PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 04 aprile 2019

Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

Art. 1

L’importo di euro 347.382.242,89 a valere sulle risorse finanziarie stanziate per l’anno 2019 dall’art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è assegnato ai commissari delegati delle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, per la realizzazione di investimenti immediati di messa in sicurezza o ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di ottobre 2018 nei settori dell’edilizia pubblica, della manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria e della mitigazione del dissesto idrogeologico.

Le rimanenti somme stanziate dal predetto art. 24-quater, pari a euro 177.217.757,11, di cui euro 127.217.757,11 per l’anno 2019 ed euro 50.000.000,00 per l’anno 2020, sono assegnate ai soggetti di cui al comma 1 per gli altri investimenti urgenti nei settori di intervento citati.

Per gli investimenti di valore superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell’anno 2019.

Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite nella tabella allegata al presente decreto e sono assegnate ai soggetti di cui al comma 1 in misura proporzionale ai fabbisogni rappresentati al Dipartimento della protezione civile, all’esito delle ricognizioni avviate a seguito degli eventi emergenziali.

Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti di cui al comma 1 predispongono un piano degli investimenti da realizzare nei limiti delle risorse assegnate per annualità, suddiviso per settori di intervento e che identifichi gli interventi tramite il Codice unico di progetto (CUP), da sottoporre alla approvazione del Capo Dipartimento della protezione civile. detto piano può formare oggetto di rimodulazione in corso d’opera, in relazione ad esigenze straordinarie, previa autorizzazione del Capo Dipartimento della protezione civile, nei limiti della quota parte di finanziamento assegnata per ogni annualità al singolo beneficiario di cui al comma 1.

A seguito dell’approvazione del piano di cui al comma 5, al fine di consentire l’avvio immediato degli investimenti, si provvede al trasferimento a favore di ciascun soggetto di cui al comma 1, del 30 per cento dell’importo indicato, relativamente alla prima annualità, nella tabella di cui al comma 4. Le restanti risorse sono trasferite in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Nell’ipotesi di mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi di cui al presente decreto, per le risorse già trasferite e non utilizzate, i soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento su apposito capitolo/articolo dell’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui all’art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Entro il 30 settembre di ciascuna annualità mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, si provvede all’assegnazione delle risorse complessivamente assegnate e non utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 1, che documentino di aver avviato almeno il 70 per cento degli investimenti previsti nel piano e che ne garantiscano l’impiego entro il 31 dicembre di ogni annualità, mediante rideterminazione del riparto di cui alla tabella allegata.

Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati con le modalità di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 2018 e successive ordinanze e sono monitorati e verificati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificati come «decreto-legge n. 119/2018 – piani commissari eventi calamitosi», e i relativi dati sono forniti dai commissari delegati e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

La tabella allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Allegato 1

Regione/Provincia autonomaRipartizione risorse stanziate dall’art. 24-quater del decreto-legge n. 119/2018
investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018, nei settori dell’edilizia pubblica, compresa la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018Altri investimenti urgenti nei settori dell’edilizia pubblica, compresa la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018Altri investimenti urgenti nei settori dell’edilizia pubblica, compresa la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018
Annualità 2019Annualità 2019Annualità 2020
Bolzano6.300.819,84921.085,89362.011,53
Calabria10.078.061,794.755.664,941.869.104,22
Emilia Romagna8.464.696,661.819.620,65715.159,85
Friuli-Venezia Giulia52.159.664,8522.930.615,599.012.348,63
Lazio11.049.148,051.410.946,80554.540,04
Liguria9.938.214,5511.756.860,604.620.762,41
Lombardia8.314.737,932.249.480,14884.106,19
Sardegna35.840.432,48156.585,1561.542,18
Sicilia27.882.591,2220.128.237,957.910.938,85
Toscana3.633.725,211.198.626,65471.092,51
Trento79.670.664,004.304.034,641.691.601,37
Veneto94.049.486,3255.585.998,1021.846.792,21
Totale347.382.242,89127.217.757,1150.000.000,00