PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 10 dicembre 2021
Attuazione del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini della bonifica ambientale, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 156 a 161, della legge n. 145 del 2018, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, ancorché destinate ai soggetti proprietari, nonché concessionari o affidatari dei beni pubblici oggetto di tali interventi.
Art. 2
Ambito soggettivo
1. Il credito d’imposta è riconosciuto, in considerazione delle erogazioni liberali effettuate:
a) alle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio italiano;
b) agli enti non commerciali, intesi come enti pubblici o privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
c) ai soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Art. 3
Ambito oggettivo
1. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 2 e spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2. Ai fini di quanto disposto dall’art. 1, comma 156, della legge n. 145 del 2018, sono riconosciute ammissibili al beneficio le erogazioni liberali in denaro ai fini di:
a) bonifica ambientale, intesa come risanamento e riqualificazione di un’area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
b) rimozione dell’amianto dagli edifici, intesa come rimozione ossia eliminazione dei materiali contenenti amianto mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell’area;
c) prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto;
d) realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano;
e) recupero di aree dismesse, intesa come riqualificazione e riutilizzo di un’area non più adoperata, attraverso la ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o la rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.
3. Il credito d’imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 2 siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Art. 4
Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali
1. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
a) bonifico bancario;
b) bollettino postale;
c) assegni bancari e circolari;
d) carte di credito, di debito e prepagate.
2. In caso di pagamento effettuato mediante conto corrente bancario o postale i dati identificativi del conto corrente devono coincidere con quelli del soggetto richiedente l’agevolazione.
Art. 5
Procedura di accesso e riconoscimento del credito d’imposta
1. Il Ministero della transizione ecologica, tramite apposito portale web gestito dal medesimo Ministero, pubblica tutte le informazioni inerenti gli interventi finanziabili tramite un’erogazione liberale a sostegno dell’ambiente. L’elenco degli interventi è continuamente aggiornato attraverso le segnalazioni delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le medesime amministrazioni potranno accedere al portale web previa richiesta di utenza ovvero attraverso l’utilizzo di credenziali già esistenti.
2. L’accesso al beneficio per le erogazioni liberali effettuate dopo la pubblicazione del presente decreto avviene previo rispetto della seguente procedura:
a) il soggetto che intende effettuare un’erogazione liberale individua l’intervento da sostenere sul portale web gestito dal Ministero della transizione ecologica e contatta la pubblica amministrazione proprietaria del bene oggetto di finanziamento per concordare l’importo e i termini dell’erogazione liberale;
b) successivamente, il soggetto che intende effettuare l’erogazione liberale prenota il contributo comunicando al Ministero della transizione ecologica l’ammontare dell’erogazione liberale e i termini di effettuazione concordati con l’amministrazione proprietaria del bene;
c) nei dieci giorni successivi alla prenotazione di cui alla lettera precedente, il Ministero della transizione ecologica comunica al soggetto che intende effettuare l’erogazione liberale l’ammissione al contributo, sotto forma di credito di imposta, secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili;
d) entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui alla lettera c), il soggetto che intende usufruire dell’agevolazione, a pena di decadenza della prenotazione del contributo, effettua il versamento avvalendosi dei sistemi di cui all’art. 4. L’operazione deve indicare la causale «Bonus Ambiente», seguita dalla denominazione dell’ente beneficiario e dall’oggetto della donazione;
e) entro trenta giorni dall’avvenuto versamento, le pubbliche amministrazioni proprietarie del bene oggetto di finanziamento verificano il buon fine del pagamento e, mediante l’accesso al portale gestito dal Ministero della transizione ecologica, inseriscono i dati relativi all’intervento finanziato, l’esatto importo erogato, nonché i dati identificativi, comprensivi di codice fiscale, dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione;
f) successivamente, il soggetto che ha effettuato l’erogazione liberale, al fine di usufruire del credito d’imposta, accede al portale gestito dal Ministero della transizione ecologica per scaricare apposita dichiarazione prodotta dal portale attestante la donazione, sulla base delle informazioni fornite dai soggetti pubblici, e acconsentire o meno alla pubblicazione dei propri dati identificativi sul sito web istituzionale del Ministero.
3. Il Ministero della transizione ecologica pubblica sul predetto portale web l’elenco delle donazioni ricevute, facendo esplicito riferimento al titolo dell’intervento, all’ente beneficiario, all’ammontare dell’erogazione e agli eventuali finanziamenti pubblici ricevuti dal medesimo intervento. Il Ministero medesimo ha la facoltà di pubblicare i nominativi dei soggetti che hanno effettuato l’erogazione liberale solo previa autorizzazione di cui al comma 2, lettera f).
4. Ai sensi dell’art. 1, comma 160, della legge n. 145 del 2018 i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano mensilmente al Ministero della transizione ecologica, per il tramite del portale web di cui al comma 1, tutte le informazioni relative all’intervento, i Fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Gli eventuali concessionari o affidatari beneficiari delle erogazioni liberali hanno l’onere di effettuare la medesima attività di comunicazione per il tramite dei soggetti pubblici proprietari del bene.
Art. 6
Fruizione del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito d’imposta e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai due periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
2. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La prima quota annuale del credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno 10 del mese successivo all’acquisizione della dichiarazione di cui all’art. 5, comma 2, lettera f); le altre due quote annuali sono utilizzabili, rispettivamente, a decorrere dal primo giorno di ciascuno dei due anni successivi. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo spettante, pena lo scarto del modello F24.
3. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi. In particolare, iniziano a fruire della prima quota annuale del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’annualità in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. L’ammontare complessivo delle tre quote annuali indicate nelle dichiarazioni dei redditi delle relative annualità non può eccedere l’importo spettante.
4. Ai fini dei controlli di cui al comma 2, ultimo periodo, ed al comma 3, ultimo periodo, il Ministero della transizione ecologica trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, entro il giorno 5 di ciascun mese, l’elenco dei soggetti beneficiari del credito d’imposta che nel mese precedente hanno reso la dichiarazione di cui all’art. 5, comma 2, lettera f), con i relativi codici fiscali e gli importi spettanti. Con le stesse modalità sono trasmesse successivamente le eventuali variazioni e revoche. Conseguentemente, le risorse stanziate sull’apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d’Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni dei crediti effettuate dai beneficiari.
5. Il credito d’imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
6. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all’art. 34 della legge n. 388 del 2000.
Art. 7
Cause di revoca del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti nonché in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata.
2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civili, penali ed amministrative e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.
Art. 8
Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito
1. Il Ministero della transizione ecologica procede, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione ecologica, secondo termini definiti d’intesa, l’elenco dei beneficiari che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
3. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero della transizione ecologica, che previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Il Ministero della transizione ecologica provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, come disposto dal comma 160 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018.
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