PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 07 luglio 2020
Flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020
Articolo 1
1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.
Articolo 2
1. Sono ammessi in Italia, nell’ambito della quota massima indicata all’articolo 1, per motivi di lavoro subordinato non scagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità.
Articolo 3
1. Nell’ambito della quota indicata all’articolo 2, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero, 6.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi ripartiti:
a) n. 4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, E1 Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
b) n. 1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
2. Per il settore del l’auto trasporto merci per conto terzi, sono ammessi in Italia i lavoratori cittadini dei Paesi compresi nell’elenco indicato al comma 1, lettera a), del presente articolo, che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità.
Articolo 4
1. Nell’ambito della quota indicata all’articolo 2, sono ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. È inoltre consentito l’ingresso in Italia, nell’ambito della quota indicata all’articolo 2, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
3. Nell’ambito della quota prevista all’articolo 2, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) n. 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) n. 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
4. È inoltre autorizzata, nell’ambito della quota indicata all’articolo 2, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) n. 20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Articolo 5
1. E’ consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito della quota prevista all’articolo 2, di 500 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 22.1, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Articolo 6
1. Nell’ambito della quota massima indicata all’articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 18.000 unità.
2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei Paesi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera a], del presente decreto.
3. Nell’ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è riservata una quota di 1.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera a], che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
4. Nell’ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 6.000 unità ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera a), le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nella circolare interministeriale emanata ai sensi del successivo articolo 9. Tali organizzazioni assumono l’impegno a sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all’effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità precisate nella citata circolare interministeriale di cui al successivo articolo 9.
Articolo 7
1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:
a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate all’articolo 3, comma 1, lettera a) ed all’articolo 4, dalle ore 9,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all’articolo 6, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
c) per le categorie dei lavoratori non comunitari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cui alla citata disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Articolo 8
1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.
2. Trascorsi novanta giorni dalia data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all’articolo 1.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all’estero prevista dall’articolo 4, comma 1.
Articolo 9
1. Le disposizioni attuative relative all’applicazione del presente decreto sono definite, in un’ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che è comunicata sui siti web degli stessi anzidetti ministeri, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto.
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