PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 04 ottobre 2021
Organizzazione della Unità di missione relativa agli interventi del PNRR assegnati alla responsabilità del Ministro per la pubblica amministrazione
Art. 1
Costituzione dell’Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR
1. E’ costituita, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR prevista dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 101 (ndr: legge 29 luglio 2021, n. 108). L’Unità rappresenta il punto di contatto con il servizio centrale per il PNRR per l’espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica.
2. L’Unità di missione di cui al presente articolo è coordinata da una figura dirigenziale di livello dirigenziale generale che ne coordina le attività e le funzioni, partecipa alla rete dei referenti delle amministrazioni centrali titolari di intervento, come individuate dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si raccorda con l’Unità di missione istituita nell’ambito dell’ufficio del segretario generale e con il servizio centrale per il PNRR, e informa il Ministro sullo stato di attuazione degli interventi a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica.
3. L’unità di missione attiva una funzione specifica per le attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR che partecipa alla rete dei referenti antifrode del PNRR attivata presso il servizio centrale per il PNRR del Ministero dell’economia e delle finanze con il supporto della Guardia di Finanza.
4. All’unità di missione sono assegnati le unità di personale non dirigenziale e gli esperti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2021, richiamati in premessa.
5. L’unità di missione è articolata nei seguenti servizi:
a) servizio di coordinamento della gestione PNRR – svolge funzioni di presidio sull’attuazione degli interventi PNRR di competenza del Dipartimento della funzione pubblica e sul raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone e target). Nell’ambito delle proprie attività, il servizio assicura, tra l’altro, il coordinamento delle procedure gestionali relative all’attivazione dei progetti a titolarità e a regia, nonché la definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualista. Il servizio coordina, inoltre, la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Dipartimento della funzione pubblica. Il servizio vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei i vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi.
b) servizio di monitoraggio PNRR – coordina le attività di monitoraggio sull’attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Dipartimento della funzione pubblica. Nell’ambito delle proprie attività, il servizio verifica il conseguimento di Milestone e Target e provvede a trasmettere al servizio centrale per il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l’avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone e target), attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all’art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
c) servizio di rendicontazione e controllo PNRR – provvede, relativamente agli interventi PNRR di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, a trasmettere al servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’art. 24, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all’Annex III dell’accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea. A tal fine, verifica la regolarità delle procedure e delle spese, riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento di obiettivi intermedi e finali (milestone e target) in coerenza con gli impegni assunti. Provvede al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai beneficiari. Nello svolgimento delle proprie attività, il servizio assicura l’attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento.
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