PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 10 ottobre 2017
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria
Art. 1
Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D e E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all’anno 2017, derivanti dai risparmi da cessazioni dell’anno 2016, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all’importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all’anno 2017.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato a bandire le procedure concorsuali indicate nella Tabella F che è parte integrante del presente decreto.
Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 aprile 2018, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
All’onere derivante dalle assunzioni di cui ai comma 1 e 2 si provvede nell’ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero dell’interno (Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero della giustizia (Corpo di Polizia penitenziaria) e del Ministero dell’economia e delle finanze (Guardia di finanza).
Art. 2
Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti previsti nelle tabelle allegate, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP.
Art. 3
Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle disposizioni di legge richiamate in premessa.
Allegato
(Testo dell’allegato)
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