PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 03 settembre 2019
Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni
Art. 1
Ambito soggettivo, decorrenza e finalità
1. Il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all’art. 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorre dal 1° gennaio 2020.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono utilizzate le seguenti definizioni:
a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato;
b) entrate correnti: media degli accertamenti relativi ai titoli I, II e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, ivi inclusi, per le finalità di cui al presente decreto, quelli relativi al Servizio sanitario nazionale, e al netto dell’accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all’ultima annualità considerata.
Art. 3
Differenziazione delle regioni per fascia demografica
1. Per le finalità del presente decreto, le regioni sono suddivise nelle seguenti fasce demografiche:
a) regioni con meno di 800.000 abitanti;
b) regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti;
c) regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti;
d) regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti;
e) regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre.
Art. 4
Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale
1. In attuazione dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, il valore soglia del rapporto della spesa del personale delle regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti come definite all’art. 2, non deve essere superiore alle seguenti percentuali:
a) regioni con meno di 800.000 abitanti, 13,5 per cento;
b) regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti, 11,5 per cento;
c) regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti, 9,5 per cento;
d) regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti, 8,5 per cento;
e) regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre, 5,0 per cento.
2. Le regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa del personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all’art. 2, inferiore ai valori soglia definiti dal comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5.
Art. 5
Percentuali massime di incremento in fase di prima applicazione
1. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le regioni di cui all’art. 4, comma 2, nel limite del valore soglia definito dall’art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.
Art. 6
Disposizioni finali
1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I parametri individuati dal presente decreto possono essere aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
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