PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 06 novembre 2020
Definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità (di seguito denominata «Carta»), nonché le modalità per la realizzazione, la distribuzione e lo sviluppo della medesima.
2. La Carta, rilasciata dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), attesta la condizione di disabilità dei soggetti di cui all’art. 2.
Art. 2
Destinatari della Carta europea della disabilità
1. Destinatari della Carta sono i soggetti appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2. La presentazione della Carta esonera dall’esibizione di altre certificazioni che attestino l’appartenenza alle categorie di cui al comma 1.
Art. 3
Procedure per il rilascio della Carta europea della disabilità
1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i destinatari di cui all’art. 2 possono presentare domanda per il rilascio della Carta sul portale telematico INPS, ovvero attraverso associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale telematico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o del richiedente.
2. La procedura informatica per la richiesta, il rinnovo o l’annullamento della Carta, deve garantire la piena accessibilità alle persone con disabilità ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
3. Il modulo telematico di domanda, predisposto dall’INPS, deve contenere almeno i seguenti dati personali della persona con disabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) domicilio digitale della persona con disabilità o quello del suo tutore, curatore, procuratore o di altro rappresentante previsto dalla legge;
d) indirizzo di residenza;
e) indirizzo di spedizione;
f) numero di telefono fisso o cellulare.
4. Alla domanda telematica è allegata, in formato elettronico, una foto in «formato tessera» del richiedente.
5. Nei casi in cui il richiedente sia residente nella Regione autonoma della Valle d’Aosta o nelle Province autonome di Trento e Bolzano, alla domanda telematica deve essere allegata idonea certificazione attestante la condizione di disabilità.
6. L’INPS verifica la corrispondenza delle informazioni rese nella domanda ai requisiti di cui all’art. 2, sulla base dei dati pertinenti disponibili nei propri archivi informatici.
7. Nel caso in cui il richiedente rientri nella categoria degli invalidi sul lavoro di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l’INPS verifica la corrispondenza delle informazioni rese nella domanda ai requisiti di cui all’art. 2, mediante procedure concertate con l’INAIL.
8. L’INPS, una volta accertato il possesso dei requisiti, affida la produzione della Carta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3 e, attraverso un gestore esterno del servizio di consegna, provvede alla consegna della Carta al richiedente presso l’indirizzo di recapito indicato nella domanda entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti delle risorse trasferite di cui all’art. 8, comma 2, lett. a).
9. Qualora le risorse trasferite annualmente all’INPS ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. a) non risultino sufficienti per evadere le domande di cui al comma 1, le stesse sono posticipate all’annualità successiva secondo la data della richiesta.
10. Per i minorenni appartenenti alle categorie di cui all’art. 2, la richiesta della Carta è presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale o esercita le funzioni di tutore.
11. Nel caso di minori in affidamento familiare appartenenti alle categorie di cui all’art. 2, la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
12. Nel caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della Carta, il titolare può presentare per via telematica nuova richiesta all’INPS che ne comporta l’annullamento automatico.
13. Nei casi di furto o smarrimento è necessario allegare alla richiesta una copia della denuncia presentata alle Forze di polizia.
Art. 4
Caratteristiche della Carta
1. La Carta è realizzata su un supporto fisico mediante tecniche di stampa di sicurezza e presenta le caratteristiche tecniche di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, in conformità alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.
2. La Carta è una carta-valori ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis della legge 13 luglio 1966, n. 559 «Nuovo ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato».
3. La Carta è prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza.
4. Sul lato anteriore della Carta è presente un’apposita indicazione nei casi in cui il richiedente è un soggetto che necessita di accompagnatore o di maggiore intensità di sostegno rientrante nelle seguenti categorie:
a) le categorie della non autosufficienza di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) i titolari di indennità speciale di cui all’art. 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508;
c) i titolari di indennità di comunicazione di cui all’art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;
d) gli invalidi minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118.
5. Sul lato posteriore della Carta, oltre all’immagine della bandiera italiana, è apposto un codice «Quick Response» (QR ISO/IEC 18004:2015), tramite il quale è possibile verificare, per via telematica, la validità della Carta, mediante riscontro con le informazioni contenute all’interno degli archivi informatici dell’INPS.
6. Si considera strumento equivalente alla Carta l’utilizzo della Carta di identità elettronica (CIE) che tramite la lettura digitale dei dati personali in essa memorizzati e mediante l’accesso telematico agli archivi informatici di INPS, consente di verificare la sussistenza della condizione di disabilità del titolare. Al fine dell’accesso agevolato a beni e servizi on-line, la predetta condizione può essere verificata anche mediante il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’art. 64, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 5
Durata, verifiche e revoca della Carta
1. La Carta è valida fino alla permanenza della condizione di disabilità di cui all’art. 2, fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, dell’art. 25 della legge 11 agosto 2014, n. 114, e comunque per non più di dieci anni dal momento del rilascio. La Carta cessa la sua validità ad ogni effetto di legge nei casi di revoca di cui al comma 2 del presente articolo o in caso di decesso dell’intestatario.
2. L’INPS si riserva di procedere, anche successivamente alla consegna, alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, nonché alla revoca della Carta, qualora accerti la non veridicità delle stesse o il venir meno dei requisiti.
3. L’INPS notifica all’interessato il provvedimento di revoca della concessione della Carta per sopravvenuta carenza dei requisiti di cui all’art. 2.
4. Nelle ipotesi in cui, successivamente al rilascio della Carta, il titolare in seguito a nuovo accertamento, rientri nelle categorie di cui all’art. 4, comma 4, INPS provvede alla sostituzione della Carta con i relativi aggiornamenti.
Art. 6
Agevolazioni
1. La Carta consente l’accesso agevolato a beni e/o servizi.
2. Le agevolazioni sono attivate mediante protocolli d’intesa o convenzioni tra l’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e soggetti pubblici o privati, coerenti con i requisiti e le finalità dell’iniziativa.
3. Sul sito istituzionale dell’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, è data evidenza del funzionamento della Carta nonché delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I soggetti pubblici e privati che aderiscono all’iniziativa hanno facoltà di utilizzare il logo europeo in ogni pratica commerciale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
5. I titolari della Carta possono ottenere le agevolazioni previste esibendo la stessa, senza ulteriori formalità o richieste da parte delle amministrazioni dello Stato o dei soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto le convenzioni, salvo la verifica della titolarità della Carta. Tali agevolazioni possono essere ottenute anche mediante l’identificazione informatica ai sensi dell’art. 64, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le amministrazioni dello Stato ovvero i soggetti pubblici e privati che hanno stipulato le convenzioni ai sensi del comma 2, in caso di accertamento di un difforme e improprio utilizzo della Carta, sono tenuti a darne immediata comunicazione all’INPS.
7. La Carta può essere utilizzata esclusivamente dal titolare per ottenere le agevolazioni previste e non può essere ceduta a terzi.
Art. 7
Attività di promozione della Carta
1. Alla promozione della Carta si provvede, da parte dell’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante specifiche attività di comunicazione, di orientamento ed assistenza ai potenziali destinatari, anche con il contributo delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità nonché di sviluppo ed implementazione delle convenzioni, nei limiti delle risorse di cui all’art. 8, comma 2, lett. b).
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse stanziate dall’art. 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1, pari complessivamente a euro 4.500.000,00, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Centro di responsabilità 1 Segretariato generale, Missione 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri, Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.5 «Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio», capitolo di spesa n. 837 Somme destinate al rilascio della Carta europea per la disabilità:
a) ai fini dell’attuazione dell’art. 3, è trasferita all’INPS, nel limite di euro 3.000.000,00 per gli anni 2019 e 2020 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2021, sulla base di una convenzione stipulata tra l’Istituto e l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità che regola le modalità di produzione e distribuzione della Carta, la rendicontazione dei costi sostenuti e l’erogazione delle relative risorse;
b) ai fini dell’attuazione dell’art. 7, nel limite di 500.000 euro per l’anno 2021, rimane attribuita all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. L’INPS effettua, secondo modalità stabilite nella convenzione di cui alla lettera a), del comma 2, e secondo le modalità di affidamento del servizio di produzione e distribuzione, il monitoraggio annuale concernente il numero delle Carte rilasciate e i relativi costi e ne trasmette gli esiti all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.
—
Avvertenza:
Il testo integrale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprendente l’allegato A, concernente le caratteristiche tecniche della Carta, sarà consultabile sul sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità http://disabilita.governo.it
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