PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 02 agosto 2021
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»
Art. 1
Modifiche all’art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012
1. L’art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 è sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Ufficio per il programma di Governo). – 1. L’Ufficio per il programma di Governo è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell’attuazione delle politiche governative compresa l’attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. L’Ufficio, in particolare, monitora la puntuale adozione dei provvedimenti attuativi contenuti in disposizioni legislative e cura: a) l’analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell’ambito dell’Unione europea o derivanti da accordi internazionali; b) la gestione e lo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma di Governo; c) l’analisi delle direttive ministeriali attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; d) l’impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l’attuazione e l’aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; e) la predisposizione di strumenti di monitoraggio connessi alle politiche settoriali e agli stanziamenti previsti dai provvedimenti attuativi delle leggi di iniziativa governativa.
3. L’Ufficio provvede, inoltre, alla segnalazione all’Autorità politica dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati; cura l’informazione, la comunicazione e la promozione delle attività e delle iniziative del Governo relative all’attuazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa. In particolare, l’Ufficio pubblica on-line relazioni trimestrali sullo stato di attuazione ed aggiorna con cadenza almeno settimanale il motore di ricerca per i provvedimenti attuativi, pubblicato sul sito dell’Ufficio medesimo.
4. L’Ufficio provvede, altresì, alle funzioni di supporto all’Autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, già devolute al soppresso Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.
5. L’Ufficio si articola in non più di due servizi.».
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro trenta giorni dalla registrazione presso i competenti organi di controllo del presente decreto, è adottato il decreto di riorganizzazione interna dell’Ufficio per il programma di Governo.
2. L’organizzazione dell’Ufficio per il programma di Governo, come regolata ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma fino all’emanazione del decreto di organizzazione interna di cui al comma 1.
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