PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 08 marzo 2013
Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell’attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le norme di cui al presente decreto si applicano a tutte le misure contenute nelle ordinanze di cui all’art. 5 della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, ed ai provvedimenti adottati in attuazioni delle medesime.
2. Il Dipartimento della Protezione civile cura l’espletamento delle funzioni di carattere amministrativo e tecnico connesse alla organizzazione del sistema di monitoraggio, di verifica e di richiesta di ispezione alle autorità competenti di cui all’art. 5.
Art. 2
Disciplina del sistema di monitoraggio delle misure contenute nelle ordinanze di cui all’art. 5 della legge n. 225 del 1992 e dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime
1. L’attività di monitoraggio è volta ad assicurare con continuità l’aggiornamento e la disponibilità dei dati circa lo stato di attuazione, anche sotto l’aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all’art. 5 della legge n. 225 del 1992, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime.
2. Il Dipartimento della Protezione civile cura la raccolta dei dati relativi a ciascuna misura per la corretta alimentazione del sistema di monitoraggio. A tal fine, periodicamente riceve informazioni sulla base di cadenze dallo stesso predefinite, direttamente dai soggetti a cui è demandata l’attuazione.
3. In particolare, il sistema contempla i dati relativi ai servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall’evento; alle attività di prima emergenza; alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità; al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita; agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose; ed a ogni altra attività prevista per il superamento dell’emergenza.
4. I dati sono integrati anche con elementi relativi all’attività di subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria; agli interventi, conseguenti all’evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, nonché quelli relativi al completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4-ter, nel medesimo periodo.
5. Al fine di assicurare la confluenza dei dati oggetto di monitoraggio nella banca dati delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 13 della legge n. 196/2009, i prospetti e le modalità di trasmissione telematica continua dei dati, di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera a), comprendono l’individuazione del set informativo minimo che consenta di conseguire la predetta finalità, evitando ogni possibile duplicazione di adempimenti da parte dei soggetti sottoposti al monitoraggio oltre che del titolare dell’azione di monitoraggio medesima.
Art. 3
Disciplina del sistema di verifica delle misure contenute nelle ordinanze di cui all’art. 5 della legge n. 225 del 1992 e dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime
1. L’attività di verifica è volta ad accertare, prima del loro avvio, la corrispondenza dei programmi e dei piani, adottati per l’attuazione delle misure previste nelle ordinanze, alle finalità stabilite nelle stesse, e, successivamente, lo stato di realizzazione degli stessi.
2. A tal fine sono programmati:
a) periodiche audizioni dei soggetti incaricati della predisposizione e dell’attuazione dei piani e dei programmi, per verificare il contenuto degli stessi, ai fini dell’approvazione e delle eventuali rimodulazioni, per valutarne lo stato di avanzamento, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici in essi stabiliti;
b) sopralluoghi in loco di cui all’art. 4.
3. Il Dipartimento della protezione civile promuove revisioni o integrazioni dei piani e dei programmi, anche in fase di redazione, per permettere l’attuazione delle misure previste nelle ordinanze.
Art. 4
Sopralluoghi in loco
1. Il Dipartimento della Protezione civile può integrare l’attività di monitoraggio e di verifica delle misure mediante l’effettuazione di sopralluoghi in loco, per riscontrare, con controlli a campione, in contraddittorio con rappresentanti degli Enti interessati, la reale corrispondenza a quanto dichiarato attraverso la trasmissione telematica dei dati e in occasione delle audizioni di verifica.
2. I sopralluoghi sono effettuati da funzionari del medesimo Dipartimento all’uopo incaricati.
3. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, se del caso, ad avvalersi, previo accordo con le medesime, delle strutture e delle componenti di protezione civile, che operano nell’ambito delle competenze attribuite dalle leggi vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento di sopralluoghi relativi a specifiche materie.
4. All’esito di detti sopralluoghi viene redatto un verbale sommario a cui fa seguito, entro 30 giorni, una relazione contenente anche le controdeduzioni dei soggetti interessati dal sopralluogo.
5. Gli atti di cui al comma precedente sono inviati al Capo del Dipartimento della protezione civile a cui spetta l’assunzione di ogni determinazione conseguente i rilievi e le eventuali proposte contenute negli stessi, anche tramite l’adozione di apposite ordinanze di cui all’art. 5 della legge n. 225 del 1992 e s.m.i.
Art. 5
Attività ispettiva
1. La periodicità delle ispezioni – negli ambiti di protezione civile di cui al comma 2 dell’art. 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, è assicurata dai Corpi e dalle Strutture ispettive previste dalle leggi vigenti, che la espletano nell’ambito dell’ordinaria programmazione di esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla normativa di settore e con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Quando dal monitoraggio, dalle audizioni di verifica o dai sopralluoghi di cui all’articolo precedente emergano presunte irregolarità, il Dipartimento della protezione civile richiede l’attivazione delle Autorità, a cui la legge attribuisce specifiche funzioni ispettive e di controllo, che sono tenute ad espletarle secondo la normativa di riferimento di ciascuna.
3. Degli esiti delle stesse le singole Autorità devono informare il Dipartimento della protezione per l’eventuale adozione degli atti di competenza.
Art. 6
Semplificazione dei procedimenti
1. Con atti del Capo del Dipartimento della protezione civile sono stabiliti:
a) i prospetti e le modalità di trasmissione telematica continua dei dati finalizzati al monitoraggio da parte dei soggetti di cui all’art. 5, della legge n. 225 del 1992, nonché, sentito il MEF, le idonee procedure per soddisfare le esigenze di cui all’art. 2, comma 5;
b) la periodicità delle audizioni di verifica, le modalità e i criteri di valutazione;
c) i criteri amministrativi e tecnici per la redazione dei programmi e piani, le modalità e i tempi per la loro trasmissione prima dell’avvio, gli elementi per la loro valutazione e verifica, in raccordo con le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
d) i criteri temporali dei sopralluoghi, i metodi di campionamento, le modalità di verifica, secondo parametri predefiniti per ogni singola misura.
Art. 7
Disciplina transitoria
1. Per le gestioni commissariali di cui all’art. 3, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile», l’attività di monitoraggio e verifica viene svolta con riferimento alle sole attribuzioni disciplinate da ordinanze del Capo del Dipartimento, adottate ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter e 4-quater della citata legge, ed in particolare all’utilizzo delle risorse presenti sulle contabilità speciali sino alla chiusura della medesima ed all’approvazione degli eventuali piani di ulteriori interventi da attuare in regime ordinario.
Art. 8
Clausola di invarianza
1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono all’attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 4 giugno 2013, n. 129.
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