PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 05 agosto 2019, n. 134
Modifiche al regolamento 9 novembre 2017, n. 174, concernente la misura incentivante «Resto al Sud», di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
Art. 1
Modifiche al decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174
1. Al decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno 9 novembre 2017, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera v) è aggiunta la seguente:
«v-bis) “Attività libero-professionale”: attività svolta da soggetti iscritti in ordini o collegi professionali nonché dagli esercenti le professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;»;
b) l’articolo 3, è sostituito dal seguente:
«Art. 3
Requisiti soggettivi
1. I soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purché risultino già costituiti, al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all’estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell’istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:
a) impresa individuale;
b) società, ivi incluse le società cooperative e le società tra professionisti.
2. Il soggetto beneficiario, anche nel caso in cui l’ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato nel rispetto del limite massimo, previsto dall’articolo 7, comma 2, è la ditta individuale o la società beneficiaria del contributo. La costituzione nelle forme di cui alle lettere a) e b) non è obbligatoria per le attività libero-professionali svolte in forma individuale, per le quali è richiesta unicamente la partita IVA nonché, laddove prevista, l’iscrizione agli ordini professionali.
3. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere presentate dai soggetti che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni se residenti all’estero, dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria di cui all’articolo 9 del presente decreto;
b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91/2017, o beneficiari, nell’ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità;
c) per lo svolgimento di attività libero-professionali, non essere titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione. In particolare, non possono presentare istanza i soggetti che risultano essere titolari, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, di partita IVA associata ad un codice ATECO identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all’attività oggetto domanda di ammissione alle agevolazioni.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 risultati beneficiari delle agevolazioni devono mantenere la residenza nelle regioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017 per tutta la durata del finanziamento e le PMI di cui al comma 1 del presente articolo, risultate beneficiarie delle agevolazioni, devono mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e operativa nelle regioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017.
5. Le società di cui alla lettera b), del comma 1, possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 1, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti. I soci di cui al primo periodo non possono accedere alle agevolazioni di cui all’articolo 7.
6. Nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 3 si costituiscano in società cooperative, le medesime società possono essere destinatarie, nei limiti delle risorse disponibili, anche degli interventi di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 risultati beneficiari delle agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione.»;
c) all’articolo 5, comma 5, le parole «all’articolo 3, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti «all’articolo 3, commi 1 e 3,»;
d) all’articolo 9, comma 9, lettera b), le parole «all’articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti «all’articolo 3, comma 1,»;
e) all’articolo 13, comma 1, lettere b) e c), le parole «all’articolo 3, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti «all’articolo 3, commi 1 e 3,»;
f) all’articolo 15, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. L’Agenzia per la Coesione territoriale, nell’ambito delle proprie competenze, garantisce il monitoraggio delle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari, sulla base dei dati forniti dal Soggetto gestore della misura, in modo che sia assicurata comunque la valorizzazione dei seguenti indicatori:
a) numero complessivo delle domande di contributo ricevute;
b) numero delle iniziative approvate e ammesse alle agevolazioni;
c) importo complessivo dei contributi concessi;
d) importo degli investimenti attivati e dei finanziamenti degli istituti di credito accreditati ai beneficiari, impatto occupazionale e costo medio delle unità lavorative aggiunte generate dallo strumento agevolativo.».
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