PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 11 agosto 2020
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche audiovisive
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1:
1) al comma 2, le parole: «all’Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «allo Spazio Economico Europeo»;
2) al comma 3, lettere b), c) e d) la parola: «realizzate» è sostituita dalla seguente: «prodotte»;
3) al comma 4, le parole “del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito «DG Cinema»” sono sostituite dalle seguenti: “e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di seguito «DG Cinema e audiovisivo»”;
b) all’art. 2:
1) al comma 2, le parole «, in via provvisoria e in via definitiva,» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «, in via provvisoria e in via definitiva,» sono soppresse e, dopo le parole «scrittura di sceneggiature», sono inserite le seguenti: «e allo sviluppo»;
3) al comma 4, sono aggiunte, infine, le parole seguenti: «, nonché i casi in cui deve essere richiesta obbligatoriamente la nazionalità provvisoria»;
c) all’art. 3:
1) alla rubrica, dopo la parola «cinematografiche», sono inserite le seguenti: «e audiovisive»;
2) al comma 1, le parole «, realizzate» sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisive, prodotte»;
d) all’art. 4, comma 1, le parole: «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
e) all’art. 5, comma 1, dopo le parole: «audiovisiva italiana», sono inserite le seguenti: «, titolare dei diritti di proprietà dell’opera,»;
f) all’art. 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva italiane, titolari dei diritti di proprietà dell’opera, presentano apposita istanza di riconoscimento in via definitiva della nazionalità italiana dell’opera dopo il completamento della stessa e la consegna della copia campione presso la DG Cinema e audiovisivo, tenuto conto dei termini previsti all’art. 2, comma 4.»;
g) alle Tabelle A, B e C, le parole «dell’Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «dello Spazio economico europeo»;
h) alla Tabella A, lettera a), numero 1), le parole: «o la maggior parte dei co-registi» sono sostituite dalle seguenti: «, showrunner o la maggior parte dei co-registi e degli showrunner»;
i) l’allegato Tabella D è sostituito dal seguente:
«TABELLA D – Requisiti per la nazionalità italiana delle opere audiovisive a contenuto video-ludico, ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.
E’ riconosciuta la nazionalità italiana alle opere audiovisive a contenuto video-ludico che raggiungano, in relazione al possesso dei requisiti indicati nella presente tabella, il punteggio minimo di 60, sulla base dei seguenti parametri:
a) siano di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio economico europeo:
1) almeno la metà dei game producer: 15 punti;
2) almeno la metà dei game designer: 9 punti;
3) almeno la metà dei programmatori: 9 punti;
4) almeno la metà dei game artist: 9 punti;
5) almeno la metà dei game writer: 9 punti;
6) almeno la metà dei game composer/sound designer: 9 punti;
7) almeno la metà dei componenti del team di sviluppo: 10 punti;
b) i testi e i dialoghi originali siano anche in lingua italiana o dialetti italiani. Nel caso di opere a contenuto videoludico italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono le minoranze linguistiche di cui all’art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti del presente decreto, alla lingua italiana, purché l’utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell’opera interessata: 10 punti;
c) le attività di sviluppo siano svolte almeno per l’80% nello Spazio economico europeo e comunque almeno per il 25% in Italia: 20 punti.
Punteggio totale minimo 60/100 punti.».
Art. 2
Disposizione finale
1. Alla denominazione «DG Cinema», ovunque ricorra nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, è sostituita la denominazione «DG Cinema e audiovisivo», in adeguamento al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019.