PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 04 agosto 2017
Autorizzazione a bandire procedure concorsuali ed ad assumere unità di personale a tempo indeterminato, in favore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell’art. 1, comma 364, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dell’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017
Art. 1
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 recante «Ripartizione del Fondo di cui all’art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)», l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire e ad assumere n. 60 unità di personale appartenente all’area III-F1, nei limiti di spesa di cui all’allegata Tabella A che è parte integrante del presente decreto.
Le assunzioni sono consentite nel limite dei posti disponibili, fermo restando quanto previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo comunicherà tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate in attuazione dell’autorizzazione di cui al comma 1.
Tabella A
AUTORIZZAZIONE A BANDIRE E AD ASSUMERE
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Area | Numero unità | Onere individuale annuo | Onere anno 2017 | Onere a regime a decorrere dal 2008 |
---|---|---|---|---|
Area III/F1 | 60 | 39.092,64 | 586.389,61 | 2.345.558,44 |
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