PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 09 febbraio 2022
Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità
Art. 1
1. E’ adottata la «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità» ivi allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Allegato
PROGRAMMA NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità
- Premessa
La disabilità costituisce una condizione della persona che non ne assorbe ed esaurisce l’individualità e la progettualità di vita.
Essa richiede pertanto un approccio globale teso a riconoscerne implicazioni e rilevanza nel quadro di ogni politica, sia dedicata che di ordine generale, affinché le esigenze delle persone con disabilità siano sempre e debitamente considerate.
Non a caso, l’attenzione per le persone con disabilità caratterizza tutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito: Piano), interessando trasversalmente differenti misure e comportando un impegno trasversale da parte di più amministrazioni competenti. Con l’approvazione del Piano, il Governo italiano ha inoltre attribuito all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità un ruolo essenziale nella fase attuativa del piano. Il ruolo di organo di monitoraggio attribuito all’Osservatorio risponde infatti all’esigenza di dare impulso, attraverso un approccio massimamente orientato al mainstreaming della disabilità, all’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia con legge 18/2009), promuovendo, proteggendo ed assicurando alle persone con disabilità il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali.
Quanto premesso, si rende opportuno adottare – su proposta del Ministro per le disabilità – il presente atto di indirizzo, al fine di favorire la condivisione di principi e procedure che, nella fase attuativa del Piano, consentiranno alle amministrazioni competenti di verificare ex ante, in fieri ed ex post il carattere inclusivo e non discriminatorio di ogni riforma o categoria di investimento.
Scopo della presente direttiva è fornire, in particolare, alle amministrazioni destinatarie, e a tutti i soggetti da queste delegati per l’attuazione del Piano:
– il quadro delle disposizioni rilevanti di cui tener conto nella progettazione e nella realizzazione degli interventi e delle misure del Piano;
– i principi-guida da assumere a base delle decisioni operative e di cui verificare il rispetto nel corso dell’esecuzione di progetti, riforme e misure;
– l’indicazione delle procedure di cui tenere conto per l’assessment del grado di inclusività che progetti e misure contribuiranno a incrementare.
Secondo l’ISTAT il numero di persone con disabilità in Italia sono 3.150.000, pari al 5,2% della popolazione.
- Quadro normativo
La presente direttiva, adottata ai sensi dell’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, fonda la sua base giuridica sia nella normativa nazionale che in numerose normative europee ed internazionali.
a) Nazionale
La posizione delle persone con disabilità trova una protezione costituzionale nell’ambito del programma di giustizia sociale delineato dalla nostra Carta costituzionale in favore dei soggetti deboli e rivolto a perseguire – attraverso una disciplina legislativa non discriminatoria, bensì di sostegno ed emancipatoria – l’effettiva inclusione sociale e la diretta partecipazione alla vita attiva della persona con disabilità, a diversi livelli.
La normativa-quadro, principalmente finalizzata a sistematizzare il contesto regolatorio e accrescere il grado e le forme di tutela per le persone con disabilità è la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». Specifici settori di intervento su cui interviene la suddetta normativa, coinvolgono: il rispetto della dignità e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l’integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e rimozione degli ostacoli allo sviluppo della persona, al raggiungimento della massima autonomia ed alla partecipazione delle persone con disabilità; il perseguimento del percorso riabilitativo e l’assicurazione di servizi e prestazioni; infine, la predisposizione di piani di intervento per superare stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con disabilità.
Altra fonte di riferimento è la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» la quale invece disciplina un ambito più settoriale, coincidente con l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità. Finalità della legge n. 68 del 1999 è la «promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato» e si applica nei confronti delle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo.
Sono altresì rilevanti:
– per i servizi sociali territoriali la legge 328/2000, i cui principi rilevanti, di cui tenere conto in sede di attuazione del Piano, sono quello di assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, favorire la piena integrazione delle persone con disabilità attraverso i progetti individuali, promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
– per l’accessibilità, per gli edifici privati la legge 13/89 e il relativo decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, e per gli edifici pubblici il decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996, i cui principi rilevanti, di cui tenere conto in sede di attuazione del Piano, concernono il progressivo intervento statale finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche preesistenti negli edifici pubblici e in quelli privati;
– nel campo dell’accessibilità agli strumenti informatici delle persone con disabilità, le normative di riferimento sono la legge 4/2004, il decreto legislativo 106/2018 e il decreto-legge 76/2020, i quali riconoscono e tutelano il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici;
– nel campo delle discriminazioni in materia di disabilità la legge di riferimento è la legge 67/2006, di cui dovrà essere garantita la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali;
– nel campo dell’istruzione il riferimento al decreto legislativo 66/2017 recante «norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riguardo all’art. 6, relativo al «Progetto individuale», e all’art. 7 il quale prevede che debbano essere indicate le modalità di interazione tra il «Piano educativo individualizzato – PEI» e il «Progetto individuale» stesso;
– per la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità la legge 112/2016, la quale disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.
Con specifico riguardo alla attuazione del PNRR (e del Piano Complementare – PNC), rileva anche la disposizione (art. 47) adottata in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 77/2021, la quale, per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in relazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai due Piani, prevede che successive Linee guida del Presidente del Consiglio (ovvero delle Autorità politiche delegate nelle materie interessate, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità), individuino specifiche clausole modelli di clausole da inserire nei bandi di gara nonché misure premiali per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
Infine, fonte centrale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità è la legge 3 marzo 2009, n. 18 concernente la «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità». Tale atto legislativo rende vincolante per lo Stato il rispetto delle disposizioni dettate dalla Convenzione durante la fase di elaborazione e di attuazione di tutte le politiche statali impattanti sui diritti dei cittadini con disabilità.
b) Internazionale ed europeo
L’Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (di seguito: Convenzione ONU) ed il relativo Protocollo opzionale con la legge 3 marzo 2009, n. 18, che ha istituito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità».
La Convenzione non prevede target misurabili o obiettivi specifici, ma ha il grande pregio di spostare l’asse di tutela della disabilità dalla mera assistenza medica ad una comprensiva azione volta ad eliminare ogni forma di discriminazione. Altro elemento guida è l’eguaglianza di opportunità, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli. La Convenzione non riconosce «nuovi diritti» per le persone con disabilità, ma costituisce lo strumento per garantire in modo effettivo l’uguale e pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
I principi rilevanti della Convenzione Onu, di cui tener conto nell’attuazione del Piano sono:
a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone;
b) la non-discriminazione;
c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società;
d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
e) la parità di opportunità;
f) l’accessibilità;
g) la parità tra uomini e donne;
h) il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.
Altro strumento internazionale di riferimento per il monitoraggio, recepito dall’Italia, sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e la conseguente Agenda 2030. Gli SDG, basandosi sull’approccio di rispetto dei diritti umani e di intreccio di tematiche essenziali nel dibattito internazionale (eradicare la povertà; intervenire sui disastri umani e naturali; combattere i cambiamenti climatici; realizzare politiche di sviluppo inclusive, contrastare le ineguaglianze, …), hanno indicato 17 obiettivi su cui concentrare le scelte dei paesi aderenti all’ONU. In questi obiettivi sono incluse le persone con disabilità sia come titolari degli stessi diritti di tutti gli altri abitanti della terra, sia come beneficiari delle politiche definite in forma di mainstreaming.
Citati direttamente in alcuni obiettivi (4, 8, 10, 11, 17) le persone con disabilità sono incluse in tutte le azioni indicate.
Con riferimento all’ordinamento della UE, i documenti contenenti indirizzi e orientamenti da considerare vincolanti anche ai fini dell’attuazione del Piano sono:
- Il Pilastro europeo dei diritti sociali si incentra su una migliore realizzazione dei diritti dei cittadini sulla base di venti principi fondamentali, dei quali vanno tenuti in particolare considerazione: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. Attuare i principi e i diritti del Pilastro è una responsabilità comune delle istituzioni dell’UE, degli Stati membri e delle parti sociali.
- la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 presentata dalla Commissione europea per garantire la loro piena partecipazione alla società, in linea con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Questi ultimi infatti stabiliscono l’uguaglianza e la non discriminazione come pietre miliari delle politiche dell’UE.
La nuova strategia definisce le iniziative chiave attorno a tre ambiti principali:
a) le persone con disabilità hanno lo stesso diritto degli altri cittadini dell’UE di trasferirsi in un altro paese o di partecipare alla vita politica. Inoltre, entro la fine del 2023, la Commissione europea proporrà una carta europea per la disabilità per tutti i paesi dell’UE che faciliterà il riconoscimento reciproco dello status di disabilità tra gli Stati membri, aiutando le persone con disabilità a godere del loro diritto alla libera circolazione;
b) le persone con disabilità hanno il diritto di vivere in modo indipendente e scegliere dove e con chi vogliono vivere. Per sostenere la vita indipendente e l’inclusione nella comunità, la Commissione svilupperà orientamenti e lancerà un’iniziativa per migliorare i servizi sociali per le persone con disabilità;
c) protezione delle persone con disabilità da qualsiasi forma di discriminazione e violenza. Essa mira a garantire pari opportunità e accesso alla giustizia, all’istruzione, alla cultura, allo sport e al turismo. La parità di accesso deve essere garantita anche a tutti i servizi sanitari e all’occupazione.
Va inoltre tenuto conto che il rispetto dei principi fissati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è una condizione abilitante per la programmazione dei fondi strutturali 2021-2026, dunque assume ruolo rilevante al fine di poter spendere i Fondi SIE assegnati. Sul punto, è necessario che ogni Stato membro assicuri che le condizioni abilitanti siano soddisfatte e applicate durante l’intero periodo di programmazione e non solo nella fase genetica.
- Principi
Alla luce di quanto sopra premesso, le amministrazioni che saranno chiamate a definire in modo specifico i progetti, le riforme e le misure da attuare ovvero a regolare l’attuazione da parte degli Enti territoriali, dovranno necessariamente tenere in adeguata considerazione una serie di principi imprescindibili volti alla realizzazione di pratiche dirette all’aumento del grado di inclusione delle persone con disabilità, valorizzandone l’attuazione nella misura più puntuale e compiuta possibile, compatibilmente con le specificità definite al successivo paragrafo 4.
Tali principi, che considerano tra i destinatari delle risorse le persone con disabilità e le loro specifiche istanze ed esigenze, sono:
a) Accessibilità:
Secondo quanto prevede l’art. 9 della Convenzione ONU, deve essere garantito, sia nelle aree urbane che in quelle rurali, l’accesso all’ambiente fisico e ai trasporti, mediante l’abbattimento delle barriere fisiche e architettoniche, tenendo in particolare considerazione il divario che caratterizza il nostro Paese (Nord/Sud e aree interne) anche con specifico riguardo all’erogazione di servizi in favore delle persone con disabilità. Le misure adottate devono mirare alla creazione di ambienti liberamente fruibili da tutti i cittadini, a prescindere dalla loro condizione disabilitante.
Devono inoltre favorire l’accesso all’informazione e alla comunicazione, abbattendo le barriere alla comunicazione che limitano in tutto o in parte il libero sviluppo cognitivo e la capacità di autodeterminarsi di tutti i cittadini, anche attraverso l’attivazione di interventi che favoriscano l’accesso agli strumenti informatici e digitali da parte delle persone con disabilità.
Pertanto: – Per gli investimenti in materia di cittadinanza digitale e digitalizzazione della PA, tale principio andrà declinato prevedendo la totale fruibilità sia delle soluzioni informatiche già in dote alla PA, che delle soluzioni informatiche acquisite, siano esse nativamente predisposte all’accessibilità, ovvero all’uso diretto o con l’ausilio di tecnologie assistive che siano adeguate alle persone con disabilità. – Per gli investimenti in materia di turismo e cultura, tale principio andrà declinato prevedendo che le strutture recettive e i servizi connessi a finalità ricreative e di istruzione forniscano, innanzitutto, piena accessibilità all’informazione relativa, rendendola comodamente reperibile, comprensibile ed efficace. Tali servizi e strutture, inoltre, devono essere facilmente raggiungibili dalle persone con disabilità e devono garantire personale preparato a rispondere alle diverse esigenze. – Per gli investimenti in materia di trasporto locale sostenibile e mobilità sostenibile, tale principio andrà declinato prevedendo una piena fruibilità delle linee di trasporto pubblico e trasporto scolastico dedicato. Devono essere, in primo luogo, garantiti veicoli adeguatamente attrezzati al trasporto, privi di barriere che impediscano l’entrata e l’uscita della persona con disabilità, provvisti di tutte le tecnologie atte ad agevolare la fruizione del servizio, come dispositivi sonori e luminosi per la segnalazione delle fermate. Inoltre, con specifico riguardo alle fermate, devono garantirsi banchine compatibili con le esigenze delle persone con disabilità, prive di barriere architettoniche e dotate di segnalazioni acustiche e luminose in concomitanza dell’arrivo del veicolo e la presenza di percorsi tattili e di tutte le tecnologie atte ad agevolare la fruizione del servizio. Infine, devono essere fornire chiare informazioni concernenti il servizio di trasporto, garantendo anche la formazione di personale adeguatamente preparato a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e che sappia utilizzare i dispositivi e le tecnologie messe a disposizione della mobilità delle persone con disabilità. – Per gli investimenti in materia di potenziamento dell’offerta di servizi di istruzione, dagli asili nido alle Università, e nella organizzazione dei relativi servizi tale principio andrà declinato prevedendo l’utilizzo di sostegni, ausili e strumenti tecnologici atti ad interagire con le differenti condizioni disabilitanti e che garantiscano la più ampia inclusione sociale per gli studenti con disabilità. Inoltre, deve essere garantita la possibilità di poter accedere al materiale didattico accessibile per tutti gli insegnamenti di ogni ordine e grado. – Per gli investimenti in materia di assistenza sanitaria territoriale e nella organizzazione del relativo servizio, tale principio andrà declinato prevedendo percorsi accessibili di fruizione e prenotazione presso le Asl, i medici di famiglia e ogni servizio sanitario connesso. Inoltre, devono essere adottate adeguate strategie comunicative atte a ridurre il gap informativo che osta, in alcune ipotesi, alla comprensione stessa del proprio quadro clinico. – Per gli investimenti in materia di infrastrutture, edilizia abitativa e per servizi e nell’organizzazione delle relative norme di accesso e fruizione, tale principio andrà declinato prevedendo la più ampia e flessibile possibilità di fruire di ogni funzionale linea di finanziamento già disponibile o di futura introduzione afferente al settore per rendere il parco infrastrutturale pubblico fruibile anche all’utenza con disabilità, mediante interventi di adeguamento dell’esistente, ovvero idonea progettazione delle nuove realizzazioni. |
b) Progettazione universale («Design for All»):
La progettazione degli interventi non può ignorare l’uso di metodi e tecniche che agevolino la fruibilità, l’autonomia e la sicurezza degli spazi privati e pubblici da parte delle persone con disabilità, a prescindere dalla condizione invalidante e in linea con quanto sancito dall’art. 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Pertanto, tutti gli investimenti in materia di cittadinanza digitale e digitalizzazione della PA, turismo e cultura, trasporto locale sostenibile e mobilità sostenibile, servizi di istruzione e assistenza sanitaria territoriale, devono rispettare le sette declinazioni del principio, ovvero:
- Equità, consistente nella progettazione per tutti, a prescindere dalla condizione disabilitante;
- Flessibilità, consistente nella capacità di adattarsi alle diverse condizioni disabilitanti;
- Semplicità e intuitività, consistente nella facilità di comprensione, indipendentemente dall’esperienza dell’utente, dalla sua conoscenza, dalle sue capacità linguistiche o dal suo livello di concentrazione;
- Percettibilità delle informazioni, consistente nell’efficace comunicazione delle informazioni necessarie all’utente, indipendentemente dalle condizioni ambientali o dalle capacità sensoriali;
- Tolleranza all’errore, consistente nella minimizzazione dei pericoli e delle conseguenze avverse di azioni accidentali o non volute;
- Contenimento dello sforzo fisico, consistente nell’utilizzo in modo efficiente, confortevole e con minima fatica;
- Misure e spazi per l’avvicinamento e l’uso, consistente nel rendere lo spazio facilmente fruibile indipendentemente dalle dimensioni del corpo dell’utente, della postura e dalla mobilità.
c) Promozione della vita indipendente e il sostegno all’autodeterminazione:
In linea con le Missioni n. 5 e n. 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la ratio ispiratrice della legge 22 giugno 2016, n. 112, le riforme e gli investimenti, con specifico riguardo alle persone con disabilità, devono tendere alla promozione della vita indipendente e al sostegno all’autodeterminazione nel contesto sociale, economico e politico del Paese. Gli interventi devono promuovere il pieno diritto di scelta delle persone con disabilità in ordine ai luoghi dove svolgere la propria esistenza, coerentemente altresì con l’obiettivo di contrastare l’isolamento, la segregazione e l’istituzionalizzazione delle persone con disabilità, intendendosi quest’ultima come l’imposizione a trascorrere parte della propria vita in strutture segreganti e lontane dal proprio contesto familiare.
Pertanto: – Per gli investimenti in materia di potenziamento dell’offerta di servizi di istruzione, dagli asili nido alle Università, e nella organizzazione dei relativi servizi tale principio andrà declinato prevedendo progettazioni integrate fra i vari livelli di istruzione, promuovendo il diritto allo studio e la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità e della famiglia all’ideazione e alla realizzazione del proprio progetto personalizzato e ad agevolarne la presenza alle successive fasi di monitoraggio e valutazione. Ciò non dovrà costituire ostacolo all’esercizio della piena autonomia e autodeterminazione dello studente, ma occasione per estendere alla cerchia dei congiunti gli effetti positivi di un’azione di orientamento. – Per gli investimenti in materia di politiche sociali e per gli investimenti in materia di assistenza sanitaria territoriale, tale principio andrà declinato prevedendo specifici accordi di collaborazione delle diverse filiere amministrative, da quella relativa all’integrazione socio-sanitaria sino all’inserimento lavorativo, al fine di implementare interventi che permettano progettazioni integrate, valorizzando la capacità di autodeterminazione e di scelta della persona con disabilità. |
d) Principio di non discriminazione:
Conformemente anche al dettato della nostra Carta costituzionale, non può prescindersi per ogni riforma e progettazione dalla tutela del cogente principio di pari dignità sociale e di non discriminazione delle persone con disabilità, che consente la piena espansione dello sviluppo della persona. Tale principio di non discriminazione deve declinarsi nella previsione di progettualità che non sacrifichino in alcun modo i doveri inderogabili di solidarietà e pari opportunità.
Pertanto: – Per gli interventi in materia di cittadinanza digitale e digitalizzazione della PA, turismo e cultura, trasporto locale sostenibile e mobilità sostenibile, servizi di istruzioni, nonché quelli in materia di assistenza sanitaria territoriale e infrastrutture, tale principio andrà declinato prevedendo azioni dirette alla riduzione del divario relativo all’accesso all’informazione, in particolare digitale fra le generazioni e, segnatamente, fra le persone con disabilità ed il resto della popolazione. Infatti, tali interventi saranno necessari per accrescere la rilevanza degli esiti dell’istruzione, con conseguente slancio anche dal punto di vista economico. Infine, gli interventi non dovranno creare percorsi segreganti e discriminatori nell’accesso alle aree di intervento già menzionate, riducendo la disabilità a mero fenomeno esterno alla società. |
- Specificità da contemperare nell’applicazione della direttiva
Fatta salva l’assoluta centralità di valorizzare nella maniera più puntuale, compiuta e trasversale possibile la tematica oggetto della presente direttiva e gli associati vincoli stabiliti dai criteri e dalle linee di indirizzo ivi contenute per incrementare il grado di inclusività e di non-discriminazione a favore dei soggetti con disabilità, sul piano dell’applicabilità devono, altresì, essere opportunamente salvaguardate e contemperate le specificità che connotano particolari ambiti, quali il comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, per ciò che afferisce ai correlati e necessari requisiti relativi a personale, mezzi e strumenti che ne estrinsecano la funzione ‘operativa’.
- Consultazione pubblica delle associazioni delle persone con disabilità
E’ principio dell’ordinamento giuridico della UE (art. 11 Trattato sull’Unione europea) che le istituzioni diano ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione e che le istituzioni mantengano un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.
In attuazione di tale principio la direttiva del Ministro della funzione pubblica n. 2 del 31 maggio 2017 detta le Linee guida cui le Pubbliche amministrazioni devono conformarsi al fine di garantire che i processi di coinvolgimento diretti ad assicurare la maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche siano inclusivi, trasparenti ed efficaci.
Nella attuazione del PNRR, le amministrazioni titolari dovranno quindi garantire forme adeguate di consultazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità.
- Monitoraggio
Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali ed assicurarne l’accesso a luoghi, beni e servizi su base di uguaglianza e pari opportunità, l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge una funzione di monitoraggio sulla efficacia con cui sono declinati i principi richiamati dalla presente direttiva in ordine alle riforme previste nel PNRR nonché alle relative misure.
Nella predisposizione degli atti di regolazione o gestione delle azioni di propria competenza, ogni Amministrazione responsabile dell’attuazione del Piano avrà cura di illustrare all’Osservatorio, ed in relazione a ciascuna riforma o categoria di investimenti, i risultati previsti e conseguiti in materia di inclusione e disabilità, nonché le modalità attraverso cui l’Amministrazione provvede ad assicurare il rispetto, l’attuazione e la verifica dei criteri e dei requisiti indicati nella presente direttiva.
Il monitoraggio si rende necessario anche in presenza di fattori che impediscono la piena ed effettiva applicazione della direttiva.
Qualora il rispetto dei criteri e dei requisiti da questa previsti risulti impossibile o solo parziale, le amministrazioni avranno cura di fornire comunque all’Osservatorio ogni elemento utile a motivare la mancata o parziale applicazione della direttiva.
Nel merito, il monitoraggio sarà svolto con modalità agili e funzionali all’adozione di eventuali correttivi, che comunque non ritardino l’avvio dei bandi/avvisi di competenza delle amministrazioni titolari degli interventi, basato su un set di specifici indicatori-obiettivo, che sarà successivamente definito nell’ambito della più generale costruzione del sistema di monitoraggio del PNRR.
Ogni Amministrazione responsabile dell’attuazione di una riforma o di una categoria di investimenti avrà cura di fornire, attraverso la compilazione di un Report previsionale da predisporre sulla base di un apposito format, elementi, informazioni o chiarimenti utili e funzionali a rendere noto all’Osservatorio i contenuti e le finalità delle riforme in relazione ai principi enunciati dalla presente direttiva, con particolare riferimento all’impatto e alle ricadute sulle persone con disabilità; le modalità previste per il rispetto e l’attuazione dei requisiti e dei criteri di cui ai punti 2, 3 e 5 della presente direttiva, e una previsione dei risultati attesi in materia di inclusione e disabilità. In ogni caso tali elementi informativi non sono pregiudiziali alla assunzione delle decisioni e dei provvedimenti attuativi le misure del PNRR.
Inoltre, l’Amministrazione avrà cura di sottoporre ex post all’Osservatorio un report conclusivo, da predisporre sulla base di un apposito format riportante: un bilancio complessivo sull’attuazione delle riforme realizzate in relazione ai principi enunciati dalla presente direttiva, anche riguardo alla attuazione dell’art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente al rispetto delle pari opportunità e della inclusione lavorativa a favore delle persone con disabilità nel PNRR e nel PNC; i risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione e disabilità, precisando gli eventuali fattori che hanno favorito od impedito il loro pieno conseguimento.
Il Ministro per le disabilità o l’Autorità politica delegata a presiedere l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità potrà, infine, fornire alle amministrazioni responsabili dell’attuazione di una Riforma o di una categoria di investimenti, eventuali e specifiche osservazioni volte a consolidarne in fieri il grado di inclusività ed assicurare il pieno ed effettivo rispetto dei diritti delle persone con disabilità.
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI REPORT DI MONITORAGGIO DEL PNRR IN MATERIA DI DISABILITA’
(a cura della Segreteria tecnica dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)
- Premessa
Al fine di assicurare che la realizzazione del PNRR avvenga nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 18/2009, la «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità» (di seguito direttiva) ha individuato alcuni principi chiave a cui le amministrazioni responsabili delle riforme e delle misure contenute nel Piano sono invitate ad attenersi, tanto nella fase di progettazione che in quella di attuazione delle stesse.
La direttiva ha altresì previsto che le amministrazioni responsabili delle riforme e delle misure connesse e/o finanziate dal PNRR elaborino due distinti report, entrambi da inviarsi all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità:
1) un primo Report previsionale (Allegato A), che, all’inizio delle attività, descriva la riforma/la misura di cui l’Amministrazione è responsabile, prefigurandone l’impatto sulle persone con disabilità e fornendo elementi utili a comprendere le azioni e le modalità previste per assicurare il rispetto dei principi individuati dalla direttiva sopra citata;
2) un successivo Report conclusivo (Allegato B), che, al termine delle attività, fornisca una descrizione dei risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione delle persone con disabilità, rendendo altresì conto delle corrispondenze/difformità registrate a seguito dell’attuazione della riforma/della misura rispetto alle previsioni contenute nel Report previsionale.
Entrambi i Report dovranno essere inviati all’indirizzo osservatorionazionale.disabilita@governo.it. Per facilitarne la redazione, la Segreteria tecnica dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ha predisposto e pubblicherà sul proprio sito web (osservatoriodisabilita.gov.it) le presenti Linee guida.
- Obiettivi delle Linee guida
Le presenti Linee guida hanno lo scopo di facilitare la redazione dei due Report previsti dalla direttiva. Essi si prefiggono di orientare in modo sintetico e schematico la raccolta delle informazioni rilevanti in materia di inclusione delle persone con disabilità, favorendone pertanto l’elaborazione da parte delle amministrazioni e l’analisi da parte dell’Osservatorio.
Allo scopo, sono di seguito riportate due distinte sezioni: la prima, contenente un riepilogo dei principi chiave a cui le amministrazioni sono invitate ad attenersi (cfr. punto 3); la seconda, contenente due format dedicati (Allegati A e B) che dovranno essere rispettivamente utilizzati per la redazione del Report previsionale e del successivo Report conclusivo (cfr. punto 4).
- Principi e metodo da rispettare nell’esecuzione di riforme e misure
Ai sensi della direttiva, sono quattro i principi chiave da rispettare nella progettazione ed attuazione di tutte le riforme e misure contenute nel PNRR:
a) Accessibilità;
b) Progettazione universale («Design for All»);
c) Promozione della vita indipendente e il sostegno all’autodeterminazione;
d) Principio di non discriminazione.
La direttiva prevede inoltre che il metodo di lavoro dovrà basarsi sul principio della consultazione pubblica.
ALLEGATO A
SCHEDA DEL REPORT PREVISIONALE
AREA GENERALE | Titolo e contenuto della riforma/azione: (descrizione della riforma/misura, della missione di riferimento, dell’Ente Gestore e delle risorse all’uopo destinate) | |
Attività specificamente rivolte alle persone con disabilità: (descrizione delle attività specificamente rivolte o impattanti per le persone con disabilità, inserendo, ove disponibili, le risorse destinate) | ||
Impatto prefigurato per le persone con disabilità: (descrizione degli impatti diretti e indiretti auspicati per le persone con disabilità) | ||
PRINCIPI DA RISPETTARE | 1) Accessibilità | (Descrivere, se previste, con quali modalità si prevede il rispetto di questo principio) |
2) Progettazione universale (“Design for All”) | (Descrivere, se previste, con quali modalità si prevede il rispetto di questo principio) | |
3) Promozione della vita indipendente e il sostegno all’autodeterminazione | (Descrivere, se previste, con quali modalità si prevede il rispetto di questo principio) | |
4) Principio di non discriminazione | (Descrivere, se previste, con quali modalità si prevede il rispetto di questo principio) | |
5) Consultazione pubblica | (Descrivere, se previste, con quali modalità si prevede il rispetto di questo principio) |
ALLEGATO B
SCHEDA DEL REPORT CONCLUSIVO
ATTIVITÀ/MODALITÀ EFFETTIVAMENTE ATTUATE PER GARANTIRE L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ | (Descrizione)… |
(sono state rispettate le previsioni?) (spiegare “come” e “perché” della risposta affermativa o negativa) | |
(ci sono stati scostamenti rispetto agli obiettivi previsti?) (spiegare “come” e “perché” della risposta affermativa o negativa) | |
BILANCIO CONCLUSIVO SUI RISULTATI CONSEGUITI IN MATERIA DI INCLUSIONE | (descrivere il bilancio conclusivo degli interventi, da un punto di vista qualitativo e, quando possibile, anche da un punto di vista quantitativo, fornendo ad es. dati sul numero delle infrastrutture rese accessibili, sulla popolazione con disabilità direttamente coinvolta nella realizzazione del progetto, sui potenziali utenti con disabilità che ne beneficeranno, etc.) |
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