PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 10 settembre 2021
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″»
Art. 1
Modalità semplificate di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale scolastico – Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle premesse, dopo le parole: “Vista l’ordinanza 29 marzo 2021, n. 3, emanata dal Commissario straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 82 del 6 aprile 2021, concernente “Disposizioni per la vaccinazione in luogo diverso dalla residenza”, sono inserite le seguenti: “Visto l’art. 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante “Impiego delle certificazioni verde COVID-19 in ambito scolastico e universitario;”;
b) all’art. 4, comma 1, le parole: «negli allegati B, E ed F» sono sostituite dalle seguenti: «negli allegati B, E, F e G»;
c) all’art. 4, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«h) interazione con il sistema informativo dell’istruzione-Sidi ai fini della verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità nell’ambito delle scuole statali del sistema nazionale di istruzione.»;
d) all’art. 13, comma 5, dopo le parole «in qualunque forma» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 8»;
e) all’art. 13, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:
«7. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell’ambito scolastico statale di cui all’art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un’apposita funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del solo personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un’interazione, descritta nell’allegato G, tra il sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC. Tale funzionalità consente esclusivamente di verificare il possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità del personale effettivamente presente in servizio, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della piattaforma nazionale-DGC.
8. Nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, i soggetti preposti alla verifica di cui all’art. 9-ter, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, effettuano la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e possono raccogliere i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter ai commi 2 e 5.
L’attività di verifica del rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 del citato art. 9-ter da parte dei dirigenti scolastici è svolta dall’ufficio scolastico regionale competente.»;
f) all’art. 15, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
«5. I soggetti preposti alla verifica di cui all’art. 9-ter, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono titolari del trattamento dei dati raccolti tramite la funzionalità descritta nell’allegato G.
6. Il Ministero della salute designa il Ministero dell’istruzione quale responsabile del trattamento dei dati effettuato tramite il sistema informativo dell’istruzione-Sidi per la messa a disposizione delle informazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 del personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti, personale ATA) a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso le scuole statali del sistema nazionale di istruzione.»;
g) agli allegati tecnici è aggiunto l’allegato G, allegato al presente decreto.
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