di cui all’articolo 4, della mancata e non corretta indicazione del capofila.
Tutti i documenti allegati al messaggio PEC devono essere in formato PDF e firmati digitalmente in formato PAdES dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo delegato, e per i soggetti di cui all’articolo 4 dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo delegato.
La dimensione del messaggio PEC, comprensiva dei documenti allegati non può essere superiore ai 50 Mbyte a pena di irricevibilità.
La data e l’orario di arrivo del messaggio PEC alla casella PEC del Dipartimento sono comprovate dall’attestazione della ricevuta di avvenuta consegna alla medesima casella dipartimentale. Pertanto le domande, ancorché inviate prima del termine indicato, la cui ricevuta dell’avvenuta consegna alla PEC del Dipartimento è successiva al suddetto temine saranno ritenute irricevibili.
Il Dipartimento non è responsabile della mancata consegna entro i termini alla casella PEC: conciliamo@,pec.governo.it o del mancato ricevimento da parte dei soggetti proponenti delle comunicazioni relative alla ricevuta dell’avvenuta consegna del messaggio PEC.
Articolo 6
Cause di esclusione
La domanda di ammissione, a pena di esclusione, deve essere redatta utilizzando il Modello n. 1 (cfr. Modulistica — Modello n. 1).
In caso dei soggetti di cui all’articolo 4, il modello di domanda (Modello n. 1) ed il piano finanziario (Modello n. 2) sono sottoscritti con firma digitale da ciascun legale rappresentante dei soggetti partecipanti.
La mancata sottoscrizione della domanda con firma digitale ovvero la compilazione non completa e/o non corretta della stessa e/o della documentazione allegata costituisce causa di esclusione.
Alla domanda sono allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
il piano finanziario redatto utilizzando il Modello n. 2 (cfr. Modulistica – Modello n. 2);
copia dell’atto costitutivo o dello statuto del proponente (in caso dei soggetti di cui all’articolo 4 ciascuno dei componenti deve presentare copia del proprio atto costitutivo o dello statuto);
patto di integrità (cfr. Modulistica – Modello n. 3) sottoscritto dal proponente (in caso dei soggetti di cui all’articolo 4, ciascuno dei componenti deve presentare il proprio Patto di integrità).
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – con allegata fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, da cui sia riscontrabile la firma del legale rappresentante del soggetto proponente (cfr. Modulistica – Modello n. 4) (in caso dei soggetti di cui all’articolo 4, ciascun componente deve presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
una relazione sulle attività in materia di conciliazione svolte negli ultimi due anni dal soggetto proponente (in caso dei soggetti di cui all’articolo 4 solamente il capofila deve presentare la propria relazione);
la relazione degli ultimi due bilanci approvati del proponente (in caso dei soggetti di cui all’articolo 4, ciascun componente deve presentare la propria relazione);
la compilazione del Modello n. 5, in caso di ATS (cfr. Modulistica – Modello n. 5), col quale i singoli componenti dell’ATS dichiarano la volontà di costituirsi formalmente, in caso di ammissione al finanziamento, in associazione temporanea di scopo, con l’indicazione del soggetto capofila.
A pena di esclusione non possono essere presentate più domande di finanziamento dallo stesso soggetto
individuale o dal capofila e dai componenti dei soggetti di cui all’articolo 4.
Articolo 7
Dotazione finanziaria e ammontare del finanziamento
La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari ad euro 74.000.000,00.
Il finanziamento pubblico è erogato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia stanziate per l’esercizio finanziario 2019.
La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa tra un minimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e un massimo di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00). Sono escluse le richieste di risorse finanziarie inferiori al minimo e superiori al massimo sopra stabiliti, in ogni caso non viene presa in considerazione la quota di cofinanziamento di cui all’articolo 3.
Nel caso in cui, a seguito della formazione della graduatoria, residuino risorse dall’importo di cui al comma 1, il Dipartimento si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria attribuendo le ulteriori risorse ai primi soggetti proponenti utilmente inseriti nella stessa. Qualora l’entità del finanziamento richiesto, a seguito dello scorrimento della graduatoria, sia superiore alle risorse che residuano la differenza deve essere sostenuta dal soggetto proponente medesimo. Qualora quest’ultimo non accetti di sostenere la differenza delle risorse finanziarie suddette rinuncia al finanziamento mediante comunicazione via PEC e si procede allo scorrimento ulteriore della graduatoria.
Nel caso in cui due o più soggetti proponenti conseguano il medesimo punteggio collocandosi alla fine della graduatoria e non vi sia possibilità di finanziarli tutti per insufficienza di risorse, si procederà all’individuazione di quelli da finanziare in base alla quota percentuale di cofinanziamento di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), dando priorità al progetto che prevede una percentuale maggiore di cofinanziamento di cui al medesimo articolo 3. Qualora la percentuale di cofinanziamento sia la stessa si procederà tramite sorteggio in seduta pubblica.
Articolo 8
Scorrimento della graduatoria
Qualora nei dodici mesi successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Dipartimento si riserva la possibilità di destinare tali risorse ai primi progetti utilmente inseriti in graduatoria, fino ad esaurimento delle stesse, applicando i medesimi criteri di cui all’articolo 7, commi 4 e 5.
Articolo 9
Azioni, durata e destinatari
Le proposte progettuali devono perseguire gli obiettivi previsti all’articolo 2 e devono prevedere la prosecuzione e/o lo sviluppo delle azioni già intraprese e/o l’introduzione di nuove azioni di welfare aziendale nel contesto dell’ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione. Laddove le proposte progettuali prevedano la prosecuzione di azioni già poste in essere dal soggetto proponente, occorre indicare nel Modello di domanda (Modello n. 1) – a pena di esclusione – la durata delle suddette azioni già intraprese che dovranno concludersi prima della data di inizio delle attività progettuali oggetto della richiesta di finanziamento.
I soggetti proponenti elaborano proposte progettuali che possono riferirsi alle categorie di azioni indicate nell’Allegato n. 3.
Le azioni progettuali possono prevedere l’attivazione di reti con enti territoriali, aziende e parti sociali. Per “reti” si intendono partenariati o altri sistemi di partecipazione integrata di soggetti pubblici e privati alla progettazione, realizzazione o finanziamento di azioni per la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, funzionali alla sostenibilità futura del progetto e all’impatto sul territorio in cui la rete e il proponente insistono. Tale partecipazione – che deve essere comprovata da specifiche lettere di intenti, da produrre unitamente alla domanda di finanziamento – è a titolo gratuito e non sono ammessi in nessun caso rimborsi spese o altre forme di corrispettivo per i soggetti in collaborazione esterna.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 30 aprile 2019 di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche della famiglia, le aziende che presentano progetti relativi ai servizi alla persona di competenza comunale coinvolgono il Comune o i Comuni di riferimento nella realizzazione del progetto, qualora l’Ente locale o gli Enti locali siano interessati.
A pena di esclusione la durata delle azioni progettuali è fissata in 24 mesi e ai fini del computo della durata del progetto non sono presi in considerazione la rilevazione dei dati e le attività di studio finalizzati alla redazione del progetto.
Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di studio e di ricerca o convegnistica.
I destinatari delle azioni progettuali sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in part time, del soggetto proponente, inclusi i dirigenti. Sono altresì ricompresi tra i destinatari, alle medesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione purché la natura e le modalità di esecuzione del rapporto siano compatibili con la tipologia e con la durata dell’azione proposta con la domanda di finanziamento.
La realizzazione delle attività progettuali deve essere svolta in via esclusiva dal soggetto proponente, sia in forma singola che associata. L’affidamento a soggetti terzi è ammesso solo laddove il soggetto proponente non sia in possesso delle competenze necessarie a svolgere tutti gli interventi progettati o non disponga dei beni e servizi oggetto dell’affidamento, e purché l’affidamento sia adeguatamente descritto e motivato nel modello di domanda, nonché rispondente ai criteri di cui alla “Guida alla compilazione” (cfr. Allegato n. 2)
Articolo 10
Verifica di ricevibilità delle domande
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvede alla verifica delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione, ai sensi dell’articolo 5 e del presente articolo 10, comma 3.
Le domande risultate ricevibili sono trasmesse dal RUP alla Commissione di ammissione e valutazione, costituita ai sensi del successivo articolo 11.
I proponenti, pena l’irricevibilità della proposta progettuale, su richiesta del RUP, effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, inviano, mediante PEC all’indirizzo dedicato (conciliamo@pec.governo.it’), la password che consente l’apertura delle proposte progettuali inviate.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Luisa Tiberio, referendario dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 11
Commissione di ammissione e valutazione
Le proposte progettuali sono valutate da un’apposita Commissione di ammissione e valutazione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali.
La Commissione è composta da un numero di componenti pari a cinque, incluso il Presidente, e da un segretario.
Qualora il numero delle domande pervenute e dichiarate ricevibili sia superiore a 250 la composizione della Commissione iniziale è integrata in modo da costituire una Sottocommissione per ogni gruppo di 150 domande. Ogni Sottocommissione è composta da un Presidente aggiunto e due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto. Le Sottocommissioni sono nominate con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia.
La Commissione procede alla valutazione dei progetti dapprima sotto il profilo delle cause di esclusione e quindi sotto il profilo del merito, assegnando il punteggio; al termine dei propri lavori redige un elenco degli esclusi e una proposta di graduatoria di merito, che sono trasmessi al Capo del Dipartimento.
La graduatoria approvata con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia è pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, esclusivamente sul sito internet istituzionale del Dipartimento: www.politichefamiglia.it nonché nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it. L’elenco degli esclusi è pubblicato con le stesse modalità e attraverso i medesimi canali di pubblicità. Non sarà, pertanto, data alcuna ulteriore comunicazione inerente gli esiti della valutazione.
Articolo 12
Valutazione dei progetti e attribuzione dei punteggi
La Commissione di ammissione e valutazione di cui all’articolo 11 utilizza i seguenti criteri di valutazione:
innovatività dell’azione, intesa come introduzione di pratiche o servizi ulteriori rispetto a quelli già realizzati in base alla legislazione vigente, al contratto collettivo e alle azioni già poste in essere all’interno del luogo di lavoro;
concretezza dell’azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare, tenendo conto delle peculiarità dei lavoratori destinatari degli interventi;
efficacia dell’azione, intesa come idoneità delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi di cui all’articolo 2, valutata dal grado di coinvolgimento dei soggetti interessati e dagli strumenti di monitoraggio predisposti;
economicità dell’azione, intesa come corretta articolazione dei costi e congruità degli stessi rispetto al progetto presentato illustrati nel piano finanziario;
sostenibilità dell’azione, intesa come capacità del progetto di mantenere i benefici nel tempo, oltre la durata di 24 mesi, anche mediante la costituzione di reti con soggetti pubblici e/o privati coerenti al progetto e alle politiche di conciliazione attivate a livello territoriale. Ai fini della sostenibilità dell’azione il progetto deve essere in grado di esprimere concrete sinergie con enti locali, imprese, famiglie e operatori sociali.
È attribuito un punteggio aggiuntivo fino a 5 punti alle iniziative progettuali che presentano i seguenti requisiti:
progetti in grado di utilizzare il contratto di assunzione di lavoratori e lavoratrici a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici in maternità o altri lavoratori assenti per esigenze di salute o di cura dei familiari.
progetti che prevedono un cofinanziamento superiore al 20% dell’importo totale richiesto.
Ai progetti è attribuito un punteggio massimo di 100, così suddiviso:
Criteri | Punteggio |
---|---|
Innovatività dell’azione | fino a 18 punti |
Concretezza dell’azione | fino a 19 punti |
Efficacia dell’azione | fino a 20 punti |
Economicità dell’azione | fino a 22 punti |
Sostenibilità dell’azione | fino a 21 punti |
Ogni criterio è articolato in sottocriteri ai quali viene attribuito un giudizio corrispondente ad un punteggio parziale. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi parziali. Al punteggio totale vengono sommati i punteggi aggiuntivi per i requisiti di cui al comma 2.
Criteri | Giudizi | Punteggi |
---|---|---|
a. Innovatività dell’azione | Massimo 18 | |
a.lIl progetto prevede azioni che introducono in azienda pratiche e/o servizi nuovi rispetto alla normativa di settore, al CCNL e a quanto già posto in essere sul luogo di lavoro | Apporto innovativo:-non presente = 0 – insufficiente= 1-3 -sufficiente= 4-5- buono = 6-7 -ottimo = 8-10 | (Minimo 0-Max 10) |
a.2 Il progetto sviluppa azioni già realizzate inerenti il welfare aziendale | Sviluppo di azioni già realizzate:- non presente = 0 – insufficiente= 1-2 -sufficiente= 3-4- buono = 5-6 -ottimo = 7-8 | (Minimo 0-Max 8) |
b. Concretezza dell’azione | Massimo 19 | |
b.lIl progetto indica il numero dei destinatari e motiva chiaramente l’applicazione del progetto ad una determinata platea dei destinatari | Concretezza:- non presente = 0 – insufficiente =1-2- sufficiente = 3-4 – buono = 5-6 -ottimo=7- 8 | (Minimo 0-Max 8) |
b.2Il progetto descrive chiaramente le esigenze dei destinatari individuati e le relative azioni | Concretezza:- non presente = 0- insufficiente= 1-3- sufficiente = 4-7- buono = 8-9 -ottimo= 10-11 | (Minimo 0-Max 11) |
c. Efficacia dell’azione | Massimo 20 | |
c.lLe modalità di monitoraggio e valutazione dell’impatto del progetto sono adeguate rispetto alle azioni proposte anche in base ad indicatori di risultato adottati | Efficacia:- non presente = 0- insufficiente= 1-3 -sufficiente= 4-5- buono = 6-7 -ottimo = 8-9 | (Minimo 0-Max 9) |
Criteri | Giudizi | Punteggi |
---|---|---|
c.2Il progetto prevede azioni capaci di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 2 attraverso il coinvolgimento dei destinatari | non presente = 0- insufficiente 1-3- sufficiente = 4-7- buono = 8-9 -ottimo= 10-11 | (Minimo 0-Max 11) |
d. Economicità dell’azione | Massimo 22 | |
d.lCoerenza tra azioni proposte e piano finanziario | Economicità:- non presente = 0 – insufficiente = 1-2- sufficiente= 3-4 – buono =5-6 -ottimo= 7-8 | (Minimo 0-Max 8) |
d.2I costi sono chiaramente articolati (unità di misura/quantità/costo unitario) e congrui rispetto ai massimali previsti o ai prezzi di mercato. | Economicità:- non presente = 0 – insufficiente = 1-3- sufficiente= 4-7 – buono =8-10 -ottimo= 11-14 | (Minimo 0-Max 14) |
e. Sostenibilità dell’azione | Massimo 21 | |
e. 1Capacità delle azioni progettuali di mantenere i benefici nel tempo, oltre la durata di 24 mesi, anche mediante costituzione di reti coerenti alle politiche di conciliazione attivate a livello territoriale. | Sostenibilità:- non presente = 0 – insufficiente = 1-2- sufficiente= 3-4 – buono =5-6 -ottimo= 7-8 | (Minimo 0-Max 8) |
e.2Il progetto prevede di mantenere le azioni e/o i benefici nel tempo, oltre la durata dello stesso mediante sinergie con enti locali, imprese, famiglie e operatori sociali. | Sostenibilità:- non presente = 0- insufficiente = 1-3 – sufficiente = 4-7- buono =8-10 -ottimo=l 1-13 | (Minimo 0-Max 13) |
Massimo 100 |
Punteggi aggiuntivi | Punteggio |
---|---|
Progetti in grado di utilizzare il contratto di assunzione di lavoratori e lavoratrici a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici in maternità o altri lavoratori assenti per esigenze di salute o di cura dei familiari | da 1 a 5 |
Cofinanziamento > 20% | da 1 a 5 |
Articolo 13
Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti
Dopo la pubblicazione della graduatoria e la registrazione della stessa da parte dei competenti organi di controllo, il Dipartimento per le Politiche della famiglia invia, tramite PEC, ai proponenti dei progetti ammessi al finanziamento una convenzione che disciplina i rapporti reciproci in relazione alla realizzazione del progetto e all’erogazione del contributo nonché alla rendicontazione del progetto.
Il legale rappresentante del soggetto proponente, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della convenzione, a pena di decadenza dal finanziamento, sottoscrive digitalmente la predetta convenzione per accettazione e la rinvia, a mezzo PEC, all’indirizzo conciliamo@pec.govemo.it unitamente alla seguente documentazione:
fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, da cui sia riscontrabile la firma;
coordinate bancarie complete e aggiornate del conto corrente dedicato, solo nel caso in cui si richieda l’erogazione;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa in conformità all’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto sulle imposte dirette sul reddito, prevista dall’articolo 28 del DPR29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i. (cfr. Modulistica- Modello n. 6);
il nome del titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, della delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2003 e dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti, pena la revoca del finanziamento e la risoluzione di diritto della convenzione, ad avviare le attività progettuali entro 30 giorni successivi alla sottoscrizione della convenzione e a rispettare le tempistiche della convenzione stessa.
La comunicazione di inizio di attività, di cui al comma 3, nella quale viene indicata la data di avvio dell’attività del progetto, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, deve essere inviata, entro 10 giorni dalla data di avvio dell’attività medesima, mediante PEC all’indirizzo conciliamo@pec.governo.it indicando nell’oggetto il codice identificativo “AC2019”.
In caso di accertamento di sopravvenuti motivi che inducano a non ritenere realizzabile il progetto finanziato, ovvero qualora emerga un uso delle risorse erogate non conformi allo stesso, con grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con la convenzione, il Dipartimento potrà disporre, in qualsiasi momento, la revoca del finanziamento concesso e risolvere di diritto la convenzione.
La conclusione del progetto dovrà avvenire entro 24 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività. Eventuali proroghe del termine di conclusione del progetto possono essere concesse per una sola volta, su richiesta debitamente e dettagliatamente motivata, per cause non imputabili al soggetto proponente, sino ad un massimo di sei mesi e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento, che si riserva ogni valutazione al riguardo.
La richiesta di proroga di cui al precedente comma 6 dovrà pervenire mediante PEC all’indirizzo conciliamo@pec.governo.it entro il trentesimo giorno antecedente il termine previsto per la conclusione del progetto, indicando nell’oggetto il codice identificativo “AC2019”.
Eventuali modificazioni che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto valutato e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento, dovranno comunque essere preventivamente autorizzate da quest’ultimo a seguito di richiesta motivata del soggetto beneficiario da far pervenire via PEC. Entro 30 giorni dalla richiesta il Dipartimento potrà autorizzare le modificazioni, che comunque non possono riguardare la durata del progetto. In mancanza di esplicita autorizzazione le modifiche richieste devono ritenersi non approvate. Qualora le modificazioni richieste incidano sul Piano finanziario, fermo restando l’importo del finanziamento riconosciuto dal Dipartimento, queste non potranno comunque eccedere la misura del 20% di scostamento tra le macrovoci di spesa in esso contenute e dovranno essere evidenziate e motivate nella relazione e rendicontazione finale. Nel caso in cui superino tale limite sarà necessario chiederne la preventiva approvazione al Dipartimento, pena la mancata erogazione del saldo.
In nessun caso sono ammissibili modifiche che determinino un aumento dell’importo complessivo già ammesso a finanziamento.
Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo viene corrisposto fino a concorrenza dell’importo complessivo delle spese effettivamente sostenute, solo se le attività poste in essere consentano di ritenere comunque realizzato l’obiettivo del progetto
L’importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:
il 30 per cento del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, da presentarsi, via PEC all’indirizzo conciliamo@pec.governo.it entro 60 giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, e dalla trasmissione della polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto proponente per la responsabilità civile verso terzi, esonerando il Dipartimento da qualsiasi responsabilità per fatto o omissioni nonché dalla trasmissione di apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa emessa a garanzia del predetto 30 per cento, avente validità per l’intera durata del progetto, obbligatoriamente redatta secondo il modello presente sul sito del Dipartimento www.politichefamiglia.it, che non dovrà essere in alcun modo modificato, neppure con l’aggiunta di condizioni generali o clausole difformi, rilasciata da banche e/o assicurazioni iscritte negli elenchi dell’Albo dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
fino ad un ulteriore 40 per cento del finanziamento concesso, dopo 10 mesi calcolati dalla data di avvio delle attività, previa formale richiesta di erogazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del proponente corredata da:
rendicontazione attestante lo stato della realizzazione del progetto e la spesa sostenuta relativa al periodo considerato, redatta per macrovoci e per relative singole voci di spesa in coerenza con l’impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante;
elenco dei giustificativi delle spese sostenute e quietanzate, distinto per macrovoci di spesa;
iii. documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario approvato;
dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute sottoscritta dal proponente;
descrizione dettagliata sullo stato di avanzamento delle attività del periodo considerato in relazione alla prima quota di risorse finanziarie erogata;
impegni economici assunti ulteriori per non meno del 40% dei costi del progetto ammessi al finanziamento e la correlativa sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di terzi.
a saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta di erogazione sottoscritta dal legale rappresentante del proponente, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto corredata da:
relazione finale sulle attività progettuali;
rendicontazione finale redatta coerentemente al piano finanziario, accompagnata dalla verifica amministrativo-contabile delle spese sostenute;
iii. elenco dei giustificativi delle spese sostenute e quietanzate, distinto per macrovoci di spesa;
documentazione di spesa completa riconducibile al piano finanziario approvato.
Le spese non possono essere riconosciute se già finanziate da risorse europee, nazionali, regionali e locali.
Le spese sostenute dovranno essere documentate mediante la presentazione delle fatture quietanzate, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.), ai sensi dell’articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136.1 finanziamenti saranno erogati solo a seguito dell’esito positivo del controllo amministrativo-contabile da parte del Dipartimento. Quest’ultimo si riserva di effettuare in ogni momento verifiche in loco per accertare lo stato di avanzamento del progetto, l’effettiva esecuzione delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute.
Le spese sostenute in contanti, regolarmente accompagnate da idonea documentazione, non potranno superare l’importo massimo stabilito dalla legge (L. 28 dicembre 2015, n. 208). Non saranno, altresì, ammessi frazionamenti di spesa in contanti per lo stesso acquisto.
Le spese effettivamente sostenute e documentate dovranno essere comprensive della quota di cofinanziamento a carico del soggetto proponente.
Nella convenzione verrà indicata l’ulteriore documentazione necessaria ai fini della erogazione del finanziamento.
Articolo 14
Utilizzo del loghi
Dall’assegnazione del finanziamento discende l’obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le politiche della famiglia con la dicitura “Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia” ed il logo ufficiale dell’iniziativa “#Conciliamo” di cui al presente Avviso, sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. I suddetti loghi saranno forniti dal Dipartimento.
Il materiale informativo di cui al comma 1 dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell’eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.
Articolo 15
Pubblicità legale e modalità di invio quesiti
Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Dipartimento, www.politichefamiglia.it. sezione “Avvisi e Bandi”, nonché nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it.
Le pubblicazioni di cui al comma 1 saranno oggetto di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Ogni comunicazione del Dipartimento attinente l’Avviso, ivi incluse eventuali rettifiche di singole disposizioni dell’Avviso o proroghe del termine di presentazione delle domande, sarà data esclusivamente sul sito internet istituzionale del Dipartimento ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non sarà, pertanto, data alcuna ulteriore comunicazione attraverso altri canali.
I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica certificata all’indirizzo: conciliamo@pec.governo.it non oltre 15 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione delle proposte progettuali, indicando nell’oggetto del messaggio anche l’articolo o gli articoli dell’Avviso circa i quali si intende ottenere informazioni.
Nell’oggetto della PEC deve sempre essere indicato il codice “AC2019” e la denominazione del soggetto proponente (in caso di soggetti collettivi di cui all’art. 4, del solo capofila).
Le risposte a quesiti di interesse generale e/o eventuali chiarimenti che non alterino il contenuto sostanziale dell’Avviso e dei suoi Allegati (FAQ) saranno pubblicati sul sito internet www.politichefamiglia.it nell’apposita sezione “Avvisi e Bandi “.
Articolo 16
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
II conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, pro- tempore, per l’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.
I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sui siti istituzionali: http://www.governo.it/privacy-policy e http://www.politichefamiglia.it/privacy-policy.
I dati forniti dai soggetti proponenti sono acquisiti dall’ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’alt. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.
L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia”, attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale http://www.politichefamiglia.it/it/privacy- policy/.
L’invio della domanda di ammissione al finanziamento presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.
Articolo 17
Sanzioni
In caso di mancata osservanza della convenzione ovvero di irregolarità nell’attuazione o nella rendicontazione del progetto, nonché nei casi di cui all’articolo 13, comma 5, sulla base dei riscontri effettuati dal Dipartimento, l’amministrazione – previo preavviso ovvero diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 10 giorni, ed esaminate le eventuali osservazioni dell’interessato rese, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241/1990, – con decreto motivato revoca il finanziamento e procede al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.
Articolo 18
Iniziative in favore dei territori regionali
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 30 aprile 2019 di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche della famiglia il Dipartimento, a seguito della approvazione della graduatoria di cui al precedente art. 11, comma 5, del presente Avviso, potrà destinare ulteriori risorse del predetto Fondo, rispetto a quelle stanziate dal presente Avviso, fino a euro 1.500.000, per iniziative ed interventi rivolti ai territori regionali dai quali non siano pervenute proposte progettuali.
Articolo 19
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale.
Allegati
(Modulistica)
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