PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 04 marzo 2013
Esclusione dall’applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, degli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l’esecuzione di talune attività nel settore dell’energia elettrica
Art. 1
1. Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nella macro zona Sud dell’Italia, nonché agli appalti destinati alla produzione ed alla vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nella misura in cui essa non beneficia di remunerazione a titolo di nessuno dei sistemi di incentivazione previsti dalla legislazione vigente e non gode di priorità di dispacciamento.
2. Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applica agli appalti assegnati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella macro zona Sud dell’Italia, ad esclusione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per le quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 2
1. Il decreto legislativo di cui all’art. 1 del presente decreto non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere:
a) la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nella macrozona Nord;
b) la fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sull’intero territorio della Repubblica italiana.
2. A decorrere dal 15 aprile 2013, l’esenzione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applica limitatamente agli appalti destinati alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nonché di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nella misura in cui essa non beneficia di remunerazione a titolo di nessuno dei sistemi di incentivazione previsti dalla legislazione vigente e non gode di priorità di dispacciamento.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 12 luglio 2013, n. 162.