PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 01 dicembre 2017, n. 238
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell’articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
Art. 1
Unità per la sicurezza del patrimonio culturale
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Presso il Ministero è istituita altresì l’Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, ufficio dirigenziale di livello generale.»;
b) dopo l’articolo 12, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Unità per la sicurezza del patrimonio culturale). – 1. L’Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, ufficio dirigenziale di livello generale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera f), assicura il coordinamento e l’attuazione di tutte le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti.
2. Dipendono funzionalmente dall’Unità per la sicurezza del patrimonio culturale gli uffici speciali eventualmente istituiti in attuazione dell’articolo 54, comma 2-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. L’attivazione dell’Unità per la sicurezza del patrimonio culturale non determina la creazione di un nuovo centro di responsabilità amministrativa.».
Art. 2
Ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono altresì apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «undici» e le parole: «in un ufficio dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e» sono soppresse; al comma 2, la parola: «i nove» è sostituita dalla seguente: «gli undici»;
b) all’articolo 3, comma 9, le parole: «possono essere conferiti, nell’ambito delle prescritte dotazioni organiche, complessivamente un incarico dirigenziale di livello generale e» sono sostituite dalle seguenti: «può essere conferito, nell’ambito delle prescritte dotazioni organiche,»;
c) all’articolo 12, comma 1, la voce: «b) Direzione generale “Archeologia”» è sostituita dalla seguente: «b) Direzione generale “Archeologia, belle arti e paesaggio” di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni»; e la voce: «c) Direzione Belle arti e paesaggio» è soppressa;
d) all’articolo 13, comma 2, lettera t), dopo le parole «Direzione generale Archeologia» sono inserite le seguenti «, belle arti e paesaggio»;
e) gli articoli 14 e 15 sono soppressi;
f) all’articolo 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Sono istituti centrali:
a) l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
b) l’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;
d) l’Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
e) l’Istituto centrale per l’archeologia;
f) l’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;
g) l’Istituto centrale per gli archivi;
h) l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.
2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di cui all’articolo 4-bis del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) l’Istituto superiore per la conservazione e il restauro;
2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
4) l’Archivio Centrale dello Stato;
5) il Centro per il libro e la lettura;
6) l’Istituto centrale per la grafica;
7) l’Opificio delle pietre dure.
3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Galleria Borghese;
2) le Gallerie degli Uffizi;
3) la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea;
4) le Gallerie dell’Accademia di Venezia;
5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte;
6) il Museo Nazionale Romano;
7) il Parco Archeologico del Colosseo;
8) il Parco Archeologico di Pompei;
9) la Pinacoteca di Brera;
10) la Reggia di Caserta;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) il Complesso monumentale della Pilotta;
2) la Galleria dell’Accademia di Firenze;
3) la Galleria Nazionale delle Marche;
4) la Galleria Nazionale dell’Umbria;
5) le Gallerie Estensi;
6) le Gallerie Nazionali d’arte antica;
7) i Musei reali;
8) il Museo delle Civiltà;
9) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli;
10) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria;
11) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto;
12) i Musei del Bargello;
13) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia;
14) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;
15) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
16) il Parco archeologico dell’Appia antica;
17) il Parco archeologico di Ercolano;
18) il Parco archeologico di Ostia antica;
19) il Parco archeologico di Paestum;
20) il Palazzo Ducale di Mantova;
21) il Palazzo Reale di Genova;
22) Villa Adriana e Villa d’Este.»;
g) all’articolo 31, comma 1:
1) alla lettera a), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, di cui all’articolo 32»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni»;
3) la lettera c) è soppressa;
4) alla lettera d), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, di cui all’articolo 34»;
5) alla lettera e), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, di cui all’articolo 35»;
6) alla lettera f), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e bibliografiche, di cui all’articolo 36 e di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016»;
7) alla lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, di cui all’articolo 37»;
8) alla lettera h), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, di cui all’articolo 38»;
h) l’articolo 33 è soppresso;
i) all’articolo 34, comma 2:
1) alla lettera l), le parole «sentite le Soprintendenze competenti e, per i prestiti all’estero, anche la Direzione generale Musei» sono sostitute dalle seguenti: «sentita, per i prestiti all’estero, la Direzione generale Musei»;
2) alla lettera m), le parole «, sentito il soprintendente di settore,» sono soppresse;
3) alla lettera n), le parole «previa istruttoria delle Soprintendenze di settore e» sono soppresse;
4) alla lettera r), le parole: «che acquisisce a tal fine il parere delle competenti Direzioni generali Archeologia e Belle arti e paesaggio,» sono soppresse;
l) all’articolo 35, il secondo periodo del comma 3 e le lettere h), i) e l) del comma 4 sono soppresse;
m) all’articolo 36, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soprintendenze archivistiche e bibliografiche»;
n) all’articolo 39, comma 2, la lettera «m)» è soppressa.
2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, il numero «24» è sostituito dal seguente: «25» e il numero «191» è sostituito dal seguente: «192» e in corrispondenza dell’asterisco, le parole: «n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e» sono soppresse.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 18 settembre 2020, n. 171 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 22 aprile 2022, n. 54 - Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento…
- MINISTERO BENI CULTURALI - Decreto ministeriale 28 gennaio 2020 - Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 02 dicembre 2019, n. 169 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 30 settembre 2020, n. 161 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…