PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 04 novembre 2020
Definizione della composizione e delle funzioni dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni
Art. 1
Composizione dell’Osservatorio e nomina dei componenti
1. L’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, di seguito «Osservatorio», è presieduto dal Ministro per la pubblica amministrazione, o da un suo delegato, ed è composto da:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero;
b) cinque rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel);
d) un rappresentante dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea);
e) un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);
f) un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp);
g) un rappresentante dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);
h) un rappresentante della Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna);
i) un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica (Istat);
l) dieci esperti individuati tra professionalità del settore pubblico e privato, anche appartenenti al mondo universitario, con competenze negli ambiti tematici di interesse dell’Osservatorio.
2. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell’Osservatorio soggetti in possesso di specifiche competenze ed esperienze, a fronte dell’esigenza di approfondire particolari tematiche connesse alla progettazione e all’attuazione del lavoro agile individuate dall’Osservatorio stesso.
3. Il Ministro per la pubblica amministrazione individua, anche nell’ambito dell’Osservatorio, la Commissione tecnica, cui è affidato il compito di fornire indicazioni tecnico-metodologiche per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio stesso. La Commissione tecnica è composta da quattordici esperti; componente di diritto della Commissione tecnica è il Capo Dipartimento della funzione pubblica o un suo delegato. Il Ministro per la pubblica amministrazione individua il componente della Commissione tecnica con funzioni di coordinatore.
4. I componenti dell’Osservatorio, nonché quelli della Commissione tecnica, sono nominati con successivi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
Art. 2
Competenze dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio:
a) supporta la elaborazione di proposte e la definizione di indirizzi tecnico-metodologici in materia di lavoro agile in una prospettiva sistemica e multidisciplinare, considerando le dimensioni dell’innovazione amministrativa, organizzativa e tecnologica, della gestione e dello sviluppo delle risorse umane, del benessere organizzativo e della conciliazione vita-lavoro dei singoli lavoratori, dello sviluppo delle competenze individuali dei dipendenti e delle capacità manageriali della dirigenza nella pubblica amministrazione, della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; elabora proposte di carattere normativo e tecnico per la disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
b) svolge attività consultive, di studio e analisi a supporto della elaborazione di proposte per l’attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni, tenuto anche conto delle esperienze applicative di successo, nazionali e internazionali, delle migliori pratiche, anche nel settore privato, e dei risultati del monitoraggio della diffusione dell’istituto;
c) analizza, nel complesso, l’implementazione dei piani organizzativi del lavoro agile di cui all’art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, i risultati della loro attuazione, e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi quantitativi e qualitativi ivi previsti, anche ai fini della proposizione di standard di riferimento;
d) analizza, anche attraverso i risultati del monitoraggio dell’attuazione del lavoro agile, i relativi effetti sull’organizzazione delle amministrazioni e sulle attività svolte dalle stesse, in particolare sui servizi erogati a cittadini e imprese;
e) promuove specifiche iniziative di sensibilizzazione e di comunicazione in materia di lavoro agile, anche attraverso la «Conferenza nazionale sul lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche», indetta di norma con cadenza biennale.
Art. 3
Funzionamento dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio adotta annualmente e aggiorna periodicamente, anche in relazione ai risultati dei suoi lavori, un proprio programma delle attività che individua, in particolare:
a) i temi da approfondire in via prioritaria ai fini della promozione, della diffusione e dell’efficace attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
b) le fonti informative di carattere scientifico, le basi dati statistiche e i sistemi informativi necessari per supportare l’esercizio delle competenze dell’Osservatorio stesso;
c) le specifiche iniziative di rilevazione, studio, analisi e approfondimento tecnico-metodologico in materia di lavoro agile da realizzare e i risultati previsti.
2. Ai fini della adozione del proprio programma di attività e, più in generale, dello svolgimento dei compiti assegnati, l’Osservatorio può prevedere iniziative di consultazione, audizioni e altre forme di partecipazione dei principali portatori di interesse, in modo da promuoverne la valorizzazione dei contributi rispetto all’attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni. Ai fini dello svolgimento delle sue attività, l’Osservatorio può operare, in relazione agli specifici ambiti individuati nel proprio programma, in gruppi di lavoro, costituiti anche informalmente sotto il coordinamento della Commissione tecnica.
3. Le riunioni dell’Osservatorio, della Commissione tecnica e dei gruppi di lavoro si svolgono, di norma, con modalità telematiche. La partecipazione non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
4. I risultati dell’attività dell’Osservatorio, oltre ad essere promossi, discussi e approfonditi nell’ambito della «Conferenza nazionale sul lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche» di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera e), sono periodicamente diffusi attraverso i canali della comunicazione istituzionale, mediante la realizzazione di una specifica sezione del sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 4
Segreteria tecnica dell’Osservatorio
1. Alle attività di segreteria tecnica connesse con il funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento della funzione pubblica.
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